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mercoledì 8 agosto 2018

La pena di morte - Romano Amerio

«Vuoi tu non dover temere l'autorità'? Fai il bene ed avrai lode da essa (...) Ma se fai il male allora devi temere poiché il magistrato non porta la spada inutilmente, essendo ministro di Dio e vendicatore dell'ira divina» (S. Paolo Lettera ai Romani cap. XIII, 4)
Per approfondire, consultiamo una delle fonti più limpide ed esaustive del nostro tempo. Il testo che segue è tratto da Iota Unum, Torino, Lindau, 2009, Cap. XXVI, pp. 391-400

187 – La pena di morte.

Vi sono delle istituzioni della società che derivano dai principii del diritto naturale e che come tali godono in varie forme di perpetuità: tali sono lo Stato, la famiglia, il sacerdozio; e ve ne sono di quelle che, partorite da un certo grado di riflessione su quei principii e da circostanze storiche, devono cadere quando la riflessione passi a un grado ulteriore o quelle circostanze cessino: tale, per esempio, la schiavitù. La pena di morte fu sino a tempi recenti e giustificata teoreticamente e praticata in tutte le nazioni come l’estrema sanzione con cui la società percuote il malvagio col triplice scopo di riparare l’ordine della giustizia, di difendersi e di distogliere altrui dal delitto.
La legittimità della pena capitale è fondata su due proposizioni.
Prima: la società ha diritto di difendersi; seconda: la difesa importa tutti messi necessari alla difesa. La pena capitale è dunque contenuta nella seconda proposizione a condizione che il togliere la vita a un membro dell’organismo sociale risulti necessario alla conservazione della totalità.

La crescente disposizione dei contemporanei alla mitigazione delle pene è per un canto un effetto degli spiriti di clemenza e di mansuetudine proprii del Vangelo, contraddetti per secoli da efferati costumi giudiziari. Ѐ bensì vero che l’orrore del sangue, per una contraddizione che qui non importa indagare, perseverò nella Chiesa. Conviene infatti ricordare che non pure il carnefice era dal diritto canonico colpito di irregolarità, ma persino il giudice che condanna a morte iuxta ordinem iuris e persino chi perora e chi testimonia in una causa capitale, se ne segua un’uccisione,

La controversia non verte sul diritto della società a difendersi, che è l’inattaccabile premessa maggiore del sillogismo penale, bensì sulla necessità di togliere di mezzo l’offensore per difendersene, che ne è la minore.
La dottrina tradizionale da sant’Agostino a san Tommaso e al Taparelli d’Azeglio è che il giudizio circa la necessità, la quale condiziona la legittimità della pena, sia un giudizio storico e variabile a seconda del grado di unità morale della comunità politica e secondo la maggiore o minore forza che il bene comune consociante deve esplicare contro l’individualismo disgregante. Anche i sistemi di abolizione della pena capitale, a cominciare dal Beccaria, posta la maggiore del sillogismo, danno alla minore carattere puramente storico, perché ammettono in dati frangenti (la guerra per esempio) la soppressione dell’infrattore. Anche la Svizzera durante l’ultima grande guerra condannò a morte per fucilazione diciassette persone colpevoli di alto tradimento.

