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giovedì 31 dicembre 2015

Paolo Pasqualucci. È stata legittima la soppressione della FSSPX nel 1975? Non lo è stata. Replica al prof. Guido Ferro Canale.

Paolo Pasqualucci. È stata legittima la soppressione della FSSPX nel 1975? Non lo è stata. Replica al prof. Guido Ferro Canale.


SOMMARIO. 1. La tesi del prof. Guido Ferro Canale. - 2. L’argomentazione del prof. Ferro Canale in sintesi. Suo volontarismo. - 3. L’approvazione in forma specifica. - 4. Perché Paolo VI voleva sopprimere la FSSPX? 4.1 L’abuso di potere di mons. Mamie. 4.2 La Lettera della Commissione dei tre cardinali non dimostra l’esistenza di un’autorizzazione in forma specifica. 4.3 Le Adnotationes della Segnatura nell’interpretazione di Ferro Canale: loro sostanziale irrilevanza. - 5. Ulteriore critica dell’interpretazione volontaristica dell’Auctoritas pontificia.

1. La tesi del prof. Guido Ferro Canale.

In un suo articolo di diversi mesi fa, apparso su Radio Spada[1], Guido Ferro Canale mi fa l’onore di nominarmi tra coloro che egli critica per aver sostenuto esser stata del tutto illegale la soppressione della FSSPX nel 1975. Infatti, essa, per tacere di altre gravi irregolarità, è avvenuta senza l’approvazione in forma specifica da parte del Romano Pontefice, richiesta nella circostanza dal diritto canonico a pena di nullità. Essendo una società (congregazione, nell’uso corrente) di vita in comune senza voti (pubblici) di sacerdoti e suore, dedita al mantenimento del Seminario tradizionale e della S. Messa di rito antico, detta Tridentina, e non una pia unio intesa ad opere di bene o a promuovere il culto mariano (come le Figlie di Maria) o i principi cattolici nella politica (come l’Azione cattolica), la FSSPX era sottratta alla competenza dell’Ordinario diocesano quanto alla sua soppressione, riservata al Pontefice. L’Ordinario locale poteva procedervi solo con espresso mandato del Papa in proposito, da certificarsi appunto nella forma della “approvazione in forma specifica” al decreto del suddetto Ordinario. Secondo Ferro Canale questa famosa approvazione Paolo VI l’avrebbe in realtà data (in maniera piuttosto atipica) in una celebre lettera privata a mons. Marcel Lefebvre, dopo la fine della procedura di soppressione, nel rispondere in tono molto duro alle ripetute rimostranze e suppliche di quest’ultimo. Quella lettera diventò celebre anche perché Paolo VI vi affermò, addirittura, che il Vaticano II sarebbe stato un Concilio “per certi aspetti ancora più importante di quello di Nicea”![2]
La tesi di Ferro Canale è, a mio avviso, infondata e cercherò di dimostrarlo in questa mia replica.

Si tratta di una questione dai sottili risvolti giuridici, argomento inevitabilmente di scarso interesse per il pubblico. Argomento tuttavia importante poiché la tesi di Ferro Canale, col negarne l’illiceità, indurrebbe a giustificare la soppressione della FSSPX, atto ingiusto ed odioso, che ancora esercita la sua maligna e perniciosa influenza, sul piano giuridico e non solo. Cercherò di riassumere la questione nei termini più semplici, affidandomi all’introduzione dello stesso Ferro Canale.
“Il corso della vicenda è noto: il vescovo di Friburgo [in Isvizzera] revoca l’erezione canonica della Fraternità, disposta dal suo predecessore; mons. Lefebvre ricorre in Segnatura; questa rigetta in limine, rilevando che il provvedimento è stato confermato dal Papa in forma specifica, quindi si tratterebbe di giudicare su un atto del Papa in Persona, il che non è possibile ad alcun Tribunale. Mons. Lefebvre presenta appello, chiedendo la prova di quest’approvazione; ma l’appello non viene trattato”. L’approvazione in forma specifica trasformava l’atto del vescovo diocesano in atto del Papa, e il Papa non può esser giudicato da nessuno (c. 1556 del Codex Iuris Canonici del 1917, allora ancora vigente; c. 1404 del CIC del 1983). Ma l’asserita esistenza di un’approvazione specifica da parte del Papa, rendeva impossibile l’esame dell’appello volto ad accertarne l’esistenza, senza l’autorizzazione del Papa in proposito.
“Il mondo tradizionalista – prosegue Ferro Canale – e i sostenitori della Fraternità contestano, da sempre, la legittimità del provvedimento di soppressione, rifacendosi a tre ordini (riproposti, di recente, anche da Paolo Pasqualucci): carenza di potere nel Vescovo diocesano, perché la Fraternità sarebbe stata una “congregazione”, che solo la S. Sede avrebbe potuto sopprimere; difetto di prova dell’approvazione in forma specifica da parte del Papa; ma soprattutto, assurdità di un atto del genere, perché la Fraternità combatteva l’eresia dilagante (l’argomento può svilupparsi come nullità della soppressione per contrasto con il diritto divino, liceità della resistenza o “stato di necessità”). Il terzo argomento non sarà, qui, oggetto di esame. Ma è singolare che dei primi due nessuno, per quanto ne so, abbia cercato riscontro nel testo del decreto della Segnatura, o in una disamina del concetto di approvazione in forma specifica. A questa duplice omissione vorrei, per quanto è possibile, rimediare in questa sede [nell’articolo apparso su Radio Spada]” [qui].
A fronte di queste affermazioni devo precisare in via preliminare quanto segue:
  1. Ferro Canale scrive che la FSSPX “sarebbe stata una congregazione”. In realtà, la Fraternità era ed è tuttora una congregazione o società di vita in comune senza voti (pubblici). Le congregazioni del suo tipo ora si chiamano, nel nuovo Codice, società di vita apostolica, assimilate “agli istituti di vita consacrata” (c. 731 e ss., CIC 1983), nuova denominazione delle congregazioni religiose in senso stretto o religioni di un tempo. Durante i negoziati poi falliti nella primavera del 1988 tra l’allora cardinale Ratzinger e mons. Lefebvre per trovare l’accordo sul nome di un vescovo amico della Tradizione che gli succedesse, si prospettò come cosa ovvia e pacifica che la Fraternità avrebbe avuto un regime giuridico simile a quello delle società di vita apostolica del nuovo codice e non a quello delle “associazioni di fedeli” (c. 298 ss.), che ricomprendevano anche le pie unioni di un tempo[3].
    Gli statuti della FSSPX sono in effetti quelli di una congregazione non di una pia unione anche se, in ottemperanza ad una prassi al tempo diffusa, fu eretta a titolo (provvisorio) di pia unione dal vescovo diocesano territorialmente competente. Erigendola “a titolo di pia unione” (cosa che non era) l’Ordinario di Losanna, Ginevra e Friburgo non aveva bisogno di chiedere l’autorizzazione al Vaticano, dove al tempo si trovavano in posizione di potere personalità nettamente ostili a mons. Lefebvre[4]. A questo aspetto, concernente la vera natura giuridica della Fraternità, ho dedicato un capitolo di un recente mio saggio[5]. Volendo sopprimere la Fraternità, che cosa si doveva sopprimere, l’ente fittizio, la pia unio mai esistita né negli statuti né nei fatti o l’ente reale, la congregazione di vita in comune senza voti? Dovendo evidentemente sopprimere l’ente reale, vale a dire l’ente secondo la sua effettiva natura giuridica, confermata nella prassi dai comportamenti dei suoi membri, occorreva un’autorizzazione ad hoc del Papa, non avendo il vescovo diocesano competenza in materia. Non è mai stata fornita la prova che questa autorizzazione secondo le forme prescritte dal diritto ci sia effettivamente stata[6].
  2. Inoltre, sempre nel medesimo studio, mi sono inevitabilmente soffermato anche sull’istituto della “approvazione in forma specifica”, in se stesso e in relazione alle vicende della FSSPX[7].
Ciò visto (chiedo scusa se ho dovuto citare me stesso ad abundantiam), vengo all’esposizione sintetica degli argomenti dell’Autore.

2. L’argomentazione del prof. Ferro Canale in sintesi. Suo volontarismo

Dopo aver spiegato il concetto della “approvazione in forma specifica”, il prof. Ferro Canale riporta il decreto con il quale il Tribunale della Segnatura Apostolica, in pratica il cardinale Dino Staffa suo Prefetto, rifiutò di prendere in esame il ricorso presentato da mons. Lefebvre, con la motivazione che l’intera procedura era stata approvata “in forma specifica” dal Papa. Caso unico, annota egli, la Segnatura appose delle (scarne) Adnotationes al testo del suo decreto, a documentare le ragioni del rifiuto. Del decreto e delle Adnotationes, l’Autore indica molto opportunamente la reperibilità in rete. Questi due testi rappresentano i “documenti esclusivi” di cui al titolo del suo articolo, testi che nessuno avrebbe utilizzato finora. Quell’approvazione, affermano le Adnotationes, è ricordata due volte nella lettera inviata a mons. Lefebvre dai tre cardinali della Commissione Speciale nominata dal Papa per occuparsi del caso, per informarlo della soppressione (“revoca del decreto di erezione”) della Fraternità. Ciò dimostrerebbe che “l’atto impugnato [da mons. Lefebvre] altro non è che l’esecuzione di decisioni prese dalla Speciale Commissione dei tre Padri Cardinali, approvate in forma specifica dal Sommo Pontefice”[8].

L’elemento probatorio utilizzato dalla Segnatura per dimostrare l’esistenza di questa approvazione in forma specifica non era tuttavia diretto. Come specifica l’Autore, il cardinale Staffa “parlava di una approvazione in forma specifica che emergerebbe dagli atti ma non riportava alcun dato testuale che suffragasse l’asserto”[9]. La prova era pertanto indiretta, consistente cioè nella sola testimonianza dei cardinali della Commissione Speciale, della quale si citavano due passi, contenuti nella Lettera a mons. Lefebvre sopra ricordata. In base a quale criterio la Segnatura poteva affidarsi alla sola testimonianza dei cardinali per stabilire che la drammatica e crudele decisione della soppressione della Fraternità era in effetti una decisione del Papa e non della Commissione o dell’Ordinario locale? Il criterio risultava dal c. 239 § 1, n. 17 del CIC del 1917, che stabiliva, fra tutta una serie di facultates concesse ai cardinali, anche la seguente: “Fidem faciendi in foro externo, de oraculo pontificio testantes”. Essi, come traduce Ferro Canale, “fanno fede in foro esterno quando attestano un oraculum vivae vocis del Romano Pontefice”[10].

Vale a dire:  ai cardinali era attribuita la facoltà di testimoniare con dichiarazione “in foro externo” l’esistenza di un “oracolo pontificio” di cui fossero a diretta conoscenza; un “oracolo vivae vocis”, una dichiarazione verbale che il Pontefice avesse rivolto loro in privato o comunque in una sede non aperta al pubblico, ad esempio un ufficio della Curia. La loro dichiarazione doveva ritenersi fededegna della volontà del Papa in essa contenuta. Quindi: se i tre cardinali della Commissione Speciale affermavano che c’era stata l’approvazione in forma specifica della procedura da loro messa in atto, si doveva credere che tale approvazione avesse effettivamente avuto luogo, anche se non ne era fornita alcuna prova documentale (una data, il numero di protocollo di un documento, il tenore delle dichiarazioni verbali del Papa, contenenti una delle formule adoperate in questa particolare approvazione).

Accanto alle dichiarazioni della Commissione Speciale, la Segnatura menzionava anche la dichiarazione di un altro cardinale, che restava però innominato, giusta la quale la Segnatura si sentiva rafforzata nel suo convincimento. L’innominato era il cardinale Jean Villot, Segretario di Stato, il quale, in una lettera al cardinale Staffa, verosimilmente argomentando dalla famosa approvazione, ingiungeva di non ricevere l’appello di mons. Lefebvre[11].

Tuttavia, fa capire Guido Ferro Canale, le dichiarazioni della Segnatura non risolvevano la questione perché le due citazioni della lettera della Commissione Speciale erano “due stralci documentali che possono apparire contraddittori”[12], quanto alla effettiva dimostrazione della incompetenza della Segnatura a prendere in esame il ricorso.

