Postato sul suo blog il 25 Agosto 2012 da p. John Zuhlsdorf.
Mi sono limitata a tradurre il testo originale inglese eliminando quasi tutti i commenti inclusi tra parentesi quadre, che mi pare facevano perdere la fluidità del testo (chi vi fosse interessato li trova accedendo dal link sopra al testo originale). Sono grata a Peter Moscatelli per la tempestiva segnalazione. Lascio ogni commento alla discussione, sperando che venga fuori qualcosa di utile, anche se -al solito- si deve registrare la reticenza a pronunciamenti netti e limpidi.
Mi sono limitata a tradurre il testo originale inglese eliminando quasi tutti i commenti inclusi tra parentesi quadre, che mi pare facevano perdere la fluidità del testo (chi vi fosse interessato li trova accedendo dal link sopra al testo originale). Sono grata a Peter Moscatelli per la tempestiva segnalazione. Lascio ogni commento alla discussione, sperando che venga fuori qualcosa di utile, anche se -al solito- si deve registrare la reticenza a pronunciamenti netti e limpidi.
L'articolo che segue è un copia-incolla dal PDF dell'edizione 2012/08/23 di The Wanderer.
La Pontificia Commissione Ecclesia Dei ...
emette una risposta favorevole ai tradizionalisti.
Risposta di Roma
Pontificia Commissio Ecclesia Dei
PROT. 156/2009
Città del Vaticano, 23 Maggio 2012
Eccellenza,
Questa Pontificia Commissione ha ricevuto, tramite i buoni uffici di Vostra Eccellenza, la copia di una corrispondenza da [nome oscurato] ponendo alla Commissione due dubia circa l'interpretazione dell'articolo 19 della Istruzione di questa Commissione Universae Ecclesiae .
Il primo [ dubium ] chiede se il termine legitimas nella UE, articolo 19, è da intendersi nel senso che:
Sinceramente suo in Cristo
Mons. Guido Pozzo
Segretario
___________________________
Commento di p. Zuhlsdorf
emette una risposta favorevole ai tradizionalisti.
Un vescovo che vuole rimanere anonimo ha recentemente presentato due dubia alla Pontificia Commissione Ecclesia Dei, per quanto riguarda l'interpretazione di "legittimità" nell'istruzione Universae Ecclesiae del 2011, n. 19. La risposta della Commissione è conciliante con i gruppi tradizionalisti di linea dura come la Fraternità San Pio X, perché Roma richiede ai devoti della Messa nella forma straordinaria solo di riconoscere che la forma ordinaria è "legittima" dal punto di vista umano secondo la legge(ecclesiastica), non necessariamente dal punto di vista della legge divina. [il che appare ragionevole, dal momento che Summorum Pontificum è un documento giuridico]. Significa anche che Roma non richiede che i cattolici che vogliono accedere alla Messa nella forma straordinaria ammettano che le innovazioni come le chierichette e la Comunione nella mano sono accettabili agli occhi di Dio. Riportiamo di seguito la lettera presentata dal vescovo e la risposta della Pontificia Commissione.
L'autore della lettera del vescovo è un professore di teologia in pensione. Ha passato la lettera e la risposta romana a The Wanderer dopo che la risposta gli è stata trasmessa dal vescovo in questione.
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Due Dubia presentati alla Pontificia Commissione [Non risulta la data, ma presumibilmente è recente]
Nell'articolo 19 della istruzione della commissione del 30 aprile 2011, Universae Ecclesiae ( UE ), si stabilisce che quei cattolici che desiderano celebrazioni dell'Eucaristia nella forma straordinaria del Rito Romano (con il Messale del 1962) non possono sostenere, o essere membri di nessun gruppo che "metta in discussione la validità o legittimità" ( validitatem vel impugnent legitimitatem ) della forma ordinaria.
Mentre sono davvero pochi coloro che ancora mettono in discussione la validità della Messa con il Messale Romano riformato, alcuni importanti gruppi "tradizionalisti", individui, e pubblicazioni hanno apertamente e provocatoriamente sfidato la sua legittimità. [In poche parole, mentre la maggior parte ammette che Paolo VI aveva l'autorità giuridica e legislativa di imporre il Novus Ordo, non aveva - mettiamola così - l'autorità morale o religiosa. Aveva il diritto / potere, ma non ne aveva davvero il diritto]. Tuttavia, ci sembra che in questi ambienti ci sia spesso confusione e posizioni contrastanti su come, appunto, quest'ultima parola deve essere intesa. Di conseguenza, a quei sacerdoti che desiderano servire cattolici legati alla liturgia tradizionale, non è sempre chiaro se alcune di queste persone sono, infatti, in conformità col requisito della Sede Apostolica, enunciato in UE , n. 19.