188. L’opposizione alla pena capitale.

L’opposizione alla pena capitale (1) può nascere da due motivi eterogenei e incompatibili e conviene giudicarla dagli aforismi morali da cui procede.
Può infatti sorgere dall’esecrazione del delitto congiunta con la commiserazione per l’infermità umana e con il senso della libertà dell’uomo, capace finché dura la vita mortale di risorgere da ogni caduta.
Può però anche derivare dal concetto dell’inviolabilità della persona in quanto soggetto protagonista della vita mondana, prendendosi l’esistenza mortale come un fine in sé che non può essere tolto senza violare il destino dell’uomo. Questo secondo modo di rigettare la pena di morte, benché si riguardi da molti come religioso, è in realtà irreligioso. Dimentica infatti che per la religione la vita non ha ragion di fine ma di mezzo al fine morale della vita, che trapassa tutto l’ordine dei subordinati valori mondani.
Perciò togliere la vita non equivale punto a togliere all’uomo definitivamente il fine trascendente per cui è nato e che ne costituisce la dignità. L’uomo può «propter vitam vivendi perdere causas», cioè rendersi indegno della vita perché prende la vita come quel medesimo valore a cui invece essa serve. Per questa ragione vi è in quel motivo un sofisma implicito, che cioè l’uomo e in concreto lo Stato abbia il potere, uccidendo il delinquente, di troncargli il destino, di sottrargli il fine ultimo, di togliergli la possibilità di adempiere il suo officio di uomo.
Il contrario è vero. Al condannato a morte si può troncare l’esistenza, non però togliergli il suo fine.
Le società che negano la vita futura e pongono come massima il diritto alla felicità nel mondo di qua devono rifuggire dalla pena di morte come da un’ingiustizia che spegne nell’uomo la facoltà di felicitarsi.
Ed è un paradosso vero, verissimo che gli impugnatori della pena capitale stanno per lo Stato totalitario, giacché gli attribuiscono un potere molto maggiore che non abbia, anzi un potere supremo: quello di troncare il destino di un uomo(2). Non potendo la morte irrogata da uomini a uomini pregiudicare né al destino morale né alla dignità umana, tanto meno può impedire e pregiudicare alla giustizia divina la quale fa giudizio di tutti i giudizi.
Il senso del motto che stava sulla spada del boia di Friburgo: «Seigneur Dieu, tu est le  juge» non è l’identificazione della giustizia umana con la divina, ma al contrario riconoscimento di quella suprema giustizia che giudica tutte le nostre giustizie.

Si oppone ancora l’inefficacia della pena capitale a distogliere dal delitto e si reca in suffragio la celebre sentenza di Cesare che nel processo ai Catilinari diceva minor male la morte, fine dell’infamia e della miseria dello scellerato, che non il durare di lui nell’infamia e nella miseria. Ma l’obiezione è confutata dal sentimento universale, che ha ispirato l’istituto giuridico della grazia, nonché dal fatto che gli scellerati medesimi si stringono talora con patti sigillati dalla morte in caso di fedifragio.
Essi confermano con una testimonianza competente l’efficacia dissuasiva della pena capitale.


189. Variazione dottrinale nella Chiesa.

Anche nella teologia penale si delinea nella Chiesa una variazione importante.
Citeremo soltanto documenti dell’episcopato francese che sosteneva nel 1979 doversi in Francia abolire la pena di morte come incompatibile col Vangelo; quelli dei vescovi canadesi e nordamericani, nonché gli articoli di OR, 22 gennaio 1977 e 6 settembre 1978, che perorano l’abolizione della pena di morte come lesiva della dignità umana e contraria al Vangelo.

Quanto all’ultimo argomento è da osservare che, senza accogliere, anzi respingendo la celebrazione della pena capitale fatta da Baudelaire come di un atto altamente sacro e religioso, non si può d’un tratto cancellare la legislazione del Vecchio Testamento che è una legislazione di sangue. Non si può similmente cancellare d’un tratto non dico la legislazione canonica, ma l’insegnamento stesso del Nuovo Testamento.
So bene che il luogo tipico di Rom., 13, 4 che dà il ius gladii ai prìncipi e li chiama ministri di Dio per castigare i malvagi, viene, secondo i canoni ermeneutici dei neoterici, svigorito come espressione di una condizione storica trapassata. Però, nel discorso del 5 febbraio 1955 ai giuristi cattolici Pio XII ha rigettato esplicitamente tale interpretazione sostenendo che quel versicolo ha un valore durevole e generale giacché si riferisce al fondamento essenziale del potere penale e della sua finalità immanente.
Inoltre nel Vangelo il Cristo permette per indiretto la pena capitale, giacché egli dice esser meglio per l’uomo venir dannato a morte per affogamento che far peccato di scandalo (Matth., 18, 6). E in Act., 5, 1-11 appare che la pena di morte non aborrì la comunità cristiana primitiva, poiché i coniugi Anania e Saffira, rei di frode e di menzogna ai danni dei fratelli, comparsi davanti a san Pietro ne furono colpiti. Sappiamo dai commenti biblici che tale condanna fu tacciata di crudeltà dai nemici contemporanei del cristianesimo.