Esamineremo quest’aspetto in seguito. Qui, in sede di presentazione dell’articolo di Ferro Canale, concludo facendo notare che l’Autore deve affermare, alla fine, che la dimostrazione dell’effettiva esistenza della famosa approvazione “in forma specifica” risulterebbe unicamente dalla lettera che Paolo VI scrisse il 29 giugno 1975 a mons. Lefebvre, rivendicando la sua personale assunzione di responsabilità in tutta la vicenda. Alle dichiarazioni contenute in questa lettera privata, l’Autore dà addirittura questo significato dirimente: la volontà che appare nella lettera papale (quella di sopprimere illico et immediate la FSSPX), “se non vale come conferma vale come decisione a sé stante”[13]. Se ho ben inteso il concetto: se non vale come conferma di un’approvazione in forma specifica fin allora non provata, “vale come decisione a sé stante”: perché costituisce essa stessa quell’approvazione, finora mancante, o perché la sostituisce, chiudendo la questione? E ciò in base al principio, con tanto di rinvio a Brian Tierney, illustre canonista inglese, secondo il quale “nelle cose che il papa vuole, la volontà sta al posto della ragione […] e non c’è nessuno che gli possa dire ‘perché agisci così?”[14].

Il principio dello “stat pro ratione voluntas”, proclamato in modo così assoluto, tuttavia (a mio modesto avviso) ricorda, più che lo spirito del diritto canonico, lo spirito dell’ordinamento giuridico come lo intende Hobbes, massimo teorico dell’assolutismo, nel suo libro sullo Stato, il Leviathan (1651). Il Papa non è un sovrano assoluto di tipo hobbesiano, per il quale la legge si fonda unicamente sulla sua autorità e quindi esclusivamente sulla sua volontà (principio della pura volontà). Il Papa, dopo aver accettato l’elezione, deriva direttamente da Dio il suo potere (c. 219 CIC del 1917) e tuttavia questo potere ha dei limiti. Di diritto, nella legge naturale e divina positiva, che non può violare: un suo provvedimento viziato in questo senso sarebbe intrinsecamente invalido. Un provvedimento di un’autorità ecclesiastica, anche se avallato dal Papa o addirittura del Papa, con il quale, anche in maniera indiretta, si violasse il principio dell’indissolubilità del matrimonio, dovrebbe considerarsi intrinsecamente invalido perché contrario alla legge divina naturale sul matrimonio e a quella divina positiva, ossia al dictum di Nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha rivelato esser inizialmente stato e doversi ritenere il matrimonio comunità di vita tra l’uomo e la donna monogamica ed indissolubile, da Lui santificata come Sacramento che ne sigilla in perpetuo questi caratteri.

Ma qui non è questione degli espressi limiti di diritto all’azione del Papa né di quelli esistenti di fatto, consistenti nel rispetto di determinati rapporti di forza o forme consacrate dalla Tradizione, rispetto che non produce conseguenze giuridiche se non viene osservato ma reazioni di altro tipo, anche gravi, sul piano morale o politico. Parliamo, invece, dei limiti posti dal principio del rispetto della forma che sia costituita ad substantiam per la validità di un atto giuridico, quale può essere un’approvazione che trasformi in atto del Papa il decreto di un’autorità subordinata. Se tale forma non è rispettata dal Papa è possibile il ricorso contro l’atto diventato illegittimo per difetto della forma richiesta dal diritto, atto che un’istanza inferiore a quella petrina può dichiarare invalido. A termini di legge, non risultando dimostrata dai documenti l’esistenza di un’approvazione in forma specifica, il cardinale Staffa avrebbe dovuto accogliere il ricorso di mons. Lefebvre ovvero aprire un procedimento che avrebbe potuto portare all’invalidazione, per difetto di competenza, dell’atto di revoca dell’erezione della Fraternità, firmato dal vescovo di Friburgo, territorialmente competente.

Il Papa può naturalmente sanare l’atto illegittimo o addirittura validardo così com’è (e in ciò si vede il carattere “supremo” e “immediato” della sua potestas iurisdictionis su tutta la Chiesa) ma agendo pubblicamente come fonte del diritto, come legislatore supremo, quale egli è, oltre che governante supremo; assumendosi cioè la responsabilità di un provvedimento ad hoc, dato motu proprio, non con una dichiarazione privata di volontà in una lettera privata, dichiarazione informale, che (come vedremo) né fa riferimento ad una sua databile, pregressa approvazione in forma specifica né permette di distinguere con chiarezza che tipo di approvazione avesse dato all’intera procedura, se in forma comune o specifica. Il limite qui ravvisato non contraddice, a mio avviso, il carattere supremo della summa potestas pontificia, risultando essa già dal fatto che il Papa può convalidare un atto imperfetto o viziato anche senza esser obbligato a sanarne i vizi, purché il suo intervento avvenga con le formule che indichino esser diventato quell’atto atto del Papa (ex certa scientia, re mature perpensa, etc.). Tuttavia, anch’egli è tenuto all’osservanza di certe forme quando sono prescritte per determinare la natura giuridica dell’atto, come appunto qui le formule d’uso per indicare che l’atto diventa atto del Papa e non lo è più dell’autorità subordinata. Tutto ciò premesso, vengo ora al concetto della “approvazione in forma specifica” come esposto dal prof. Ferro Canale.

3. L’approvazione in forma specifica

Il Papa, spiega egli, “gode della plenitudo potestatis, limitata solo dal diritto divino; i vari organi della Curia agiscono per potestà vicaria, cioè godono di questa stessa pienezza di potere nel loro ambito di competenza; al riparto delle competenze il Papa può sempre derogare, senza necessità di emanare atti legislativi, essendo sufficiente l’esternazione inequivoca dell’autorità sovrana; i provvedimenti possono essere i più disparati, nel contenuto e nei nomi (salvo il rispetto di alcune regole generalissime di procedura), perché mirano a realizzare l’aequitas canonica, la soluzione più giusta, dal punto di vista soprannaturale, per quel caso specifico. Se poi il Papa ha ritenuto di affidare un incarico specifico – speciale facoltà, mandato – ad un Cardinale, non occorre, tantomeno a pena di nullità, un atto scritto: l’attestazione del Cardinale stesso fa fede in foro esterno, per questo come per tutti gli oracula vivae vocis del Romano pontefice”[15].

La necessità dell’approvazione papale alle decisioni della Curia nasce dal fatto che la Prima Sedes (il Romano Pontefice) deve poter controllare in che modo la Curia eserciti la “potestà vicaria” della quale gode. Vicaria è quella potestà che rappresenta quella pontificia sostituendovisi nell’esercizio. Infatti, la Curia, precisa Ferro Canale, “agisce in nome del Papa, ma in proprio. Quindi si pone il problema di come consentire al Papa di controllare che essa non abusi della potestà conferitale. La soluzione tradizionale […] consiste nel sottoporre tutti gli atti dei Dicasteri all’approvazione o conferma del Romano Pontefice”[16]. Questa approvazione si è configurata in due forme: comune e specifica, elaborate dalla dottrina canonistica. In effetti, se gli atti dell’autorità subordinata, “perché approvati, dovessero considerarsi papali in senso stretto, cadrebbe lo stesso istituto della potestà vicaria e sarebbe preclusa ogni forma di sindacato sui provvedimenti della Curia”, dal momento che diventerebbero tutti provvedimenti del Papa[17].

La dottrina ha pertanto distinto tra “conferma/approvazione semplice, in forma communi, e in forma specifica o ex certa scientia”. La prima è “un semplice procedimento di controllo e non ha un effetto sanante”. Se “succede ad un atto invalido, per volere dello stesso Pontefice, deve considerarsi come non concessa”. Tale approvazione “non vale come ratifica dell’atto dell’inferiore”. Il giudice può quindi valutare la legittimità dell’atto approvato in forma comune ed eventualmente impugnato. Come hanno sempre detto i canonisti: “il decreto approvato solo forma communi, resta un decreto della sacra congregazione, né più né meno”. L’approvazione (in genere nella forma: approbavit et confirmavit) gli conferisce maggior “forza morale” e maggior “valore” dal punto di vista giuridico, senza però trasformarlo “in un atto del Papa in senso stretto”[18]. (Invece, lo ribadisco di nuovo, per la soppressione della congregazione che era la FSSPX occorreva un atto che dimostrasse validamente di essere “un atto del Papa in senso stretto”).

Nel caso dell’approvazione in forma specifica, continua Ferro Canale, gli effetti sono “diametralmente opposti perché con essa il Papa diviene, in tutto e per tutto, autore dell’atto, quindi lo ratifica se per caso l’autore originario difetta di autorità, ne sana i vizi (secondo l’opinione più comune) o manifesta la volontà di tenerlo fermo nonostante ogni possibile vizio (così il De Luca); si presuppone, infatti, la certa scientia, cioè che il confermante sia pienamente edotto di tutti gli elementi e le circostanze del caso”[19].

La confirmatio data in forma specifica possiede una forza paragonata in passato a quella della “res iudicata”. Tant’è vero, ricorda l’Autore, che “la validità della conferma stessa perdura anche se il presupposto non rispondesse al vero”. Per indagare quest’aspetto, infatti, ossia per entrare nel merito delle circostanze invocate in atti approvati in forma specifica, il giudice necessita di un’autorizzazione espressa da parte del Papa, come risulta dal c. 1683 del CIC del 1917, ripreso dal CIC del 1983, c. 1405, § 2.[20]
Inoltre, poiché mediante questo tipo di approvazione il Papa può anche “concedere un nuovo ius”, che il giudice non può sindacare “su questa base”, non è necessario che l’atto approvato debba antecedere l’approvazione stessa. Almeno così ritiene parte della dottrina. In altre parole, “non era così pacifico il requisito dell’anteriorità necessaria dell’atto”[21]. Tuttavia, una sentenza della Rota, nel 1923, stabilisce che l’approvazione in forma specifica presuppone l’atto “iam perfectum”[22].

E cosa succede nel caso non sia chiaro di quale approvazione si tratti?  La maggioranza degli autori segue Suarez nel ritenere che, nel dubbio, l’approvazione sia da considerarsi data in forma communi[23]. In conclusione:  per aversi l’approvazione in forma specifica “basta, dunque, che risulti la certa scientia del Pontefice, che può risultare da apposite clausole (appunto ex certa scientia, o anche potestatis plenitudine, motu proprio, etc.), dalla riproduzione testuale dell’atto confermato, o anche dal tenore complessivo del documento o da testimoni”[24].

Tutte queste figure sono di elaborazione canonistica. Ricavate dalla prassi curiale, esercitano poi la loro influenza su di essa. Nelle varie forme attestanti l’approvazione in forma specifica, l’Autore include “il tenore complessivo del documento” e “la testimonianza”, si suppone di cardinali (vedi supra). Per queste ultime due forme rinvia all’opinione del canonista Gomez-Iglesias. Ma sono condivise dalla maggioranza della dottrina, mi chiedo? E come si deve intendere l’asserto: “riproduzione testuale dell’atto confermato”?

Una delucidazione in questo senso può venire dalla definizione dell’istituto offerta dal Palazzini nel suo celebre Dizionario.
“L’approvazione in forma specifica non si presume ma deve esser dimostrata. Si ha quando il rescritto con il quale la si concede riassume di nuovo l’intero atto o documento oppure quando si usano certe formule (per esempio l’atto si conferma ex certa scientia, motu proprio, ex plenitudine potestatis). Nel dubbio, l’approvazione si presume in forma comune”[25].
La “riproduzione testuale dell’atto confermato” è dunque costituita dal riassunto dell’intero atto o documento nel rescritto al quale il Papa manifesta la suddetta approvazione. In alternativa a tale riassunto, devono comparire le formule summenzionate, le quali, a ben vedere, oltre a far fede della conoscenza articolata della questione da parte del Papa, fanno anche fede della volontà del Papa di attribuire a se stesso la paternità del documento, nonostante esso provenga da un’autorità subordinata, da un dicastero della Curia.
Cosa sono i rescritti o rescripta? Sono “quei documenti che l’autorità emana in forma scritta a seguito dell’istanza di un fedele (che non si trovi colpito da censura) o anche motu proprio. Il contenuto dei rescritti può essere il più diverso. Secondo tale contenuto, i rescritti potrebbero classificarsi come ammissioni, concessioni, autorizzazioni, approvazioni, e via dicendo; così come si vengono classificando gli atti amministrativi nel diritto secolare. Ma va osservato che un rescritto può contenere anche una sentenza (rescritto di giustizia). Molte volte, contenuto d’un rescritto è la concessione d’un privilegio o d’una dispensa (rescritto di grazia): ma può essere anche l’imposizione d’un precetto, cioè d’uno specifico comando”[26].