Al fine, quindi, di chiarire la questione e facilitare una coerente applicazione pastorale dell'articolo 19, la Commissione potrebbe gentilmente prendere in considerazione e rispondere ai seguenti due dubia ?
- Se legitimitas in UE , articolo 19, è da intendersi nel senso che:
(A) debitamente promulgata da opportune procedure di diritto ecclesiastico ( ius ecclesiasticum ); o
(B) in accordo sia con diritto ecclesiastico e diritto divino ( divinum ius ), cioè né dottrinalmente non ortodossa né altrimenti non gradita a Dio. - Se (b) di cui sopra rappresenta la mens della Commissione per quanto riguarda il significato di legitimitas, UE , n. 19 è quindi da intendersi nel senso di consentire l'accesso alla Messa nella forma straordinaria:
(A) solo a quei cattolici che non mettono in discussione la legittimità di qualsiasi testo specifico o la pratica di qualsiasi tipo che sia stata debitamente approvata da una legge universale o ecclesiastica locale sull'uso della celebrazione della forma ordinaria; o
(B) a quei fedeli di cui al (a) e anche a coloro che riconoscono in linea di principio la legittimità delle Messe celebrate secondo il riformato Messale Romano e la sua istruzione generale, ma non la legittimità di talune pratiche che, pur non previste in esso, sono consentite come opzioni con adattamenti da leggi liturgiche universali o locali.
Il secondo dubium riguarda quei molti cattolici orientati tradizionalmente che accettano la legittimità (nel senso 1 sulla) forma ordinaria della Messa in cui le opzioni più tradizionali vengono utilizzate, ma che considerano sbagliate e non gradite a Dio certe pratiche che sono state per molti secoli universalmente disapprovate e proibite dalla Chiesa, ma che ora sono consentite dalla legge locale liturgica di molte o della maggior parte delle diocesi o conferenze episcopali (per esempio, la Comunione sulla mano, il servizio femminile all'altare, e la distribuzione della Comunione da parte dei sacerdoti).
_______________________Risposta di Roma
Pontificia Commissio Ecclesia Dei
PROT. 156/2009
Città del Vaticano, 23 Maggio 2012
Eccellenza,
Questa Pontificia Commissione ha ricevuto, tramite i buoni uffici di Vostra Eccellenza, la copia di una corrispondenza da [nome oscurato] ponendo alla Commissione due dubia circa l'interpretazione dell'articolo 19 della Istruzione di questa Commissione Universae Ecclesiae .
Il primo [ dubium ] chiede se il termine legitimas nella UE, articolo 19, è da intendersi nel senso che:
(A) debitamente promulgata da opportune procedure di diritto ecclesiastico ( ius ecclesiasticum ), oppure
(B) In accordo sia con diritto ecclesiastico e diritto divino ( divinum ius ), cioè né dottrinalmente non ortodossa né altrimenti non gradita a Dio.
Questa Pontificia Commissione si limiterebbe a dire che legitimas è da intendersi nel senso di 1 (a). Al secondo [ dubium ] è risolto da questa risposta. [ius ecclesiasticum e non anche divinum ius]
Con la speranza che Vostra Eccellenza comunicherà il contenuto di questa lettera alla persona interessata, questa Pontificia Commissione coglie l'occasione per rinnovare i suoi sentimenti di stima.
Mons. Guido Pozzo
Segretario
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Commento di p. Zuhlsdorf
La mia impressione è "Quando si ottiene la risposta che si desidera, non continuate a chiedere.". Il PCED ha risposto ecclesiasticum ius (almeno) e poi si è fermato lì. "'Silenzio!', Hanno spiegato.", Non è abbastanza, ma io mi accontento.