La variazione operata si palesa su due punti.
Nella nuova teologia penale non si fa alcuna considerazione di giustizia e tutta la questione gira sull’utilità della pena e sull’idoneità di essa a recuperare, come si dice, il reo alla società. Qui il pensiero neoterico si ricongiunge, come in altri punti, all’utilismo della filosofia giacobina.
L’individuo è essenzialmente indipendente e lo Stato può difendersi dal delinquente, ma non castigarlo perché abbia infranto la legge morale, cioè perché sia moralmente colpevole. Tale incolpevolezza del reo si trasfonde poi in una minore considerazione della vittima e perfino in una preferenza accordata al reo sopra l’innocente. In Isvezia l’ex-detenuto è privilegiato nei concorsi a pubblici impieghi in confronto al cittadino incensurato. La considerazione della vittima eclissa davanti alla misericordia per il malvagio. L’assassino Buffet salendo alla ghigliottina grida la sua speranza «di essere l’ultimo ghigliottinato di Francia». Doveva gridare quella di essere l’ultimo assassino.
La pena del delitto sembra più detestabile del delitto e la vittima cade nell’oblìo.
La restaurazione dell’ordine morale violato con la colpa viene rifiutata come atto di vendetta. Eppure essa è un’esigenza di giustizia che si deve perseguire anche se non si può annullare il male preterito e se è impossibile l’emendamento del reo.
Lasciamo di rilevare che questo ferisce il concetto medesimo della giustizia divina la quale percuote di pena i dannati fuori di ogni speranza o possibilità di ravvedimento. Ma il concetto stesso di redenzione del reo è ridotto a una mutazione di ordine sociale. Secondo OR del 6 settembre 1978, la redenzione è «la consapevolezza di tornare a rendersi utile ai fratelli» e non già, come vuole il sistema cattolico, la detestazione della colpa e il raddrizzamento della volontà ricondotta alla conformità con l’assoluto della legge morale.

E quando poi si argomenta non potersi troncare la vita di un uomo perché gli si sottrarrebbe la possibilità dell’espiazione, si neglige la gran verità che la pena capitale medesima è un’espiazione.
Certo nella religione dell’uomo espiazione è primariamente il convertirsi dell’uomo agli uomini. Bisogna quindi concedere il tempo a questa conversione e non abbreviarlo. Nella religione di Dio espiazione è primariamente invece il riconoscimento della maestà e signoria divina la quale, conformemente al principio della puntualità della vita morale, si deve riconoscere in ogni momento, e si può.

L’OR, 22 gennaio 1977, combattendo la pena di morte, scrive che al delinquente «la comunità deve concedere la possibilità di purificarsi, di espiare la colpa, di riscattarsi dal male mentre l’estremo supplizio non la concede».
Così scrivendo il giornale nega il valore espiatorio della morte che nella natura mortale è sommo, come sommo (nella relatività dei beni del mondo di sotto) è il bene della vita al cui sacrificio consente chi espia. D’altronde l’espiazione del Cristo innocente per i peccati dell’uomo è connessa con una condanna a morte.
Non sono inoltre da dimenticare le conversioni di giustiziati operate da san Giuseppe Cafasso e anche soltanto alcune lettere di condannati a morte della Resistenza(3). L’estremo supplizio, grazie anche al ministero del sacerdote che si mette tra il giudice e il carnefice, diede luogo sovente a mirabili cangiamenti morali, da quello di Niccolò di Tuldo, confortato da Caterina da Siena, che ne lasciò il ragguaglio in una lettera famosa, a quello di Felice Robol, assistito sul patibolo da Antonio Rosmini(4), da quello di Martin Merino che attentò nel 1852 alla regina di Spagna, a quello a noi contemporaneo di Jacques Fesch, ghigliottinato nel 1957, le cui lettere dal carcere sono un testimonio commovente di una perfezione spirituale di predestinato(5).