L’esistenza di una approvazione in forma specifica appare dunque sempre connessa ad un atto scritto dell’autorità, nel quale ci sia la “riproduzione testuale dell’intero atto o documento confermato”, in genere sotto forma di riassunto. In alternativa devono comparire nel rescritto le formule di cui sopra, che costituiscono la prova della confirmatio in forma specifica.

Nella prassi, l’approvazione in forma specifica risulta spesso (per il pubblico) in questo modo, alla fine di un documento ufficiale della Santa Sede, per esempio di una Instructio:  “Il Sovrano Pontefice, in data….., ha approvato in forma specifica la presente Istruzione e ne ha ordinato la promulgazione”[27].

Altro esempio, dovuto allo stesso mons. Lefebvre.  “Nel dossier dell’abate Coache, condannato poco dopo di me, si trova la seguente formula: ‘Il 1° marzo 1975 si è riunita la commissione cardinalizia speciale che il S. Padre ha nominato con lettera della Segreteria di Stato n. 265 485 del 4 novembre 1974 per riesaminare ex novo etc. Il presente decreto è stato sottoposto all’esame di Sua Santità il Papa Paolo VI, il quale, re mature perpensa, l’ha approvato in omnibus et singulis in data 7 giugno 1975, ordinando di notificarlo quanto prima alle parti’”[28]. Il P. Louis Coache, titolare di una parrocchia, aveva incontrato l’ostilità del suo vescovo per aver voluto restar fedele alla Tradizione della Chiesa, tra l’altro ristabilendo la processione del Corpus Domini. Il vescovo l’aveva sospeso “ab officio” e successivamente destituito, nel 1969. A causa dell’opposizione del sacerdote, che si era appellato a Roma, si iniziò un procedimento che durò diversi anni finché nel 1975 la Commissione Speciale di cardinali nominata dal Papa confermò la destituzione, con il decreto approvato dal Papa in forma specifica – come dimostra la formula re mature perpensa – citato da mons. Lefebvre: era alla fine Paolo VI che destituiva dall’ufficio di parroco il P. Coache, la destituzione diventava inappellabile. Intervenendo subito dopo quella di mons. Lefebvre, la condanna del P. Coache. fu effettuata con tutte le prove documentali, scritte, richieste dalla legge per l’approvazione in forma specifica[29].

Il Papa, come rammenta Ferro Canale non è obbligato alla forma scritta nel conferire la famosa approvazione; tuttavia, anche se l’approvazione l’ha data oralmente, non dovrà essa risultare da un documento scritto che la attesti, con tanto di data e numero di protocollo?  Altrimenti, come si potrebbe dire che essa è stata provata e non semplicemente presupposta? Gli esempi addotti dimostrano, comunque, che sempre un documento scritto veniva fornito della approvazione in forma specifica e tutto risultava regolarmente agli atti. Ora, nella vicenda della soppressione della Fraternità, è stato prodotto un rescritto o un decreto dimostrante l’esistenza di questa famosa approvazione? No, mai. Il Palazzini, conformemente alla dottrina dominante, mette bene in chiaro che questo tipo di approvazione non si può mai presumere, deve esser sempre provato. Da qui la necessità dello scritto, quale mezzo più sicuro per ottenere tale prova. Affidarsi, invece, alla sola testimonianza, come sostengono alcuni e come ha fatto il cardinale Staffa, sia pur testimonianza di cardinali, senza far mai apparire alcun riscontro documentale specifico, significa restare nell’indeterminato di una prova solo presunta e quindi del tutto insufficiente.

4. Perché Paolo VI voleva sopprimere la FSSPX?

Prima di esaminare l’interpretazione delle Adnotationes del cardinale Staffa fornita da Ferro Canale, occorre, a questo punto, richiamare sinteticamente le modalità della condanna di Écône e della Fraternità tutta. Perché Paolo VI voleva sopprimerla? È presto detto: a causa del pubblico rifiuto di mons. Lefebvre di celebrare la nuova Messa; della sua successiva pubblica presa di posizione contro le “riforme” scaturite dal Concilio, che, disse, “stavano distruggendo la Chiesa”, e lo vediamo ben oggi (AD 2015) quanto avesse ragione; del suo voler mantenere un Seminario che formasse i sacerdoti secondo l’impostazione tomistica tradizionale, senza alcuna “apertura” al pensiero e alla mentalità moderni[30].

Ma perché mons. Lefebvre fece certe dichiarazioni, non poteva starsene buono e tranquillo?   La sua Fraternità, regolarmente eretta da mons. François Charrière, Ordinario competente, il 1° novembre 1970, prosperava, e il Seminario era ormai sul centinaio di allievi. Era arrivata il 18 febbraio 1971 la littera laudis prevista dalla procedura, con la quale si manifestava da parte del cardinale John Wright, Prefetto della Sacra Congregazione per il Clero, l’approvazione della S. Sede all’operato di mons. Lefebvre e del vescovo locale, elogiando l’iniziativa intrapresa. Tale lettera era il primo passo verso il decretum laudis con il quale la S. Sede (alla fine dei sei anni concessi ad experimentum nel momento dell’erezione a titolo – provvisorio – di “pia unio”) avrebbe iniziato a trasformare la societas di diritto diocesano (sottoposta cioè all’autorità del vescovo locale) in società di diritto pontificio, sottoposta cioè alla giurisdizione diretta del Papa.

Ma sopravvennero i seguenti fatti. Innanzitutto la riforma liturgica e la Messa in volgare, strutturalmente riformata nel modo che sappiamo. Il 10 giugno 1971, mons. Lefebvre, con l’unanimità dei sacerdoti di Écône, annunziò in modo ufficiale il rifiuto di adottare il Novus Ordo Missae, da circa due anni in vigore. Il suo Seminario fioriva mentre, tanto per fare un esempio, l’affluenza ai seminari francesi, riformati dal cardinale Gabriel-Marie Garrone secondo il nuovo corso “aggiornato”, era crollata da 21.713 a 8.391 alunni nel periodo dal 1963 al 1971. Secondo la prassi, due Visitatori Apostolici furono inviati (dall’11 al 13 novembre 1974) ad ispezionare la Fraternità. I due monsignori, Descamps e Onclin, belgi, nell’interrogare i seminaristi per saggiare la loro preparazione, si lasciarono andare a strane e scandalose affermazioni: che si sarebbe arrivati ad ordinare uomini sposati; che la Chiesa non era l’unica depositaria della verità; che la Resurrezione di Nostro Signore non è certezza. Di fronte allo sconcerto dei giovani, mons. Lefebvre dovette prender posizione, il che fece con la al tempo celebre Dichiarazione del 21 novembre 1974.

Dopo aver ribadito che “noi aderiamo con tutto il cuore e con tutta l’anima alla Roma cattolica, guardiana della fede cattolica e delle tradizioni necessarie al mantenimento di questa fede”, egli affermò: “rifiutiamo, invece, e abbiamo sempre rifiutato di seguire la Roma di tendenza neomodernista e neoprotestante manifestatasi apertamente durante il Vaticano II e dopo il Concilio in tutte le riforme che ne sono seguite.  Tutte queste riforme, in effetti, hanno contribuito e tuttora contribuiscono alla demolizione della Chiesa, alla rovina del Sacerdozio, alla distruzione del Sacrificio e dei Sacramenti, alla scomparsa della vita religiosa, ad un insegnamento naturalista e di tipo teilhardiano nelle Università, nei Seminari […]  Noi facciamo orecchie da mercante alle novità che distruggono la Chiesa”.
Questa gagliarda ed inequivocabile dichiarazione “diede fuoco alle polveri”, come si può ben immaginare. Da Roma quale fu la risposta? Gli giunse una lettera da una Commissione di tre cardinali (le eminenze Garrone, Tabera e Wright) rispettivamente Prefetti della Sacra Congregazione per i Seminari, i Religiosi, il Clero, nella quale lo si invitava cortesemente a Roma il 12 febbraio 1975, per uno scambio di vedute su alcuni punti del Rapporto dei due Visitatori, “che ci lasciano qualche perplessità” e dei quali “dobbiamo render conto al Santo Padre”. Ma la Commissione gli parlò appena, e del resto bene, del Seminario, nel quale tutto appariva perfettamente in ordine, a parte il rifiuto della nuova liturgia e la presenza di uno spirito ostile al Concilio, cose del resto scontate. Per il resto, i cardinali Garrone (francese) e Tabera sottoposero mons. Lefebvre (così egli riferì) ad una violenta reprimenda per la sua dichiarazione del 21 novembre, sopra menzionata, dandogli addirittura del “pazzo” (fou) e accusandolo di “voler fare l’Atanasio”. Il 3 marzo successivo ci fu un altro incontro, assai più calmo, con la Commissione, nel quale fu ventilata la possibilità di far avere a mons. Lefebvre le registrazioni delle due sedute, possibilità mai materializzatasi.
A questo proposito va ricordato che non fu mai prodotto alcun verbale delle due sedute di mons. Lefebvre con la Commissione. Va inoltre ricordato che per legge mons. Lefebvre avrebbe dovuto ricevere una copia del Rapporto dei Visitatori, a lui mai pervenuta, per potersi difendere da eventuali rilievi. I quali Visitatori, altra irregolarità, nemmeno firmarono il c.d. “protocollo di Visita”, alla fine della loro Visita, firma prescritta anch’essa dalla legge.

Tutte queste manchevolezze, come fu a suo tempo dimostrato, non erano meramente di forma e quindi irrilevanti. Esse pregiudicavano il diritto di mons. Lefebvre a difendersi dalle accuse che gli venivano mosse. La Commissione Speciale dei tre cardinali si comportò nei confronti di mons. Lefebvre come se fosse un tribunale incaricato di sottoporlo a giudizio per le sue opinioni sul Concilio e il suo rifiuto di applicare le riforme fatte nel suo spirito. Ma questa commissione fu nominata per così dire privatamente dal Papa e senza che i suoi poteri fossero mai definiti. Prendendo spunto dalla Lettera a lui indirizzata dalla Commissione, nella quale lo si informava della soppressione della Fraternità, mons. Lefbvre elevò questa giusta lamentela: “In un documento di questa importanza [che addirittura sopprimeva con effetto immediato una congregazione sana e vitale], non si sarebbe dovuto produrre l’atto pontificale mediante il quale la “commissione” affermava di esser stata istituita, senza il quale era in radice priva di ogni potere di decisione? In quale data, in quale forma concesso, a chi notificato? E perché, nelle due comparizioni davanti ai tre cardinali, il 12 febbraio e il 3 marzo, avermi nascosto che si trattava di un organo investito di competenze straordinarie?  La lettera (sempre una semplice lettera e non un decreto), che avrebbe dovuto contenere in se stessa la prova della sua regolarità, non rispondeva a nessuna delle domande di cui sopra”[31].

Perché la Commissione era “priva di ogni potere di decisione” se non dimostrava di esser stata regolarmente insediata dal Papa, con un mandato ad hoc? Perché, secondo il c. 1557 § 1, 3° del CIC del 1917, “è riservato al Romano Pontefice giudicare in materia penale vescovi, anche se soltanto titolari”, cioè privi di una sede effettiva. Il cardinale Garrone, presidente della Commissione, non possedeva di per sé questo potere. Poteva esercitarlo solo se il Papa gliene avesse conferito l’esercizio ovvero se si fosse dimostrato in possesso di un mandato pontificio ad hoc, da documentarsi nelle dovute forme. Per tal motivo la Commissione dei tre cardinali avrebbe dovuto esser insediata con un atto formale.