Con questa risposta, il PCED chiarisce che coloro che vogliono la forma più antica della messa non devono ammettere che le pratiche come la comunione in mano, o le chierichette, ecc, sono buone. Potrebbero essere legali, ma potrebbero anche essere abominazioni agli occhi di Dio ... a seconda dei punti di vista. Inoltre, un sacerdote o un vescovo non può dire: "Poiché il vostro gruppo, laggiù a ..., nega la 'legittimità' delle ragazze d'altare, non ha i requisiti di gruppo stabile in grado di chiedere la Forma Straordinaria".
A caldo la mia impressione è che,certo, si tratta di un passo importante per i tradizionalisti. Ma non per la Chiesa tutta. L’obiettivo ‘riconciliazione’ si allontana ulteriormente, e la via per conseguirlo non sembra essere quella suggerita dal SP, ossia reciproco arricchimento e via dicendo. Che il NO possa essere, con le sue pratiche accessorie ma non solo, legittima secondo il diritto eccl., ma addirittura un abominio agli occhi di Dio, sostanzialmente, a me sembra, dilata la distanza tra le due anime della Chiesa, anzi la autorizza, la rafforza. E’ una incredibile contraddizione che miete e mieterà vittime e ambiguità. In nome della verità? Forse.
RispondiEliminaOvviamente è solo il mio personale punto di vista, diverso dal vostro, lo so.
Inoltre (poi mi faccio da parte, promesso!):
RispondiElimina1- forse è un errore di battitura laddove si legge, tra le pratiche abominevoli la distribuzione della Comunione da parte dei sacerdoti: immagino s'intenda 'da parte dei laici'.
2- Si ritiene un abominio il servizio all'altare delle ragazze. Capirei se parlaste di cosa inopportuna sul piano pastorale, di cosa poco conveniente e in rottura con la prassi tradizionale. Ma cosa autorizza a giudicare la presenza femminile all'altare sgradita a Dio? Non lo capisco e forse, comincio a temere, perché sono un'eretica modernista imbottita di idiozie conciliari. Ma tant'è.
2- Si ritiene un abominio il servizio all'altare delle ragazze. Capirei se parlaste di cosa inopportuna sul piano pastorale, di cosa poco conveniente e in rottura con la prassi tradizionale. Ma cosa autorizza a giudicare la presenza femminile all'altare sgradita a Dio? Non lo capisco e forse, comincio a temere, perché sono un'eretica modernista imbottita di idiozie conciliari. Ma tant'è.
RispondiEliminaCara Giovanna, condivido la tua perplessità al riferimento a questioni secondarie, rispetto a quant'altro è in ballo... tuttavia il riferimento alle "chierichette" riguarda il fatto che nella Messa tradizionale il servizio all'Altare è riservato ai maschi.
Oltre ai motivi teologici, è l'eredità dei leviti= gli aggiunti, gli aiutanti del sacerdote ma che appartengono già al rango sacerdotale. Infatti il servizio all'Altare di solito è riservato agli "ordini minori" inopinatamente trasformati, guarda caso in "ministeria" da Paolo VI col motu proprio Ministeria quaedam...
E gli ordini minori sono, da sempre, un vero e proprio training verso il sacerdozio... quello che non presiede ma celebra con atti e parole in persona Christi, riattualizzando l'Actio Sua, non quella dell'assemblea...
In ogni caso mi pare che il discorso di quanto 'sgradito' a Dio sia escluso tanto dal richiedente quanto dall'ED, che conferma lo ius ecclesiasticum e non lo ius divinum Ma credo che di ciò che è davvero sgradito a Dio, nessuno dei due abbia parlato...
E infatti Mons. Lefebvfe ha sempre messo in dubbio la LICEITÀ, cioé il fondamento morale, metafisico e teologico e magisteriale del NOM, e non tanto la LEGITTIMITÁ, cioé il suo aspetto giuridico. L´aspetto giuridico, cioé la sua promulgazione, fu peró anche quello criticato e respinto con fondamento dal canonista Padre Raymond Dulac che, tra altri atrgomenti, rileva come nella primulgazione del NOM da parte di Paolo VI non ci sia nessuna espressione chiara che intenda obbligare all´´ uso del NOM: "...LE NOUVEL ORDO MISSAE PORTE-T-IL UNE OBLIGATION JURIDIQUE, STRICTEMENT DITE ?
RispondiEliminaNous répondons : NON.