L’aspetto dunque più irreligioso della dottrina che respinge la pena capitale risalta nel rifiuto del suo valore espiatorio il quale nella veduta religiosa è invece massimo perché include il supremo consenso alla privazione suprema nell’ordine dei beni mondani.
Calza a questo proposito la sentenza di san Tommaso secondo il quale la condanna capitale cancella oltre che ogni debito di pena dovuta per il delitto all’umano consorzio, persino ogni debito di pena nell’altra vita. Giova riferire le parole precise “Mors illata etiam pro criminibus aufert totam poenam pro criminibus debitam in alia vita vel partem poenae secundum quantitatem culpae, patientiae et contritionis, non autem mors naturalis»(6).
La forza morale della volontà espiante spiega anche l’infaticabile sollecitudine con cui la Compagnia di S. Giovanni Decollato, che accompagna al supplizio i condannati, moltiplicava le suggestioni, le istanze, gli aiuti per procurare di muovere al consenso e all’accettazione l’animo del morituro e così far che morisse, come dicevasi, in grazia di Dio(7).

190. Inviolabilità della vita. Essenza della dignità umana. Pio XII.

L’argomento precipuo della nuova teologia penale rimane però quello dell’inviolabile e imprescrittibile diritto alla vita che resterebbe offeso quando lo Stato irroga la pena capitale.
«Alla coscienza moderna» dice il citato articolo «aperta e sensibile ai valori dell’uomo, alla sua centralità e al suo primato nell’universo, alla sua dignità e ai suoi diritti inviolabili e inalienabili la pena di morte ripugna come un provvedimento antiumano e barbaro».
A questo testo che riunisce tutti i motivi dell’abolizionismo conviene anzitutto fare una chiosa di fatto. L’accenno dell’OR alla «coscienza moderna» è consimile alla premessa del documento dei vescovi francesi, secondo i quali «le refus de la peine de mort correspond chez nos contemporains à un progrès accompli dans le respect de la vie humaine». Ma tale asserto nasce da propensione viziosa della mente a compiacersi delle idee piacenti e a foggiare le idee sul desiderio, giacché gli atroci sterminii di innocenti perpetrati in Germania nazista e in Russia sovietica, la diffusa violenza contro le persone usata come strumento ordinario da governi dispotici, la legittimazione e persino l’obbligatorietà dell’aborto trapassate in legge, l’incrudelire della delinquenza e del terrorismo malamente raffrenati dai governi, infliggono una cruda smentita all’asserto irrealistico.

Della centralità assiologia dell’uomo nell’universo diremo ai §§ 205-10. In generale nel discorso sulla pena di morte vien trascurata la distinzione tra lo stato di diritto dell’uomo innocente e quello dell’uomo colpevole. Si considera il diritto alla vita come inerente alla pura esistenza dell’uomo, mentre esso deriva dal fine morale di lui. La dignità dell’uomo ha origine nella sua ordinazione a valori che trascendono la vita temporale e questa destinazione è segnata nello spirito come immagine di Dio.
Benché sia assoluta quella destinazione e indelebile quell’immagine, la libertà dell’uomo fa che egli colla colpa discenda da quella dignità e travisi da quel finalismo. La base del diritto penale è appunto la diminuzione assiologia del soggetto che viola l’ordine morale e che suscita con la colpa l’azione coattiva della società per riordinare il disordine.
Quelli che all’azione coattiva danno per motivo soltanto il danno inferto alla società, levano ogni carattere etico al diritto e ne fanno una cautela contro il danneggiatore, indistinto se libero o necessitato, se razionale o irrazionale. L’equazione penale nel sistema cattolico, fa che, al delitto, con cui il delinquente è venuto ricercando una soddisfazione in dispregio del comandamento morale, risponda una diminuzione di bene, di godimento, di soddisfazione.
Fuori di questo contrappasso morale la pena diviene una reazione puramente utilistica che neglige appunto la dignità dell’uomo e riporta la giustizia a un ordine tutto materiale, come fu in Grecia, quando al tribunale del Pritanèo si recavano e si condannavano i sassi, i legni, i bruti che avessero cagionato qualche danno.
La dignità umana è invece un carattere impresso naturalmente nella creatura razionale ma si fa cosciente ed elicito nelle mosse della volontà buona o malvagia e cresce o decresce in quest’ordine. Né alcuno vorrà mai pareggiare in dignità umana l’ebreo di Auschwitz al suo carnefice Eichmann o Caterina da Siena a Taide.
La dignità umana non può scemare mai per fatti che non siano morali e, contrariamente al sentimento divenuto comune, non è dal grado di partecipazione ai benefici del progresso tecnologico che si misura la dignità umana, non cioè dalla aliquota di beni economici, né dal grado di alfabetizzazione, né dalla cresciuta cura della salute, né dalla distribuzione abbondante delle cose gradevoli dell’esistenza, né dalla debellazione dei morbi.
Non si confondano la dignità umana, che è un attributo morale, e l’aumento delle utilità che compete anche all’uomo indegno.