Di questo mandato non c’è traccia nella nostra vicenda così come non c’è traccia della data nella quale la suddetta Commissione era stata istituita. La mancanza di un mandato ad hoc deve pertanto ritenersi causa di nullità della procedura poiché tale mancanza comporta questa semplice conseguenza, per il diritto: che il cardinale Garrone non aveva il potere di convocare mons. Lefebvre per chiamarlo a rispondere in penalibus, cioè di dichiarazioni ed atti che per il diritto della Chiesa possono costituire reati. E se non ne aveva il potere, il giudizio emanato dalla Commissione, comportante la soppressione della Fraternità, deve pertanto ritenersi nullo[32]. Altra causa di nullità ex lege fu il fatto di non aver fatto stilare un verbale delle due sedute da un “notaro ecclesiastico”, verbale che poi, a norma di legge, avrebbe dovuto esser firmato dall’accusato, mons. Lefebvre[33].
4.1 L’abuso di potere di mons. Mamie
Poco tempo dopo l’incontro con la Commissione, mons. Lefebvre ricevette la Lettera del vescovo di Friburgo, mons. Pierre Mamie, datata 6 maggio 1975, che sopprimeva con esecuzione immediata la Fraternità e il Seminario, affermando di avere l’approvazione della citata Commissione cardinalizia. Contemporaneamente, ricevette, sempre datata 6 maggio, una lettera parte della suddetta Commissione, confermante la missiva di mons. Mamie. E tutto questo, annotò mons. Lefebvre, “senza che fosse mai stata formulata un’accusa formale e precisa”. Mons. Lefebvre avrebbe dovuto mandare a casa su due piedi 104 seminaristi, 13 professori e il personale non docente. I motivi di invalidità di questa procedura, dichiarati nel ricorso immediatamente presentato da mons. Lefebvre al Tribunale della Segnatura Apostolica, erano dunque almeno t r e : 
  1. l’incompetenza di mons. Mamie a disciogliere una congregazione senza il mandato ad hoc del Papa, testimoniato da un’autorizzazione in forma specifica; 
  2. l’invalidità del “processo” intentatogli dalla Commissione Cardinalizia, i cui poteri non apparivano definiti, comunque incompetente a giudicare delle sue opinioni personali sul Concilio, che avrebbero dovuto caso mai (se condannabili) sottoporlo al giudizio dell’ex Sant’Uffizio; 
  3. l’illiceità dell’usare motivi che riguardavano la sola persona del fondatore, non incidenti sulla regolarita’ del funzionamento della Fraternità e del Seminario, per sopprimere una (fiorente) società di vita in comune senza voti, con il relativo Seminario e le sue case. Agire in questo modo non era nella tradizione della Chiesa.
La lettera di mons. Mamie a mons. Lefebvre e quella della Commissione cardinalizia a mons. Lefebvre, mostrano la presenza della famosa autorizzazione?
Dopo aver detto: “ritiro gli atti e le concessioni effettuati dal mio predecessore”, mons. Mamie precisava che mons. Lefebvre avrebbe ricevuto una lettera della Commissione cardinalizia ad hoc. “Ho preso quindi la decisione in questione in pieno accordo [en plein accord] con la S. Sede, in particolare in conformità ad una risposta ricevuta dal cardinale A. Tabera, prefetto della S. C. dei Religiosi e degli Istituti Secolari”.

L’agire “in pieno accordo” è espressione di carattere generale, che indica la presenza di un consenso di fatto, non di un’autorizzazione specifica, conferita con un atto formale, dagli effetti giuridici precisi e dirimenti. Mons. Mamie poi giustificava la sua azione con l’ostilità di mons. Lefebvre nei confronti del Concilio e delle sue riforme e nei confronti del Papa, aggiungeva. Anche in un comunicato che fece ai fedeli, il presule parlava sempre di azione fatta “in accordo” con le autorità romane, mai di “autorizzazione”. In una lettera circolare ai preti della sua diocesi del 15 maggio 1975, ribadiva che aveva agito “in pieno accordo con la S. Sede” e rendeva noto che mons. Lefebvre aveva ricevuto dalla S. Sede una lettera [quella della Commissione cardinalizia] la quale confermava che “il Papa Paolo VI in persona approvava il mio giudizio e il mio comportamento”. Dunque, secondo mons. Mamie, la lettera della Commissione cardinalizia doveva contenere una “approvazione” papale del suo “giudizio e comportamento”. Di che tipo fosse quest’approvazione, nessuna informazione.

Si nota qui una divergenza, rilevata anche da Ferro Canale, rispetto alle Annotazioni  del cardinale Staffa, il quale scrisse che il vescovo diocesano era stato il mero esecutore di “decisioni prese dalla Commissione cardinalizia e approvate in forma specifica dal Papa”.  Mons. Mamie, al contrario, scrisse di aver deciso in prima persona, confortato da un parere del cardinale Tabera, con l’accordo o l’approvazione del Papa, approvazione che avrebbe dovuto esser documentata dalla lettera invita dalla Commissione cardinalizia a mons. Lefebvre.

Nella lettera con la quale sopprimeva la Fraternità, mons. Mamie diceva, dunque, di esser stato particolarmente confortato nella sua azione da una risposta del cardinale Tabera, membro della famosa Commissione. Risposta ad una lettera nella quale mons. Mamie aveva scritto: “vi chiedo umilmente, in base alle norme previste dal diritto – e spero che esse me lo permetteranno – di autorizzarmi a revocare l’approvazione del mio predecessore [all’erezione della FSSPX]”. Domanda: se egli riteneva che la Fraternità fosse effettivamente una pia unio perchè chiedeva al Prefetto della S.C.per i Religiosi di autorizzarlo a sopprimerla? Tale atto non rientrava direttamente nella competenza dell’Ordinario diocesano? Che bisogno c’era di una richiesta del genere? Se invece si riteneva di avere a che fare con una congregazione, allora bisognava rivolgersi alla S. Sede per avere l’autorizzazione ad hoc.

Come rispose il cardinale Arturo Tabera, il 25 aprile 1975? In questo modo: “Per ciò che riguarda la competenza di questa Sacra Congregazione [per i Religiosi], Vostra Eccellenza sa che ella possiede l’autorità necessaria per revocare gli atti e le concessioni posti in essere dal suo predecessore”. Ovvero: il vescovo sa di possedere l’autorità necessaria per sopprimere la Fraternità (e allora perché lo viene a chiedere a me, Prefetto etc?). Il cardinale Tabera non autorizzò (a nome del Papa) mons. Mamie a sopprimere la Fraternità, si limitò a constatare che l’Ordinario possedeva l’autorità necessaria e a incoraggiarlo ad usarla. Nel prosieguo della lettera, il cardinale manifestava “il pieno accordo della S. Congregazione” di cui era titolare “per la soppressione della FSSPX”, che andava anzi fatta al più presto.  Era questo dunque “il pieno accordo” con la S. Sede, del quale mons. Mamie parlava nel suo “decreto” di soppressione.  Egli non ebbe mai un’autorizzazione a procedere ma solo “il pieno accordo” della S. Sede ad esercitare i poteri che istituzionalmente possedeva. Se ci fosse stata, quell’autorizzazione, il cardinale Tabera avrebbe dovuto esprimersi più o meno in questo modo: che la sua Congregazione, su mandato esplicito del Papa, conferito in data etc. ex certa scientia, autorizzava mons. Mamie a ritirare etc. In tutti questi scambi epistolari, in realtà non v’è traccia di autorizzazione in forma specifica. E che bisogno ce n’era se, formalmente, si trattava di sopprimere una semplice pia unio ? Ma, se le cose stavano così, ripeto, perché chiedere l’autorizzazione al cardinale Tabera, come se il vescovo fosse incompetente?
4.2 La lettera della Commissione dei tre cardinali non dimostra l’esistenza di un’autorizzazione in forma specifica.
In questa lettera, la famosa approvazione non compare, nonostante l’annotazione del cardinale Staffa, secondo la quale: “haec adprobatio bis memoratur in litteris eorumdem Cardinalium ad Exc.mum recurrentem”. I due passi citati dal cardinale Staffa sono nell’ordine i seguenti:
“la Commissione non poteva che rimettere al Santo Padre le sue conclusioni assolutamente unanimi e il dossier completo di questo affare affinché potesse giudicare egli stesso. È con l’intera approvazione di Sua Santità che vi mettiamo a parte delle seguenti decisioni”;
“È a nome della Commissione Cardinalizia e per mandato espresso del Santo Padre che vi scriviamo”[34].
Si nota qui una curiosa inversione. La seconda citazione è in realtà nella lettera la prima, corrispondendo essa all’incipit della lettera stessa. I tre cardinali annunciavano a mons. Lefebvre di scrivere non a titolo personale ma in quanto membri della Commissione Cardinalizia, aggiungendo che era stato il Papa in persona ad ordinar loro di scrivere la lettera. Il “mandato espresso” del Santo Padre si riferiva qui unicamente all’invio della lettera, la sua menzione permetteva di capire che i tre cardinali, nello scrivere, stavano obbedendo ad un ordine del Papa. Come possa questo chiaro testo esser interpretato nel senso di contenere un’autorizzazione in forma specifica alla soppressione della Fraternità, non si riesce a capire: è così evidente che “il mandato” del Pontefice menzionato si riferisce esclusivamente al fatto materiale di scrivere la lettera. E per qual motivo l’inversione dell’ordine delle due frasi? Forse per far apparire “il mandato espresso” del Papa a scrivere, conseguenza di una sua “intera approvazione” che dimostrerebbe l’esistenza dell’approvazione in forma specifica? Misteri.

Ma nemmeno l’altra citazione riportata dal cardinale Staffa permette di cavare il ragno dal buco.
Dopo l’apertura summenzionata, la lettera cardinalizia proseguiva attaccando mons. Lefebvre per la sua celebre “dichiarazione pubblica” del 21 novembre 1974, che veniva considerata “inaccettabile in ogni suo punto”, accusandolo di voler sottomettere al suo giudizio personale le direttive del Pontefice, alla maniera dei settari protestanti.  Dopo aver constatato l’irremovibilità dell’anziano presule francese dalle sue posizioni, la lettera così proseguiva, con il passo ripreso dal cardinale Staffa:
“In queste condizioni, la Commissione non poteva far altro che rimettere al Santo Padre le sue conclusioni, assolutamente unanimi, ed il dossier completo di questo affare, affinché potesse egli stesso giudicare. È con l’intera approvazione di Sua Santità che vi mettiamo a parte delle decisioni seguenti”, 
che sono tre. Prima di elencarle, osservo: A che cosa si riferisce “l’intera approvazione” del Papa? La sintassi non lascia dubbi, a mio modesto avviso: essa mostra che l’approvazione si riferiva al fatto di render edotto (faire part) mons. Lefebvre delle tre decisioni che venivano subito dopo elencate nella lettera. I tre cardinali facevano sapere al destinatario della loro lettera che il Pontefice era “interamente” d’accordo sul fatto che tutte le decisioni da loro prese dovessero esser fatte da loro stessi conoscere a mons. Lefebvre. Niente a che vedere con un’approvazione pontificia esprimente una confirmatio in forma specifica, della quale, del resto, mancavano le classiche formule.

Se poi la frase “intera approvazione” la si vuole riferire, forzando la sintassi, alle decisioni prese, mi sembra palese che questo “intera” si riferisce all’approvazione di tutte e tre le decisioni. Ma “approvazione”, come?  Inoltre, notò Jean Madiran, il testo non fa capire bene di chi siano state le “decisioni” menzionate, se del Papa o della Commissione. Al Papa il testo fu inviato affinché “potesse giudicare lui stesso”. Ma il giudizio personale del Papa dov’era?[35] Detto in altro modo: non risulta dal testo che Paolo VI abbia emanato lui stesso le decisioni riportate tra virgolette dalla Commissione. Né tantomeno che le abbia approvate in forma specifica.
Le “decisioni” erano le seguenti:
  1. “Si invierà una lettera a mons. Mamie, riconoscendogli il diritto di ritirare l’approvazione data dal suo predecessore alla Fraternità e ai suoi statuti”. Ciò è stato fatto [proseguiva la lettera] con lettera di S. Em. il cardinal Tabera [è la lettera analizzata nel § 4.1 di questo lavoro].
  2. Una volta soppressa la Fraternità, poiché questa “non ha più base giuridica, le sue fondazioni perdono immediatamente il diritto ad esistere, ed in particolare il Seminario di Écône”.
  3. È evidente – siamo invitati [da chi?] a dirlo chiaramente, “che non si potrà più fornire a mons. Lefebvre alcun appoggio fintantoché le idee contenute nel Manifesto del 21 novembre 1974 costituiranno la norma della sua azione”[36].
Ora, al punto n. 1, l’autorità citata anonimamente tra virgolette aveva deciso che andava inviata una lettera a mons. Mamie “lui reconnaissant le droit de retirer l’approbation donnée par son prédécesseur à la Fraternité et à ses Statuts”. Ma “riconoscere” ad un soggetto un diritto non significa affatto autorizzarlo in senso giuridico, tecnico, dato che con l’autorizzazione non si manifesta un semplice consenso o riconoscimento ma si conferisce un potere, ad actum oppure habitualiter: per l’esercizio di un singolo atto o istituzionalmente.