Pour plusieurs raisons, dont voici les principales
1 . Un acte de l'Autorité n'a force de Loi que si cette Autorité manifeste, clairement et sans équivoque, qu'elle entend obliger ses sujets.
La seule expression soit d'une « directive ', soit d'un conseil, soit d'un désir ne suffit pas.
Même la manifestation d'une simple volonté serait sans valeur et inopérante : il faut, en plus, que cette volonté se déclare comme une volonté d'OBLIGER.
Or, pour des raisons connues de lui, le Pape Paul VI n'a pas exprimé dans l'acte de sa Constitution, d'une manière qui ne laisse place à aucun doute, sa volonté que le nouvel O.M. soit strictement obligatoire.
Donc...
La Majeure de ce syllogisme est connue de tous les Juristes. Dans une Consultation rédigée pour le Courrier de Rome, nous avons prouvé la Mineure. Nous nous permettons d'y renvoyer, pour aujourd'hui, le lecteur d'ITINÉRAIRES. - Il la trouvera reproduite en appendice à la suite du présent exposé."
Padre Dulac percio´conclude :
"A nos yeux, il n'y a même pas de doute : Paul VI n'a certainement PAS VOULU rendre OBLIGATOIRE son missel, d'une obligation vraiment juridique."
Il documento, giá proposto da Mons. Lefebre nei suopi seminari, é quanto mai interessante e consultabile: http://la.revue.item.free.fr/le_combat_de_la_messe/declaration_Dulac.htm
Spero che il vescovo richiedente sia in grado di capire il significato della risposta di mons. Pozzo e di offrir insegnamenti adeguati.
RispondiEliminaIl problema non sono soltanto la presenza delle chierichette e tutti gli abusi contro i quali si può ricorrere alla universalmente cestinata Redemptionis Sacramentum.
Una volta riconosciute la validità e la legittimità del NO, si potranno o no continuar a metterne in luce gli aspetti e le carenze che lo rendon ambiguo e pertanto causa di una non retta formazione liturgico-dottrinale dei fedeli in tema delicatissimo ed essenziale come il Sacrificio Eucaristico?
Se il senso della risposta di mons. Pozzo quest'interpretazione consente, un grosso scoglio sulla strada Econe-Roma sarebbe eliminato.
Ma dinnanzi ad un simile linguaggio chi può dir davvero qual sia il significato della risposta romana?
E' evidente che ciò che piace o spiace a Dio non lo possiamo di certo stabilire noi. L'esempio delle "chierichette" è fuorviante per quanto Giovanna abbia cercato di inquadrarlo molto correttamente parlando di " cosa inopportuna" e non tradizionale. I problemi del Novus Ordo sono ben altri, non la chierichetta che pure non è in inea con la tradizione. Per capire ogni questione bisogna conoscer bene l'argomento, altrimenti si finisce per fare pasticci. Il servizio all'altare è sempre stato affidato a persone ben precise che, come ha ricordato Mic, erano istradate verso il sacerdozio; gli ordini minori. In caso di mancanza di tali persone con gli ordini minori la Chiesa ha permesso che le loro funzioni potessero esser supplite da laici, ma sempre di sesso maschile; perchè solo di sesso maschile? Principalmente perchè una donna intorno al sacerdote, fianco a fianco con lui, come avviene nel servizio all'altare non è cosa conveniente nè per il sacerdote e neppure per la donna. Non dimenticate che fino a pochi anni fa ai preti era proibito viaggiare da soli in auto con una donna..........o gli era proibito avere una donna troppo giovane in casa come perpetua. Perchè? Perchè bisogna fuggire le occasioni di peccato. Oggi che tali attenzioni non ci sono più ecco che abbondano le relazioni tra preti e donne! Concentriamoci dunque sui veri problemi del Novus Ordo, non su altro per quanto degno di attenzione.
RispondiEliminaA dire il vero abbondano anche i rapporti tra preti e maschi o presunti tali.
RispondiEliminaComunque non dimentichiamo un aspetto fondamentale: il servizio all'altare dei ragazzini era un incentivo alla scoperta della vocazione.
inoltre...