La pena di morte e ogni pena, se non si degradano a pura difesa e quasi a mattazione selettiva, suppongono sempre una diminuzione morale nella persona che ne vien colpita: non si ha dunque lesione di un diritto inviolabile e imprescindibile. Non è che la società privi il reo di un diritto ma, come insegnò Pio XII nel discorso del 14 settembre 1952 ai neurologi, «même quand il s’agit de l’exécution d’un condamné à mort l’Etat ne dispone pas du droit de l’individu à la vie. Il est réservé alors au pouvoir public de priver le condamné du bien de la vie en expiation de sa faute aprés que par son crime il s’est déja dépossedé de son droit a la vie (AAS, 1952, pp. 779 sgg.).

E che il diritto alla vita che è inviolabile nell’innocente, non lo sia nel reo, che l’ha scemato in sé stesso con la depravazione della volontà, appare anche se si riguardi il parallelo diritto alla libertà: esso pure è innato, inviolabile e imprescrittibile: tuttavia il diritto penale riconosce legittima la privazione anche perpetua della libertà per sanzione del delitto e il costume di tutte le nazioni la pratica.
Non c’è dunque diritto incondizionato ad alcuno dei beni della vita temporale, e l’unico diritto veramente inviolabile è quello del fine ultimo, cioè alla verità, alla virtù e alla felicità e ai mezzi necessari. Questo diritto non è toccato nemmeno dalla pena di morte.

In conclusione la pena capitale, anzi ogni pena, è illegittima se si pone l’indipendenza dell’individuo di fronte alla legge morale, mediante la morale soggettiva, e di fronte alla legge civile come conseguenza di quella prima indipendenza.
La pena capitale diventa barbara in una società sreligiosata che, chiusa nell’orizzonte terrestre, non ha diritto di privare l’uomo di un bene che è per lui tutto il bene.
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NOTE
1 – Tale opposizione è divenuta quasi generale e la pena capitale è riguardata di per sé come un’ingiustizia. Molti Stati membri del Consiglio d’Europa hanno firmato nel 1983 un protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo con cui si obbligano ad abolire nelle loro leggi la pena di morte (RI, 1983, p. 1077).
2 – Ѐ dunque falso l’asserto di suor Angela Corradi, apostola dei carcerati, al Meeting di Rimini (OR, 25 agosto 1983): il carcere sarebbe l’occasione per «schiacciare definitivamente» un uomo. Secondo la religione è impossibile all’uomo schiacciare definitivamente un uomo.
3 – Lettere di condannati a morte della Resistenza europea, Torino 1975.
4 – Il discorso che il Rosmini disse sul palco della giustizia a Rovereto di Trento si legge in Opere, Milano 1846, vol. XXVII, pp. 132-84.
5 – Furono pubblicate da A. M. Lemonnier con il titolo Lumière sur l’échafaud, Paris 1971.
6 – Summa theol., alla voce mors (ed Torino 1926). «La morte inflitta come pena per i delitti leva tutta la pena dovuta per i delitti nell’altra vita, o per lo meno parte della pena in proporzione della colpa, del pentimento e della contrizione. La morte naturale invece non la leva».
7 – Sommamente rivelatore è al proposito quel che si legge nelle Relazioni della Compagnia di S. Giovanni Decollato di Roma sotto il giovedì 16 febbraio 1600, circa il supplizio di Giordano Bruno. Gli furono accostati ben sette confessori, domenicani, gesuiti, dell’Oratorio e di S. Gerolamo affinché dove non riuscisse la spiritualità di un genere, avesse per avventura accoglienza quella di un altro. V. Spampanato, Documenti della vita di Giordano Bruno, Firenze 1933, p. 197. A questo proposito si veda il libro di V. Paglia, La morte confortata, Roma 1982, specialmente il cap. VII, La morte del condannato esempio della morte cristiana.