Quella dichiarazione, al contrario, sembrava semplicemente prender atto dell’esistenza di un potere che un soggetto (qui l’Ordinario territorialmente competente) già possedeva di per sé. E se ci si limita a prender atto di un potere che il soggetto in questione già possiede secondo il diritto, non si concede evidentemente alcuna autorizzazione ad esercitarlo come se fosse una competenza straordinaria. Il semplice riconoscimento non è conferimento di poteri e quindi non autorizza in alcun modo. E l’autorizzazione non è nemmeno consenso, perché si può benissimo agire senza il consenso di chicchesia, se si ha l’autorizzazione, che sola conferisce – ove formalmente prevista – il legittimo esercizio di un potere. Per la validità di quest’azione il consenso è ininfluente mentre l’autorizzazione è determinante.

Quanto dichiarato qui dall’autorità anonima citata fra virgolette, fu poi effettivamente eseguito dal cardinale Tabera con la lettera che abbiamo visto. Egli trasmise fedelmente il concetto espresso al punto n. 1, che non fu quello del conferimento di un potere straordinario al vescovo perché agisse ad hoc, ma quello del “riconoscimento” del diritto già posseduto dal vescovo, come se il vescovo avesse appunto a che fare con una semplice pia unio. Il cardinale è stato certamente un fedele esecutore poiché non conferì un’autorizzazione, che l’istanza superiore anonima nei fatti non diede. Nella questione di merito – l’esistenza effettiva dell’autorizzazione pontificia – anche la lettera dei tre cardinali non apporta dunque alcun contributo, dal momento che non ne fornisce la prova.
4.3 Le Adnotationes della Segnatura nell’interpretazione di Ferro Canale: loro sostanziale irrilevanza
Mancando “il dato testuale” che dimostrasse, nel Decretum del Tribunale della Segnatura, l’esistenza dell’approvazione in forma specifica, Ferro Canale riconosce di aver avuto “del tutto ragione” mons. Lefebvre nel proporre il 14 giugno 1975 un appello richiedente l’esibizione del “dato testuale” accertante l’esistenza della famosa approvazione[37].

Ma l’appello “non fu trattato”. E per qual motivo? L’Autore fa due ipotesi di carattere tecnico: “l’incompetenza ad aperire mentem Pontificis” da parte della Segnatura, cui sarebbe occorsa un’autorizzazione ad hoc da parte dello stesso Pontefice; oppure, “una questione procedurale”, sulla quale mi sembra superfluo soffermarmi, non avendo effettiva rilevanza per il nostro tema[38]. La realtà è, a mio modesto avviso, assai più semplice: l’appello non fu trattato a causa della lettera del Segretario di Stato, cardinale Villot, che proibiva espressamente di trattarlo. Cosa c’entrava il Segretario di Stato? C’entrava perché, dopo la riforma della Curia messa in atto da Paolo VI (un Papa “politico” per vocazione e per nulla “teologo”), il Segretario di Stato è diventato il numero 2 della Gerarchia Vaticana, avendo il suo ufficio preso il posto della Congregazione per la Dottrina della Fede quale organo centrale di supervisione e controllo della Curia, di fatto anche in campo teologico. Con quel brutale intervento, il cardinale Villot intimorì il Prefetto della Segnatura, bloccando in tal modo ogni ulteriore sviluppo del procedimento. Il 27 ottobre 1975 Villot informò le Conferenze Episcopali dell’esito del caso Lefebvre, riassumendone i fatti con una lettera circolare nella quale, tra l’altro, si meravigliava della mancata sottomissione dell’anziano presule francese. Per la questione che ci interessa, egli scrisse che la Commissione Cardinalizia era stata istituita dal Papa, senza indicare una data, e che la decisione di sopprimere la Fraternità era inappellabile, “puisque chacun de ses points fut approuvé ‘in forma specifica’ par l’Autorité Suprême”, ribadendo quindi (sempre senza prove) un concetto sicuramente già espresso nella lettera intimidatoria al cardinale Staffa[39].

Ma veniamo alle Adnotationes. Secondo l’Autore, esse dimostrano che “le doglianze di Mons. Lefebvre hanno ricevuto una risposta, irrituale quanto si voglia, da parte del Supremo Tribunale”[40]. Questa risposta, del tutto negativa nei confronti di mons. Lefebvre, si basa, come sappiamo, sui due “stralci documentali” della Lettera della Commissione dei tre cardinali. Questi “stralci” (vedi supra), tuttavia “appaiono contraddittori”. Contraddittori, evidentemente, rispetto alla tesi che con il loro ausilio la Segnatura voleva sostenere.  E per qual motivo? Vediamo.

La prima citazione menziona, come si è visto, “conclusioni” rimesse al Papa affinché egli potesse “giudicare lui stesso”, aggiungendo di scrivere per “mettere a parte delle seguenti decisioni” mons. Lefebvre, “con l’intera approvazione del Papa”. Non fa però capire se le decisioni comunicate fossero del Papa. Se erano del Papa, postilla Ferro Canale, allora avremmo una decisione diretta del Papa (e non nella forma di un’approvazione in forma specifica ad una decisione altrui). Avremmo quindi ciò che i canonisti chiamano “approvazione mediante emanazione” (emanazione diretta in prima persona della suprema potestà di giurisdizione del Papa). In questo caso, “la Segnatura sarebbe però comunque incompetente, salva aperitio oris in suo favore”, salva cioè un’autorizzazione ad hoc del Papa[41]. Il passo citato, pur nella sua ambiguità, autorizzerebbe comunque a ritenere incompetente la Segnatura. E non era proprio questo che il cardinale Staffa voleva? Dov’è allora la contraddizione? Essa avrebbe luogo in relazione all’altra citazione, che dimostrerebbe una competenza autonoma della Commissione Cardinalizia, appellabile per l’appunto presso la Segnatura, contro l’intenzione del cardinale Staffa.

Il secondo passo riportato, è quello nel quale i tre cardinali dicono: “ Vi scriviamo a nome della Commissione Cardinalizia e per mandato espresso del Santo Padre”. Agendo su “mandato” del Papa, la Commissione, spiega Ferro Canale, non perde la sua autonomia. Infatti, “in questo caso, deve trattarsi di una decisione autonoma, perché la Commissione scrive in nome proprio”. In nome proprio e non del Papa. Ciò significa, prosegue l’Autore, che essa “sta invocando la propria autorità; come vuole la logica, chi esegue una decisione del Papa agisce in nome del Papa. Invece, chi decide, fosse pure per mandato speciale da lui stesso attestato, decide in proprio, perché altro è conferire il potere decisionale, altro far propria la decisione assunta”. Allora, da questa seconda citazione, si ricaverebbe che le famose “decisioni” sarebbero state prese “in proprio” dalla Commissione e non dal Papa, che le avrebbe successivamente approvate. “In questa seconda ipotesi – conclude Ferro Canale – la Segnatura sarebbe competente, perché la Commissione ad hoc è equiparata a un Dicastero di Curia – il punto non ha suscitato controversie – in quanto mezzo normale di gestire casi di competenza di più Dicasteri”[42].

Ineccepibile conclusione. Tuttavia mi chiedo: vale essa anche quando ci si sia accorti che la frase in questione, posta nell’incipit della lettera, ha un significato di mera informazione al destinatario, per rendergli noto che la Commissione gli stava scrivendo per ordine del Papa?

Non disponendo evidentemente del testo integrale della lettera, Ferro Canale non si è reso conto dell’inversione dell’ordine di apparizione delle due frasi citate nelle Adnotationes. All’inizio della lettera, i tre cardinali si limitavano ad informare mons. Lefebvre che gli stavano scrivendo come membri di una Commissione (quindi, non a titolo personale), la cui autorità era equiparata appunto ad un Dicastero curiale (come ci spiega Ferro Canale) e per ordine espresso del Papa. Limitandosi il “mandato” papale all’atto dello scrivere una lettera, come possono esservi implicate questioni relative alla competenza della Commissione in ordine alla soppressione della Fraternità?

La “risposta” della Segnatura a mons. Lefebvre non chiariva nulla, non solo riguardo alla incompetenza invocata dalla Segnatura stessa a decidere sul ricorso ma anche riguardo a chi avesse effettivamente deciso la soppressione della fraternità, se la Commissione o direttamente il Papa.  E non poteva chiarire, a ben vedere, dal momento che nel testo stesso della Lettera dei tre cardinali tale chiarezza latita (vedi supra, 4.2).  La testa al toro in questa ingarbugliata vicenda, la taglierebbe allora la famosa lettera privata di Paolo VI a mons. Lefebvre del 29 giungo 1975.  Secondo Ferro Canale ci sarebbe qui “l’attestazione inequivoca della conferma in forma specifica”[44].

Il passo decisivo della lettera montiniana, piena di astio nei confronti di mons. Lefebvre, dal quale ci si attendeva solo pronta ed esplicita sottomissione al brutale “decreto” di soppressione, sarebbe secondo l’Autore il seguente:
“Per quanto, a rigor di termini, una messa a punto non sia affatto necessaria, Noi giudichiamo tuttavia opportuno farvi sapere che abbiamo tenuto ad essere personalmente informati sin dall’inizio di tutto lo svolgimento dell’inchiesta sulla Fraternità. La Commissione Cardinalizia che noi abbiamo istituita, Ci ha informato regolarmente e scrupolosamente del suo lavoro. Alla fine, le conclusioni che essa ci ha proposto, Noi le abbiamo fatte nostre tutte e ciascuna [toutes et chacunes] e abbiamo personalmente ordinato la loro entrata in vigore immediata”[45].
Secondo Ferro Canale, il tenore di questa dichiarazione è tale da non lasciar dubbi, non occorre neanche una sua analisi specifica. “Visto quanto si è detto nel testo, non mi pare che siano possibili dubbi: questa lettera – autografa del Papa - attesta un’approvazione in forma specifica”. Infatti, “qualcuno può sinceramente dubitare del fatto che Paolo VI, rispondendo nei termini testé riferiti, abbia manifestato il proprio volere nel senso di tener ferma la decisione presa, nonostante ogni argomento addotto da mons. Lefebvre? O che egli attesti la propria certa scientia?”[46].

Con tutto il rispetto, sono tra quelli che si permettono di dubitare. A mio modesto avviso, per dimostrare l’esistenza di questa famosa approvazione il Papa avrebbe dovuto scrivere: “[…] noi le abbiamo fatte nostre tutte e ciascuna ex certa scientia il giorno ….., ordinando [nello stesso giorno] la loro entrata in vigore immediata”. Quest’approvazione il Papa non la dava certamente ora, nella lettera a mons. Lefebvre. Egli sta parlando di un fatto del passato, tale da render nullo, se provato, il ricorso del presule francese. Sta quindi parlando di un fatto che deve esser accaduto ad opera dello stesso Pontefice durante il “lavoro” della Commissione. Noi sappiamo (vedi supra, Palazzini; vedi formula del decreto finale contro il P. Coache) che tale approvazione deve risultare da uno scritto ufficiale (non da una lettera privata) dal quale risulti o il riassunto dell’intera procedura o una delle formule consacrate dalla tradizione. Sia l’uno che l’altra qui mancano. O dobbiamo ritenere che la frase “le abbiamo fatte nostre tutte e ciascuna” sostituisca una di queste formule ex certa scientia, o motu proprio, re mature perpensa, ex plenitudine potestatis? Secondo me, se si ammettesse questo allora non si potrebbe più distinguere tra approvazione in forma comune e specifica. Infatti, quando il Papa approva nella prima forma, dobbiamo pur ipotizzare che “si sia studiato le carte” in modo accurato, trovandosi alla fine d’accordo con ciò che il documento sostiene. Cos’è che distingue veramente le due forme di approvazione: un ampio divario nella conoscenza “delle carte” o la volontà del Papa di far proprio il documento, cosa rilevantissima sul piano delle conseguenze giuridiche per i terzi, rendendo questo far proprio non impugnabile il documento stesso? Si deve supporre, naturalmente, che siffatta volontà si basi su di una scientia estremamente accurata e tuttavia le formule tradizionali dalle quali essa risulta servono nello stesso tempo a mostrare esplicitamente la volontà del Papa di attribuire a se stesso l’atto in quel modo siglato. In un campo così delicato, il rispetto della forma, stabilita ad substantiam, non può che essere assoluto. Nella sua replica a mons. Lefebvre, Paolo VI avrebbe dovuto essere in grado di indicare un rescritto, dotato della formula ad hoc, e di una data. Mancando tutto questo, la sua epistolare manifestazione di volontà dimostra solamente che egli era d’accordo con il giudizio della Commissione, dimostra un semplice consenso di fatto. Se questa interpretazione appare eccessiva, si deve tuttavia ammettere, allora, che qui occorre applicare il criterio sempre professato dalla dottrina e cioè che, nel dubbio, quando non si riesca a determinar bene di che tipo di approvazione si tratti, bisogna optare per l’interpretazione in forma comune, forma di approvazione che non costituiva ostacolo alcuno al ricorso di mons. Lefebvre.  
 