RispondiEliminaun "blando tradizionalismo maanchista" avanza, pronto a scavalcare e spiazzare quello vero:
L'impressione, e mi auguro si tratti solo di una personalissima impressione, è che si stia armando un tradizionalismo "dal volto buono", che potremmo definire il "tradizionalismo maanchista" (secondo la famosa dizione veltroniana del "ma anche": "vetus ordo, ma anche novus", "tradizione, ma anche riforma", "il Vaticano II alla luce del magistero precedente, ma anche il magistero precedente alla luce del Vaticano II", etc. etc.) da contrapporre al "tradizionalismo dei duri e puri" ossia quello afferente alla Fraternità San Pio X. Nella prospettiva di un rifiuto da parte della Fraternità di sottoscrivere le condizioni vaticane, qualcuno ne approfitta per dimostrare che la Tradizione non è appannaggio dei lefebvriani, anzi essa può fare volentieri a meno di difensori d'ufficio peraltro accostati recentemente dal Cardinal Koch a dei "luterani" (strano, visti i buoni rapporti della Santa Sede con i figli di Lutero e viste le dolci parole del Papa pronunciate in Germania in ricordo dello stesso autore delle 95 tesi).
http://fidesetforma.blogspot.com/2012/08/le-futuribili-messe-tridentine-del-papa.html
(una grande illusione, a scapito della autentica Tradizione....)
Im parole povere significa che la nuova messa è legittima perchè approvata dall'Autorità della Chiesa nei modi previsti dalle leggi della Chiesa, ma tale approvazione ecclesiastica non significa che pure Dio approvi la nuova messa.
RispondiEliminaE non potrebbe essere un incentivo alla vocazione, come suora, anche per le ragazze?
RispondiEliminaE non potrebbe essere un incentivo alla vocazione, come suora, anche per le ragazze?
RispondiEliminaIl "servizio all'Altare", con ciò che comporta di immedesimazione e immersione nel Santo Sacrificio, atti e contenuti, mi pare a pieno titolo più confacente al sacerdozio, che è prerogativa maschile.
E' evidente che ciò che piace o spiace a Dio non lo possiamo di certo stabilire noi.
RispondiEliminaNo di certo. Ma il Vangelo e la Tradizione perenne ci portano a scoprirlo e a sceglierlo...
Quindi legittimita' significa solo che il Papa ha promulagato la legge in quanto era il legislatore?
RispondiEliminaCioe' la legge universale del NO non ha l'infallibilita' delle altre leggi universali promulgate prima del Concilio Vaticano Secondo?
Si aprono scenari interessanti.
Clara ha detto...
RispondiEliminaE non potrebbe essere un incentivo alla vocazione, come suora, anche per le ragazze?
******
^__^ le risulta che donne all'altareo bambine... abbiano maturato la vocazion e religiosa? ad oggi non se ne conta neppure una .... ^__^
ad ogni modo sia Giovanni Paolo II quanto Benedetto XVI ricordano che il servizio all'Altare dei chierichetti è sempre stato il fondamento dello sviluppo di vocazioni presbiteriali....
;-)
Mi spiace che il thread si sia spento senza raccogliere altri approfondimenti. Forse per voi è tutto chiaro e scontato, non so. Ma la laconica risposta di Pozzo al quesito fa riferimento al famigerato n. 19 dell’UE, dunque non a questioni marginali come quella delle chierichette proposta ad esempio.
RispondiEliminaSe la legittimità del NO è da intendersi solo in relazione all’aspetto giuridico, è implicito che il punto B del quesito è escluso. Cioè si è liberi di preferire il VO e apertamente sostenere che il NO è contrario in qualche misura al diritto divino, non è (in parte o del tutto chissà) gradito a Dio, non è (in parte o del tutto chissà) ‘dottrinalmente ortodosso’, e tuttavia è legittimo perché promulgato in maniera conforme alla legge ecclesiastica. Da cui tra l’altro si deduce che lo ius eccl. non è subordinato (come dovrebbe, io credo) allo ius divinum, ma forse il contrario. Ma soprattutto questa limitazione del concetto di legittimità scredita implicitamente l’orientamento, diciamo lo spirito del SP che ruota attorno all’equivalenza delle due Forme del Rito della Messa. L’equivalenza meramente giuridica non serve a nulla.
Insomma è un pasticciaccio brutto, che sa tanto di inganno.
Cara Giovanna,
RispondiEliminasono d'accordo con te.
La tua riflessione non fa una piega.
Ti ringrazio e spero, continuando a pregare, insieme a te e tutti noi, che si faccia strada la luce in questi chiaroscuri che sanno più di tenebra...
