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domenica 7 aprile 2013

Premesse errate dei sedevacantisti

Bolla «Cum ex Apostolatus Officio» e sedevacantismo
Stefano Maria Chiari 4 Aprile 2013


A seguito di un articolo di don Curzio Nitoglia, relativo, a suo dire, alla cessazione della vigenza giuridica, in Diritto Canonico, della Bolla di Paolo IV, si è avuta in risposta una dissertazione di segno contrario in merito all’attuale validità, secondo alcuni articolisti di convinzione sedevacantista.

La questione, se affrontata nell’ottica del sedevacantismo totale (come quello degli estensori del citato commento), porta ad escludere un qualunque margine di sopravvivenza alla tesi di Verrua (sedevacantismo formale).

Andiamo per gradi.

L’argomento di don Curzio, a favore dell’abrogazione della suddetta Bolla, si basa sulla mancata ricezione nel testo del Codice di Diritto Canonico del 1917 (ora sostituito da quello del 1983) della prevista sanzione di decadenza dal soglio Pontificio, automaticamente applicabile nei confronti dell’eventuale designato al Papato, qualora lo stesso si fosse reso in precedenza colpevole di eresia.

L’obiezione mossa dai sedevancantisti è di duplice segno: da un lato si riconosce alla Bolla valore di Diritto Divino, vista l’Autorità palesemente impegnata da parte del Pontefice autore del documento (cosa che salverebbe, pertanto, la Bolla da un qualunque successivo intervento abrogativo tacito o espresso che sia) e, dall’altro, si individuano alcune disposizioni del medesimo menzionato Codice (secondo quanto sostenuto qui):

«Esso, al contrario, la riproduce integralmente al can. 188 § 4, che testualmente recita: “Ogni ufficio rimane vacante per tacita rinuncia “ipso facto” e senza alcuna dichiarazione se: § 4 il chierico pubblicamente si sia allontanato dalla fede cattolica”. Ora, è indubitabile che anche il Papa ricada nella categoria dei chierici perché il can. 108 § 3, definendo tale categoria, espressamente lo ricomprende. Questo richiamo è già sufficiente a stabilire la piena e totale validità e attualità della Bolla, anche perché il precedente can. 6, a sproposito invocato per sostenere la tesi contraria, al par. 4 espressamente stabilisce: “in dubio num aliquod canonum praescriptum cum veteri jure discrepet, a veteri jure non est recedendum”». (Nel caso sorga un dubbio su qualche canone qui prescritto con il preesistente diritto, non si discosti dal precedente diritto); la Bolla di Paolo IV faceva parte del “Corpus Juris Canonici”, che avallerebbe una sopravvivenza della sanzione prevista da Paolo IV.

Chi scrive si sente di condividere la sopravvivenza della Bolla di Paolo IV, per gli argomenti surriportati e soprattutto per il tenore letterale del documento pontificio, che sembrerebbe voler impegnare appieno l’infallibilità.

Tuttavia!

Le conclusioni alle quali giungono i sedevancatisti non sono diretta conseguenza delle premesse; pretendono infatti di provare troppo, fino a perdersi nell’incongruenza. Esse, pertanto, sono da rifiutare, perché non logicamente discendenti dai presupposti dai quali pretendono di derivare.

Esaminiamo il testo della Bolla.

In essa, due sono i passaggi salienti ai nostri fini: il primo concerne la nomina a Papa di un soggetto, precedentemente reo di eresia; leggiamo:

«lo stesso Romano Pontefice, che prima della sua promozione a cardinale od alla sua elevazione a Romano Pontefice, avesse deviato dalla fede cattolica o fosse caduto in qualche eresia (o fosse incorso in uno scisma o abbia questo suscitato), sia nulla, non valida e senza alcun valore, la sua promozione od elevazione, anche se avvenuta con la concordanza e l’unanime consenso di tutti i cardinali».

L’altro «momento» di interesse è quello del Papa «eretico», ossia che possa incappare in una eresia. Vi è scritto: «che lo stesso Romano Pontefice, il quale agisce in terra quale Vicario di Dio e di Nostro Signore Gesù Cristo ed ha avuto piena potestà su tutti i popoli ed i regni, e tutti giudica senza che da nessuno possa essere giudicato, qualora sia riconosciuto deviato dalla fede possa essere redarguito».

Cosa provano questi due passi?