5. Ulteriore critica dell’interpretazione volontaristica dell’auctoritas pontificia

A conclusione della sua disamina, l’Autore, come si è già detto, mostra di condividere una concezione dell’auctoritas pontificia che appare di un volontarismo estremo (vedi supra § 2). Paolo VI, annota egli, avrebbe potuto concedere al cardinale Staffa l’autorizzazione a riesaminare il caso nel merito. Ma non lo fece. E per qual motivo? Semplice: voleva far fuori mons. Lefebvre e la sua creazione nel più breve tempo possibile.

“Paolo VI voleva che Écône chiudesse, e che chiudesse all’istante.  Tanto basta per dire:  quand’anche fosse stato incompetente il Vescovo diocesano […]; quand’anche la Commissione avesse commesso irregolarità di qualunque tipo; quand’anche fosse inesistente l’atto confermato; comunque consta della volontà del Papa, che se non vale come conferma vale come decisione a sé stante.  Cadono, con questo, gli argomenti formali con cui la Fraternità rivendica l’illegittimità della soppressione”[47].

La Fraternità fu soppressa con effetto immediato dalla lettera di mons. Mamie. Ciò corrispondeva alla volontà del Papa, come appare chiaramente dalla lettera indirizzata da quest’ultimo a mons. Lefebvre. Conta, allora, che il Papa abbia ribadito questa sua volontà, che si deve considerare prevalente in assoluto, anche se la Commissione avesse commesso (e le ha commesse) irregolarità “di ogni tipo”. Sappiamo che questa conclusione è corretta ma solo sul presupposto che il Papa avesse effettivamente sanzionato le decisioni della Commissione con una approvazione in forma specifica risultante con tutti i crismi dagli atti (vedi supra). La prevalenza assoluta della volontà del Papa (qui, di dissolvimento dell’ente giuridico che era la FSSPX) non può fondarsi solo su stessa, ossia sul principio della pura volontà. Egli, in quanto sovrano di diritto divino, può imporre unilateralmente la sua volontà ma non in modo assolutamente informale, cioè senza nemmeno dover osservare le forme previste dal diritto, quanto sono previste come obbligatorie per la validità dell’atto che manifesta la prevalenza di quella volontà.

Del pari inaccettabile appare l’affermazione:  “quand’anche fosse inesistente l’atto confermato”. Come dobbiamo intenderla? Forse è stata fatta per assurdo? Non sembra, dal momento che egli si richiama anche a quella dottrina che sostiene potersi avere la confirmatio in forma specifica – potendo essa produrre come tale nuovo diritto – anche prima dell’atto da essa approvato. Mi chiedo: come può “confermarsi” un atto inesistente? Se l’atto ancora non esiste, che cosa conferma il Papa, il nulla? E la conferma di un atto inesistente non sarebbe nulla per errore materiale? Sostenere che la confirmatio in forma specifica può venir prima dell’atto stesso che deve confermare, non contraddice poi (vedi supra) quanto affermato dal Tribunale della Rota, per il quale la detta confirmatio presuppone sempre “l’atto perfetto”? L’atto perfetto nel suo iter giuridico, non un atto incompleto o che si ritenga esistere per errore o che si ritenga poter addirittura venire in essere dopo la confirmatio, come se questa lo creasse dal nulla. Inoltre: la confirmatio presuppone la certa scientia del Papa sulla materia che ne è oggetto; se l’atto da confermare ancora non c’è, questa scientia su cosa si sarebbe esercitata?

E ritorno sulla frase finale: la dichiarazione contenuta nella lettera a mons. Lefebvre, “se non vale come conferma vale come decisione a sé stante”. Se, in via di ipotesi, avessero ragione coloro che sostengono non poter valere le dichiarazioni papali della lettera privata a mons. Lefebvre “come conferma” in forma specifica della soppressione della Fraternità, resta il fatto, secondo il Nostro, che la volontà del Papa qui “vale come decisione a sé stante”. In quanto pura volontà del detentore della suprema potestas vale come “decisione a sé stante”, che chiude il caso, comunque manifestata. E quindi: come decisione che per la sua forza intrinseca di decisione produce gli effetti giuridici voluti dal Papa ossia la soppressione di Écône, costituendo essa stessa la approvazione in forma specifica o sostituendosi ad essa, come puro “sic volo, sic iubeo, stat pro ratione voluntas”. Conclusione inaccettabile, pencolante verso il decisionismo. Essa afferma che la volontà del Papa consegue gli effetti giuridici cui miri, anche prescindendo completamente dalle forme prescritte dal diritto per poter conseguire quegli stessi effetti, quando quelle forme sono da osservarsi a pena di nullità. Secondo quest’impostazione, tra una lettera privata del Papa ed un rescritto cadrebbe allora ogni differenza, in quanto fonti del diritto. La lettera del 29 giugno 1975 di Paolo VI a mons. Lefebvre poteva in realtà valere solo come fonte di cognizione, nella misura in cui, dati alla mano, avesse dimostrato che tutto si era svolto regolarmente: che il Papa aveva a suo tempo approvato il procedimento secondo le forme prescritte dal diritto cioè in forma specifica.

Il ricorso al volontarismo più radicale sembra l’ultima Thule di chi vuole sostenere che la soppressione della Fraternità deve ritenersi in ogni caso legittima. Ma c’è comunque un ulteriore argomento che concorre a dimostrare l’inesistenza della famosa approvazione in forma specifica.

Nelle “conclusioni” della Lettera dei tre cardinali, che Paolo VI (sempre nella lettera del 29 giugno a mons. Lefebvre) afferma di aver condiviso, si dice, come si è visto: “Si invierà una lettera a mons. Mamie riconoscendogli il diritto di ritirare l’approvazione etc.”. La lettera fu successivamente inviata dal cardinale Tabera. In essa il porporato fornì sicuramente l’autentica del concetto del “riconoscere il diritto di ritirare l’approvazione data”, quando scrisse: “Vostra Eccellenza sa che Ella possiede l’autorità necessaria per revocare gli atti etc.”. Pertanto: Paolo VI era d’accordo con coloro che ritenevano aver mons. Mamie il potere di sopprimere la Fraternità senza bisogno di un mandato pontificio ad hoc, come se si avesse a che fare con una semplice pia unio. Se questa, come si deduce dalla documentazione, era la convinzione di Paolo VI, non c’era allora bisogno che lui conferisse una confirmatio in forma specifica, che in effetti dagli atti non risulta in nessun modo.

Ma davvero Paolo VI, mi chiedo, gli alti dignitari della Curia e l’Ordinario locale ritenevano la Fraternità una semplice pia unio? Non si erano accorti che era una congregazione, nel senso sopra specificato? L’impressione dell’interprete è che si volesse sopprimere la Fraternità in modo addirittura efferato nelle modalità di attuazione, senza esporre il Papa ad assumersi apertamente la responsabilità di un atto così odioso, mediante un’approvazione in forma specifica. Il responsabile della soppressione restava così il vescovo diocesano. È vero che Paolo VI dovette alla fine assumersi le sue responsabilità, se non altro morali, di fronte a mons. Lefebvre. Ma ciò avvenne solo dopo il putiferio che il coriaceo e leonino presule francese aveva fatto nascere con i suoi ricorsi e la tenace difesa del suo operato sui media, da solo contro tutti.

Che la Fraternità fosse una semplice pia unio sembra comunque esser anche l’opinione di Ferro Canale, che cita a sostegno l’ugual convinzione di mons. Bernard Tissier de Mallerais, per il quale, come è noto, il vescovo diocesano aveva il potere di “ritirare l’approvazione” data dal suo predecessore[48].  Non era l’opinione di mons. Lefebvre, né è quella di mons. Bernard Fellay, attuale Superiore della Fraternità.  Secondo me, quella convinzione esprime una concezione legalistica e formalistica del diritto, che finisce col prevaricare sul dato obiettivo fornito dall’ordinamento giuridico concreto.