Quanto al NOM,
RispondiEliminaio mi aggrappo sempre alle Parole Consacratorie, il nucleo primigenio e solo un po' manomesso (con lo spostamento di misterium difei) ma di fatto centro pulsante della celebrazione...
Fino ad ora si era sempre detto che i problemi del NO riguardavano piu' omissioni. non il testo in se'.
RispondiEliminaQuesta risposta invece ammette come legittima l'opinione di coloro che ritengono cattivi in se' stessi alcuni testi del NO.
Caro Marco,
RispondiEliminala tua deduzione è esatta.
Purtroppo temo che non accadrà nulla di coerente in relazione a questo. Non solo, ma continua la vulgata laudatoria del concilio e spregiativa di chiunque osa metterne in dubbio alcune funeste applicazioni!
E' una situazione strana paradossale e contraddittoria oltre che confusa: non possono ammettere che non ci siano errori; ma non fanno nulla per ovviarvi...
L'avevamo sempre saputo e detto.
RispondiEliminaRoma arriva sempre in ritardo. I suoi tempi non sono i nostri
Son perfettamente dpaccordon conn Giovanna e Marco Marchesini.
La domanda sottoposta alla Pontificia Commissione era di sapere se con il termine si intenda “debitamente promulgata secondo procedure appropriate di diritto ecclesiastico (jus ecclesiasticum)” oppure “in accordo sia con il diritto ecclesiastico che con il diritto divino (jus divinum), cioè, né dottrinalmente eterodosso [unorthodox nell'originale inglese] né altrimenti spiacente a Dio”.
RispondiEliminaLa Pontificia Commissione risponde che legitimitas è da capirsi nel primo senso.
Ciò significa che si è tenuti a credere che la Messa Nuova è valida e legittima nel senso di correttamente promulgata a norma del diritto ecclesiastico. Al tempo stesso non si è tenuti a considerare l’atto promulgato necessariamente perfetto in tutte le sue parti, né che siano state opportune alcune innovazioni successive (ad es. il ricevere l’Ostia sulla mano, chierichette).
Beh, è già qualcosa.
Ottimo,
RispondiEliminagrazie! I miei complimenti anche per le traduzioni, molto buone (e lo dico per aver lavorato parecchi anni traducendo)! Strano che l'argomento non sia stato più commentato, visto quanto si scrisse a proposito dello stesso articolo quando venne pubblicata l'istruzione UE. La PCED dà un'interpretazione minimalista di quanto si possa esigere dai tradizionalisti che si vogliono avvalere del Summorum Pontificum e nessuno lo nota - sarà che chi prima commentava (aspramente) l'articolo non vuole fare la figura del metereologo che annuncia tempesta e si ritrova con una gradevole brezza primaverile ...
Del resto mi sembra che la risposta sia importante anche perché permette la critica del NO; ci sono ambienti dove la legittimità del rito viene usata anche per santificare ogni cambiamento avvenuto nel rito stesso - approvato dalla somma autorità, ergo necessariamente buono (molto frequente ad es. in molte nuove realtà eccelsiali). Il NO è stato legittimamente promulgato, non se ne può dire nulla di più. Argomento che ricorre nell'intervista del Cardinal Brandmuller (strana coincidenza), anche se mi sembra insostenibile sentire il cardinale dire che non è frutto del Concilio quel rito che tutti i Papi (e specialmetne Paolo VI e GPII) e vescovi postconciliari hanno invece detto essere uno dei più notevoli frutti del CVII stesso. E questa divergenza di opinioni un solido argomento per dimostrare l'ambiguità della Sacrosanctum Concilium, "si, ma anche", "così, ma anche cosà" che rende possibile e la critica di Brandmuller e la promulgazione di PVI e le lodi al rito nuovo di GPII. Forse in un futuro sentiremo dire che il NO effettivamente non fu promulgato che ad experimentum ...
Grazie per l'ottimo lavoro che fate! Noi difendiamo il nostro piccolo fortino; una piccola ventina di fedeli a settimana (forse in tutto una settantina di persone che vengono con diverse frequenze), ma almeno due o tre persone che hanno ritrovato la pratica della Fede - come percentuale non è male ... Speriamo di sviluppare la cosa durante l'anno che viene.
Amicalmente, in Cristo,