8 commenti:

  1. Si noti come, anche per il caxo della pena di morte, valgano le considerazioni fatte al link http://traditioliturgica.blogspot.com/2018/08/individualismo-contro-tradizione.html in cui si mostra come il prevalere della cultura individualistica abbia determinato, nella Chiesa, l'eclissi progressiva della Tradizione.

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  2. In alcune Parabole, p.e. quella dei Vignaiuoli perfidi, Gesù fa degli esempi dai quali si capisce che considera lecita la pena di morte irrogata dall'autorità legittima.

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  3. Segnalo un capitolo tratto dal libro di Vittorio Messosi, "Uomini,storia,fede" dedicato alla pena di morte. È molto interessante e basato
    sulla tradizionale dottrina della Chiesa, anche con riferimenti ad Amerio. Purtroppo, trovandomi lontano da casa, posso solo limitarmi a dare il riferimento necessario per la personale ricerca, a meno che Mic non riesca a pubblicare anche il succitato capitolo.
    Antonio

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  4. Mancano una visione ed una prassi quotidiana che siano celesti e terresti insieme. Risulta chiarissimo in ogni scelta o decisione se celeste e terrestre sono posti in ordine gerarchico, o se confusi tra loro, o se il terrestre ha estromesso il celeste.

    Tutte le questioni di questi ultimi decenni dicono che le soluzioni trovate sono ormai da tempo solo terrestri e buoniste. Neanche noi cattolici siamo stati in grado di smascherare l'inganno abbacinati dal perdonismo a prescindere.

    Ora poi una buona parte dei cattolici è già stata trasbordata sull'ammiraglia globalista, umanista, dialogo-sincretista, massonico- finanziario- schiavista, buonista, genderista, divorzista, pederastico- orgiastica, abortista, organo- predator- trapiantista, englaro-radical-comunista ma,la pena di morte, no!
    Con Fantozzi si potrebbe dire, quanto è umano lei!

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  5. I valdesi erano contrari alla pena di morte. Per quelli che volevano tornare all'unica vera Chiesa era richiesta una professione di fede in cui uno degli articoli esplicitamente chiedeva di ammettere la liceità della pena di morte.

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  6. Come al solito, la profondità del pensiero di Romano Amerio ci consente di risolvere ogni dubbio, sulla pena di morte ma non solo. Leggiamolo: "E che il diritto alla vita che è inviolabile nell’innocente, non lo sia nel reo, che l’ha scemato in sé stesso con la depravazione della volontà, appare anche se si riguardi il parallelo diritto alla libertà: esso pure è innato, inviolabile e imprescrittibile: tuttavia il diritto penale riconosce legittima la privazione anche perpetua della libertà per sanzione del delitto e il costume di tutte le nazioni la pratica." . Quindi: che il diritto alla vita che è inviolabile nell’innocente, non lo sia nel reo, è un principio perfettamente applicabile anche alla legittima difesa che, essendo difesa di vite o di beni o semplicemente di spazi privati, deve essere sempre legittima, a qualsiasi costo e senza alcuna limitazione. Anche all'esterno della casa o dell'azienda, se esercitata per recuperare la refurtiva o per rincorrere e quindi fermare un criminale.
    Silente

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  7. a meno che Mic non riesca a pubblicare anche il succitato capitolo.
    Antonio


    Dpero sia quello che ho trovato e pubblicherò domani.

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  8. Grazie Mic, se ci riesci mi fa piacere, è uno di quelli articoli che fa pensare cattolicamente.
    Antonio

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