Ferro Canale così conclude il suo articolo:
“Cadono, con questo, gli argomenti formali con cui la Fraternità rivendica l’illegittimità della soppressione. Resta quello sostanziale: è lecito opporsi ad un provvedimento del Papa, quando sia moralmente certo che esso danneggerà le anime? In che termini, e in quale misura? Credo, quindi, che l’utilità di quest’articolo consista soprattutto nello sgombrare il campo dei profili preliminari, per lasciar emergere il cuore del problema”[49].
I profili giuridici di questo affare sarebbero dunque dei “preliminari” da “sgombrare” per lasciare il campo al vero “profilo sostanziale”, consistente nel giustificare l’opposizione all’ingiusto provvedimento del Papa, invocando unicamente “il danno delle anime” che il provvedimento avrebbe provocato? Certamente mons. Lefebvre si è opposto anche per questo fondamentale motivo e ben conscio di trovarsi in grave stato di necessità. Più volte scrisse che non si può “obbedire a rischio di perdere la fede”[50]. Ma questo gli ha forse impedito di servirsi degli strumenti offerti dal diritto stesso della Chiesa per far valere le sue più che fondate ragioni? L’irregolarità della procedura era evidente, l’ingiustizia palese, le modalità di esecuzione estremamente brutali, le conseguenze disastrose su vasta scala, in primo luogo proprio per le anime dei seminaristi. Perché rinunciare a far valere il proprio diritto, ingiustamente offeso, con gli strumenti propri del diritto? A che serve, allora, l’esistenza di un ordinamento giuridico? E non è anzi proprio la legittima battaglia giuridica quella che consente, se vittoriosa, di realizzare il bene delle anime con l’impedire la scomparsa della Fraternità e del suo Seminario?  L’aspetto “formale” e quello “sostanziale” in realtà si connettono a vicenda e volerli separare appare del tutto arbitrario. 
Paolo Pasqualucci, S. Natale 2015
_______________________________________
1. Dal titolo: Segnatura Apostolica, anno 1975. Una disamina canonistica di quello che è successo (con documenti ESCLUSIVI), di 7 pagine.
2. “Vous laissez invoquer en votre faveur le cas de saint Athanase. Il est vrai que ce grand Evêque demeura pratiquement seul à défendre la vraie foi, dans les contradictions qui lui venaient de toute part.  Mais, précisément, il s’agissait de la défence de la foi du récent Concile de Nicée […] Comment aujourd’hui quelqu’un pourrait-il se comparer à saint Athanase, en osant combattre un Concile comme le deuxième Concile du Vatican, qui ne fait pas moins autorité, qui est même sous certains aspects plus important encore que celui de Nicée?” (La Condamnation sauvage de Mgr Lefebvre, numero speciale di 531 pagine della rivista Itinéraires, aprile 1977, che raccoglieva a cura di Jean Madiran suo direttore 63 documenti sull’intera vicenda, dotandoli di efficaci introduzioni, commenti e chiose dello stesso Madiran: docum. n. 14, Lettre de Paul VI à Mgr Lefebvre, 29 giugno 1975, pp. 64-68; p. 67). Quali fossero quegli “aspetti”, il Papa non lo diceva.
3. Il Protocollo di accordo del 5 maggio 1988, sul punto recitava: “Tenendo conto del fatto che la FSSPX è stata concepita da 18 anni come una società di vita in comune […] la figura canonica più idonea [al suo inquadramento nel nuovo CIC] è quella di una Società di vita apostolica” (Cor unum, n. 30, giugno 1988, p. 31).
4. Sulla Congregazione eretta secondo la prassi della fittizia “pia unio” per consiglio di cardinali estimatori di mons. Lefebvre e della sua iniziativa, vedi: Bernard Tissier de Mallerais, Marcel Lefebvre. Une vie, Clovis, 2002, pp. 459-460.
5. P. Pasqualucci, La persecuzione dei “lefebvriani” ovvero l’illegale soppressione della Fraternità Sacerdotale San Pio X, Solfanelli, Chieti, 2014, pp. 148; cap. III: La vera natura giuridica della Fraternità, pp. 85-125.
6. Sulle differenze  tra pie unioni e congregazioni, rimando a P. Pasqualucci, op. cit., cap. III cit., pp. 86-96 e alla letteratura ivi citata.  Le “pie unioni”, sempre sottoposte all’Ordinario locale e da lui istituite, oltre che dal Papa, erano associazioni di laici ma a volte anche di chierici (in tutto o in parte), dedite ad opere di carità o di culto o sociali. Appartenevano alla categoria dei “terzi ordini” e delle “confraternite”. Al contrario di quelli delle congregazioni, i suoi membri non facevano vita in comune, non professavano i tre voti (obbedienza, povertà, castità) o uno di essi anche solo in privato. Rientrava nei poteri dell’Ordinario dissolvere una pia unio.
7. P. Pasqualucci, op. cit., pp. 26-29; pp. 76-84. 
8. Decretum della Segnatura, includente le Adnotationes, di 3 pagine, p. 1.  Secondo i dati offerti da Ferro Canale: doc01409920150316165908 (I parte). Per la II parte:  doc01410020150316170405.
9. G. Ferro Canale, op. cit, p. 5. 
10. Op. cit., ivi. 
11. La lettera fu mostrata dal cardinale Staffa all’avvocato di mons. Lefebvre. Per questa vicenda:  Bernard Tissier de Mallerais, op. cit., p. 509. Vedi anche: P. Pasqualucci, op. cit., pp. 74-75.  
12. G. Ferro Canale, op. cit., p. 5.
13. Op. cit., p. 7.
14. Op. cit., p. 6. Dal testo di Tierney citato si evince, tuttavia, che la citazione proviene dalla Glossa ordinaria alle Decretali, ossia da un autore medievale teorico dell’assolutismo papale, e non sembra condivisa dal canonista inglese. Vedi: Brian Tierney, Post Scriptum, in ID., L’idea dei diritti naturali. Diritti naturali, legge naturale e diritto canonico 1150-1625, 1997, tr. it. di Valeria Ottonelli, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 281-292; p. 285. La citazione della Glossa avviene nell’ambito di alcune riflessioni di Tierney sul pensiero politico di Ockham.
15. Op. cit., p. 2. 
16. Op. cit., ivi.
17. Op. cit., ivi. Vicarius, nel latino classico è il rappresentante, il sostituto, il surrogante.
18. Op. cit., pp. 2-3.
19 Op. cit., p. 3.
20. Op. cit., ivi. Il c. 1683 CIC 1917 recita:  “Iudex inferior de confirmatione, a Romano Pontefice actui vel instrumento adiecta, videre non potest, nisi Apostolicae Sedis praecesserit mandatum”. 
21. Op. cit., ivi.
22. Op. cit., pp. 3-4. La sentenza così deduce dal tenore del c. 1683, che illustra una “confirmatio…adiecta”, ossia aggiunta dal Romano Pontefice “all’atto o strumento”.
23. Op. cit., p. 3.
24. Op. cit., ivi.
25. Pietro Palazzini, Dictionarium morale et canonicum, Roma, 1962, I, p. 264, voce: Aperitio oris.
Vedi anche la stessa voce nel Dictionnaire de droit canonique, a cura di R. Naz, I., coll. 634-639; nonché le voci Congrégations Romaines, Competence, IV, coll. 211-214, e Curie Romaine, ivi, coll. 1002-1003. Un’altra formula è: re mature perpensa, che possiamo tradurre così: “soppesata accuratamente la questione”.
26. Vincenzo Del Giudice, Nozioni di diritto canonico, con la collaborazione del prof. Gaetano Catalano, Giuffrè, Milano, 1970, 12a edizione interamente rifatta e aggiornata, p. 173. L’istituto del rescritto è regolato dal codice: cc. 36-62 CIC 1917 e cc. 59-75 CIC 1983.
27. La documentation catholique, n. 2171, 7 dicembre 1997, p. 1019. Le Istruzioni sono in genere atti delle Sacre Congregazioni e, in generale, degli uffici della Curia romana o dicasteria. Secondo il loro oggetto, prendono il nome di : decreta, declarationes, instructiones, monita, notificationes, etc. (V. Del Giudice, op. cit., p. 173, cit.).
28. NON. Entretiens de José Hanu avec Mgr Lefebvre, Stock, Paris, 1977, p. 28.
29. La cosa fu notata da Jean Madiran, a p. 79 n. 6 de: La condamnation sauvage de Mgr Lefebvre, cit. Dopo il can-can provocato dal “caso Lefebvre”, la Santa Sede e i curiali stettero bene attenti a non procurarsi altre grane e, trattando il caso del P. Coache, osservarono scrupolosamente la legge.
30. Per tutta questa ricostruzione mi baso su P. Pasqualucci, op. cit., cap. II: L’illegale procedura di soppressione della Fraternità, pp. 31-75, con le fonti ivi citate.
31. P. Pasqualucci, op. cit., p. 65, con le fonti ivi citate.
32. P. Pasqualucci, op. cit., pp. 67-68. Il 9 novembre 1974, prima della famosa Dichiarazione del 21 novembre successivo, mons. Lefebvre fu informato dalla Nunziatura di Berna che “una Commissione designata dal Papa e composta dai tre cardinali Prefetti delle Congregazioni interessate, ci avrebbe inviato tre Visitatori Apostolici” (op. cit., p. 60). Nelle varie lettere e circolari con le quali informò clero e fedeli della soppressione della Fraternità, mons. Mamie accennò ad una “designazione” pontificia della Commissione nel giugno 1974 (op. cit., p. 66).
33. Tutte queste cause di nullità ex lege sia per la mancanza di potere della Commissione che per l’assenza dei verbali furono, tra altre cose, messe in rilievo da mons. Arturo de Iorio, al tempo giudice della Sacra Rota, in un articolo apparso sotto lo pseudonimo di Ulpianus su sì sì no no (I) 9, 1975, pp. 4-5 (vedi:  sì sì no no (XXXI) 20, 30 novembre 2005, p. 3); articolo da me ampiamente utilizzato.
34. P. Pasqualucci, op. cit., p.  49 ss.  Il testo originale recita: “la Commission ne pouvait que remettre au Sant-Père ses conclusions absolument unanimes et le dossier complet de cette affaire pour qu’il puisse juger lui-même.  C’est avec l’entière approbation de  Sa Sainteté que nous vous faisons part des décisions suivantes”;  “C’est au nom de la Commission Cardinalice et par mandat exprès du Saint-Père que nous vous écrivons” (vedi:  La condamnation sauvage de Mgr Lefebvre, pp. 22 e 24).
35. La condamnation sauvage de Mgr Lefebvre, pp. 24-25, nota 7.
36. Op. cit., pp. 24-26. 
37. Ferro Canale, op. cit., p. 5.
38. Op. cit., ivi.
39. La lettera alle Conferenze Episcopali è riportata e commentata da Jean Madiran, quale documento n. 18, in La condamnation sauvage de Mgr Lefebvre, cit., pp. 76-83; p. 80.
40. Ferro Canale, op. cit., p. 5.
41. Op. cit., ivi. L’autorizzazione era richiesta dal c. 1683 del CIC del 1917, ripreso, come si è detto, nel c. 1405 § 2 del CIC del 1983.
42. Op. cit., ivi.
43. Riportata da Jean Madiran come documento n. 5. Vedi: La condamnation sauvage de Mgr Lefebvre, pp. 22-27.
44. Ferro Canale, op. cit., p. 6.
45. Ferro Canale, op. cit., ivi. L’Autore riporta il testo francese originale, tratto da Documentation Catholique 1689 [1976], pp. 33-34. Io lo riporto nella traduzione italiana da me fatta in: P. Pasqualucci, La persecuzione dei “lefebvriani”. L’illegale soppressione della Fraternità Sacerdotale San Pio X, cit., p. 77.
46. Ferro Canale, op. cit., ivi. 
47. Ferro Canale, op. cit., p. 7.
48. Ferro Canale, op. cit., p. 7, con la citazione del passo (a p. 548) della biografia di mons. Lefebvre scritta dal presule francese, già citata.
49. Ferro Canale, op. cit., p. 7.
50. Vedi ad esempio la Lettre aux Amis et Bienfaiteurs dell’ottobre 1975, in: La condamnation sauvage de Mgr Lefebvre, cit., pp. 84-94; p. 85: “…ce dilemme martyrisant: ou obéir au risque de perdre la foi, ou désobéir et garder sa foi intacte; ou obéir et collaborer à la destruction de l’Église; ou accepter l’Église réformée et libérale, ou maintenir son appartenance à l’Église catholique”. Il dilemma è ancora attuale.

92 commenti:

  1. Cara Maria,
    Chiuda questo blog. Lo faccia per tutti noi, per Lei, la Sua famiglia. Sta attirando troppo odio e giuridicismi. La prego, metta da parte l'orgoglio per una volta. I Suoi meriti verranno riconosciuti.
    Grazie. Auguri di buon anno.
    L'uomo che verra'

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  2. Indubbiamente ci sono in ballo cose più grandi di me e di noi tutti.
    Non credo tuttavia che dai miei scritti e da quelli che pubblico scaturisca odio, che appartiene piuttosto agli avversari della verità.
    'Giuridicismi' o ricerca della giustizia anche attraverso una 'forma' che non è formalismo ma veicola una sostanza che oggi più che mai si cerca di dissolvere in una anomia che diventa arbitrio sempre più lontano da ciò che l'Autorità dovrebbe garantire?
    Per il resto affido tutto nelle mani del Signore e della Sua e nostra tenera Madre.

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  3. No, cara Maria, io intendevo "attirare odio" nel senso che i malvagi La attaccano. Operiamo nel silenzio totale, quello della croce che solo redime. Cristo non era un giurista.
    La saluto

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  4. Aggiungo che non sono qui per accampare meriti né tanto meno per orgoglio. Sono arrivata fin qui non mea sponte ma in itinere nel vivere ed approfondire la mia fede. Il resto è tutto nelle mani del Signore.

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  5. seguito:

    Se Santo Stefano protomartire avesse operato nel silenzio non sarebbe stato ucciso a sassate, anzi forse nessuno l'avrebbe toccato, invece la verità và gridata dai tetti e tutti devono conoscerla, questo vuole Cristo.

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    1. Questa affermazione credo che potrebbe soprattutto valere per quei personaggi che, a Roma, si mossero anche loro in maniera "giuristicamente" ambigua...loro si...essendo stati consacrati nel sacramento dell'ordine e investiti poi della pienezza del sacerdozio-essendo quindi "alter Christus" - ...che non sono dei giuristi e si è ampiamente capito che non è il caso che ci provino, visti i risultati.

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  6. Paolo Pasqualucci31 dicembre, 2015 10:25


    @ "Cristo non era un giurista"?