In primo luogo, affinché il Pontefice possa decadere dalla nomina, o meglio, affinché la stessa possa ritenersi «nulla», è necessario che egli sia stato, prima della elezione, tacciato come eretico (cioè formalmente incriminato e giudicato come tale). Ora, a tal fine, per la certezza del diritto e della sua applicabilità, è necessario che vi sia una pronuncia solenne da parte degli organi competenti: l’ex Sant’Uffizio (o l’attuale Congregazione per la Fede), e non basta una semplice indagine sul merito dell’ortodossia di alcuni testi (la messa all’indice) ritenuti nocivi e/o pericolosi, fino a quando questo provvedimento non comporti l’immediata ed incontestabile accusa di eresia.

È indubbio che nessuno dei Papi nominati successivamente al Concilio Vaticano II sia stato de iure accusato formalmente di eresia. Dal che se ne deduce l’assoluta inapplicabilità della sanzione sopra menzionata, a meno che non si voglia pretendere di arrogarsi l’autorità canonica di dichiarare eretica una persona, senza averne ufficiale «mandato» da Dio. I «sedevacantisti totali» sembrano voler ignorare questo «piccolo» particolare, che però inficia tutto il loro costrutto. Reputano che sia sufficiente la oggettiva devianza dalla Fede, senza soffermarsi sul fatto che tale oggettività, per essere tale, necessiti di essere formalmente riconosciuta da chi di dovere.

Questo, unito al fatto che il secondo passaggio riportato preveda espressamente l’ipotesi di una eresia Papale depone a favore della validità canonica delle elezioni post CVII, al contrario di quanto sarebbe lecito supporre.

Posto infatti che nessuno dei Papi eletti dal Concilio in poi si stato, prima della elezione, ritenuto formalmente eretico, rimane da vedere se abbia potuto incappare in una eresia.

Possibile. Anzi, in alcuni argomenti, direi anche certo! Cosa possiamo dedurne? Che egli, lo stesso Papa, possa essere redarguito! E comunque il fedele possa resistere al vento di novità, aggrappandosi alla Tradizione.

Questo è elemento importate per capire i nostri tempi. Se infatti leggiamo la Bolla di Paolo IV insieme al Concilio Vaticano I, ci accorgiamo di quello che è il vero ruolo del Pontefice, il quale, pur essendo non giudicabile da alcuno, trova il limite del rispetto del sacro Deposito, che egli è chiamato a custodire e difendere e non a novare.

Questo suppone che il Papa, lungi da quel che pensano i sedevacantisti, possa comunque incorrere in eresia, quando non si pronunci con i crismi dell’infallibilità e quando pretenda di cambiare ciò che non può essere cambiato (perché neppure uno iota passerà), senza che questo comporti la nullità o la decadenza dell’elezione. Ricordo infatti che il Magistero non è fonte di verità; le sorgenti di Essa sono la Sacra Scrittura e la Divina Tradizione; il Magistero deve esserne interprete e, per il potere di Cristo, può esserlo in maniera infallibile, quando tuttavia usi di tale potere secondo il volere divino (secondo le regole e le condizioni della Chiesa stessa).

Che conseguenza se ne trae? Che il Papa possa essere, in linea teorica, addirittura un potenziale corruttore della Fede e non un suo difensore: ma Dio lascerà sempre abbastanza luce ai singoli fedeli per comprendere bene quali siano i capisaldi della verità immutabile e, nello stesso tempo, assicurerà la sopravvivenza del Papato e quindi della Chiesa Cattolica.

Nel caso infatti di sedevacantismo totale e perfino nell’ipotesi di sedevacantismo formale, ciò che viene meno è proprio il Papato e questo perché, non riconoscendo la validità canonica delle riforme liturgiche dei sacramenti, il conferimento dello stesso ordine sacerdotale ed episcopale sarebbe inficiato di nullità, da cui deriverebbe inevitabilmente l’interruzione della successione apostolica e quindi la cessazione della Chiesa in quanto tale; cosa che è palesemente contro l’insegnamento e la promessa di Gesù.

Invito, pertanto, ogni tipo di sedevacantista a ritornare sui suoi passi, per evitare inutili sprechi di energie all’attacco di tradizionalismi vari. Concentriamoci sulla sequela a Cristo, sulla fedeltà alla Chiesa e al suo Magistero perenne.
Stefano Maria Chiari
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[Fonte: Effediedde, 4 aprile 2013]

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