    Chiedo scusa se intervengo in prima persona, come autore dell'articolo che sembra esser all'origine di questa affermazione, per me singolare.
    Non capisco che cosa si voglia dire, con la frase citata sopra. A mio avviso essa rivela un atteggiamento che definirei di "fideismo", fideismo come forma della fede che tende a risolversi nella passivita' piu' totale di fronte alle battaglie che bisogna pur intraprendere per la difesa della fede, oltre che per la salvezza della nostra anima? Siamo o no miles Christi? E per far cosa, per starcene "in silenzio" di fronte a quelli che stanno distruggendo la Chiesa? Mai. Questo "operare nel silenzio totale" non mi sembra quel silenzio, quella "afasia" di fronte al mistero numinoso della divina Maesta', del quale parlano i grandi mistici. L'anima che si "india", quando giunge alle vette della autentica contemplazione mistica, che cosa puo' dire dell'essenza divina che si lascia intravedere al di la' della luce che pervade, ad un certo punto, la mente elevatasi nella speculazione? Niente puo'dire perche' la divina essenza e' per noi inesprimibile.
    Ma qui siamo su di un piano molto piu' alla nostra portata. E circa il Cristo che "non era giurista". Non e' vero. Nostro Signore era anche "giurista". Andiamo a rileggere cosa replico' a chi lo schiaffeggio' durante il processo illegale organizzatogli da Caifa
    (illegale perche' in casa privata, perche' di notte, perche' basato su false accuse e false testimonianze). "Appena ebbe pronunciato queste parole, una delle guardie, che gli stava accanto, diede uno schiaffo a Gesu', dicendo: "Cosi' rispondi al sommo SAcerdote?". Gesu' gli replico': "Se ho parlato male, dimostra che cosa ho detto di male; e se bene, perche' mi percuoti?" (Gv 18, 22). E cosa aveva detto Gesu' al Sommo Sacerdote che lo interrogava sulla sua dottrina? Aveva detto: ho parlato sempre in pubblico, nella Sinagoga e nel Tempio, "niente ho detto in segreto"; non interrogare me, ma quelli che mi hanno udito (ivi, 20-21).
    Allora: per punire qualcuno di una colpa bisogna prima dimostrare che la colpa esiste, principio giuridico fondamentale (l'onere della prova grava su chi accusa, dicevano i giuristi romani). Inoltre: a chi l'interrogava NS rinfaccio' la sua ipocrisia perche' sapevano tutti che cosa aveva insegnato, avendo Egli sempre parlato pubblicamente e mai in segreto. Per l'appunto, non aveva mai "operato nel silenzio totale".

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  7. Ancora non ho letto l'aricolo.
    Grazie alla signora Guarini per la cura e la costanza profuse in questo lavoro.
    Grazie per ospitarci tutti con grande semplicità e franchezza.
    Buon anno di cuore a tutti!
    Al signor UCV, buon anno e un grazie per l'opportunità che mi offre di ricordare un proverbio che spesso, da ragazzina, ho sentito in casa: "Come fai, fai male".
    Auguri.

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  8. Qual è il modello dei credenti? La Madonna. Cosa fece di fronte agli scandali cui il Figlio fu sottoposto? Nulla, se non pregare.

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  9. Buona anno a Lei, Irina.

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  10. "Chiuda questo blog. Lo faccia per tutti noi, per Lei, la Sua famiglia. Sta attirando troppo odio e giuridicismi. La prego, metta da parte l'orgoglio per una volta. I Suoi meriti verranno riconosciuti.
    Grazie. Auguri di buon anno.
    L'uomo che verra' "

    Curieux… C'est déjà ce que demandait telle ou telle belle âme à Mgr Lefebvre : "Fermez Écône. Taisez-vous… "
    Certains, même, ajoutaient : "Et demandez pardon…"

    Un peu gros, non ?

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  11. Al gentiluomo francese: Lei crede che l'opera di Monsignore sia analoga a quella di un blog (per il quale ho il massimo rispetto)?

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  12. Mic, sois belle et tais-toi !

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  13. Un tantino inquietante strumentalizzare un articolo, peraltro di pregio assoluto, per invocare strumentalmente la chiusura di un blog la cui chiusura può essere invocata solo da chi, sotto mentite spoglie,è al soldo dei falsari beatificato di montini il cui squallore emerge dai fatti rappresentati dal padqualucci

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  14. @ ucv. Non, je ne le crois pas. Mais il doit cependant y avoir un point commun entre ces deux œuvres, si j'en juge par la "haine" — comme vous dites — que l'une et l'autre s'attirent de la part des ennemis de l'Église.

    Ce point commun, je l'appellerais volontiers : combat pour la Vérité.

    (Qui dit combat signifie, évidemment, donner des coups et en recevoir. Mauviettes s'abstenir !)

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  15. La Madonna è nostro modello sì. Nei fatti però, come bambini, ci aggrappiamo alle sue vesti, al suo mantello, spesso piangenti urlanti, in cerca di protezione, di aiuto.Come Madre che tutto risolve, tutto acquieta, tutto il male allontana. Ora che sono vecchia sempre più e sempre meglio capisco il silenzio orante di Maria Santissima. Lo capisco ma, capisco ancora benissimo S. Pietro che sfodera la spada, Saulo che guarda immoto il supplizio si Santo Stefano, Giuda che contratta il tradimento e S.Tommaso che se non tocca non crede. Li capisco tutti e tutti loro con tanti altri mi dicono, mi hanno detto, con il loro esempio qualcosa di importante in qualche snodo della vita.Ognuno di noi vive la sua vita unica, irripetibile, portandosi nel cuore la Fede che gli è stata donata e trasmessa. Nessuno sa a priori quando incontrerà Giuda o Giovanni, quando guarderà alla Madre di Gesù nella capanna o nella Pietà. Nel mentre si cerca di preparare una rete per tutti dove ognuno possa trovare quello che gli occorre per diventare santo lui stesso.

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  16. ucv ha detto...
    Qual è il modello dei credenti? La Madonna. Cosa fece di fronte agli scandali cui il Figlio fu sottoposto? Nulla, se non pregare.
    31 dicembre 2015 11:30
    a) Lei che ne sa?
    b) Crede di essere la Madonna?
    c) Ad ognuno la sua vocazione;
    Senza la contemplazione, l'azione è cieca ed unitile. Ma la contemplazione serve anche a suscitare chi deve agire. E chi lo sa se, l'esistenza di questo blog, non è la risposta alla preghiera di qualcuno.

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  17. A rispondere all'irenismo di UCV aveva già provveduto tempo fa Soloviëv.

    «Perché mai – domanda il signor Z., il personaggio che ne I tre dialoghi e il racconto dell’Anticristo dà voce invece alle posizioni di Solov’ëv – Cristo non ha usato la forza dello spirito evangelico per risvegliare il bene nascosto nell’anima di Giuda, di Erode, dei sommi sacerdoti ebrei e infine di quel cattivo ladrone del quale di solito ci si dimentica del tutto, quando si parla del suo compagno buono?».

    Se UCV ha qualcosa di concreto da dire, parli.

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  18. Non c'e' dubbio che sia Monsignore che la Dott.ssa Guarini hanno combattuto e combattono per la Verità. Dio gliene ha reso (gliene renderà) merito. Belle le parole di Irina. Scusate se vi ho disturbato.

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  19. Rispondo a EP e poi taccio, se non altro per esser coerente con quanto ho detto inizialmente. Non ne ho idea. Credo sia un mistero che attiene anche all'amore ed alla "libertà" che ne consegue. Se ha agito così, sicuramente non c'era altra via: il Signore fa tutto perfettamente. Dio sa meglio.

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  20. Z., cioè Soloviev si riferisce al mysterium iniquitatis, che va smascherato perché chi ha orecchie per intendere intenda.

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  21. @ A proposito del "silenzio orante" della Madonna

    Chi fu ad incitare Nostro Signore (ancora sconosciuto) a passare all'azione, nell'occasione del suo primo miracolo, alle nozze di Cana? Non fu sua Madre? Rileggiamo S. Giovanni, 2, 1 ss.: "...Or, essendo venuto a mancare il vino, la Madre di Gesu' gli dice - Non hanno piu vino. E Gesu' dice a lei: - Donna, che desideri da me in questo? L'ora mia non e' ancora venuta. Ma la Madre sua dice ai servitori: - Fate tutto quello che egli vi dira'". L'ora sua era invece venuta, la Madre l'aveva intuito. Si vede qui all'opera il "buon consiglio" di cui sono capaci le donne, quando operano dal lato migliore della loro femminilita', per esempio come spose, madri. In certe situazioni, occorre il silenzio orante. IN altre bisogna al contrario passare all'azione, con i mezzi adatti alle circostanze e affidandosi sempre alla Provvidenza, e' ovvio. Riducendo la S.ma Vergine al "silenzio orante" non la si rende una figura evanescente? parvus
    [Del resto, anche nel REgno di Dio, in quanto "mediatrice di tutte le Grazie", possiamo dire che la Beata Vergine non si limiti certo al "silenzio orante". INtercede attivamente, tant'e' vero che, in visioni private riconosciute, essa stessa avrebbe usato l'espressione: "trattenere il braccio della giustizia di mio Figlio"] [Chi non e' portato all'azione, svolga la sua opera con il "silenzio orante". Ma perche' invece di pregare per loro, attacca quelli che si espongono pubblicamente nell'azione, con la scusa dell'inutilita' della stessa? Che sia inutile, o che sia utile, lo lasciamo stabilire alla Provvidenza. Quel che e' certo e' che Essa vuole che la militia Christi si batta, in un momento tragico come questo] parvus

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  22. Pour Parvus:

    Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore naissante, belle comme la lune,
    éclatante comme le soleil, TERRIBLE COMME UNE ARMÉE RANGÉE EN BATAILLE ? (Cantique des cantiques 6, 9)

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  23. ucv forse calca un po' la mano, ma, dott.ssa Guarini, le avevo già consigliato più prudenza tempo fa, il blog è sotto stretta osservazione, spesso bloccano i post, io stesso ho subito parecchi hackeraggi ed ho rischiato, si ricordi che Colafemmina, per molto meno, è stato distrutto a forza di querele, come parecchi altri, a me personalmente dispiacerebbe che il blog chiudesse, sua sponte o no, perciò adelante, ma con juicio. Auguro a tutti Buon Anno e che Dio ce la mandi buona. Anonymous.

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  24. Gentile Dr.ssa, non riesco a capire se dietro questi miti consigli, ci sia del falso o del vero; certo è che nessuno di noi, sapendo che stiamo facendo una battaglia con le fionde contro i missili armati di teste nucleari, vuole spingerLa oltre certi limiti. Purtroppo stiamo combattendo una battaglia Dottrinale contro dei panzer.
    Sappiamo perfettamente che David contro Golia è perdente in partenza, anche se sono sicuro che Dio vede e provvede.
    Comunque procediamo e soprattutto procedi con i piedi di piombo; purtroppo non siamo di fronte ai Santi.
    Siccome Lei sà che il blog è strettamente sorvegliato e soprattutto da chi, la prudenza al primo posto, anche perchè con questo mezzo possiamo ancora fare molto per la situazione in cui si trova la Dottrina Cattolica e la Chiesa.
    Anche Gesù quando venne provocato da satana sul monte, non è caduto nel tranello di gettarsi; pertanto possiamo lavorare anche nella tranquillità e nelle mani di Dio, anche perchè noi ci crediamo. (un abbraccio particolare - Bernardino).

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  25. Qui un altro contributo del canonista Guido Ferro Canale:

    "Nullità matrimoniali. Una riforma che rischia di affondare sul nascere
    L'estrema facilità dei processi era la soluzione escogitata da papa Francesco per riammettere alla comunione i divorziati risposati. Ma non tutto funziona come previsto." 

di Sandro Magister

    http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351199

    E qui sulla FSSPX: Intervista all'ex Generale della Fraternità S. Pio X sullo stato delle relazioni con la S. Sede.

    http://blog.messainlatino.it/2015/12/fsspx-intervista-allex-generale-della.html

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  26. Credo che la prudenza più grande vada esercitata nel censurare certi commenti ;)
    anche se oggettivamente chi gestisce il blog non può essere considerato responsabile di tutti, tenendo conto che molti fanno avere il polso della situazione e di solito non si manca di aggiustarne il tiro...
    Invito quindi chi giustamente mi invita alla prudenza (da non confondere con la reticenza o con la vigliaccheria) a moderare i termini, a non attribuire patenti da indemoniati a destra e a manca e ad evitare gli anatemi che ho detto e ripetuto fino alla nausea non competono a noi.

    E' con gli argomenti basati sulla Tradizione perenne che dobbiamo esprimerci.
    Chi non ha argomenti, eviti di fare battute 'tranchant' che non servono a nulla se non ad inasprire...

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  27. Per chi legge e capisce il francese:

    24 janvier 1975
    Lettera di Mons. Mamie al cardinale Tabera Aroz:

    http://lacriseintegriste.typepad.fr/weblog/1975/01/lettre-de-mgr-mamie-au-cardinal-tabera-aroz.html

    E qui la risposta di Tabera che precisa che la Congregazione non solo esprime il suo pieno accordo per la soppressione della “Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-X”, eretta dal predecessore ma invita Mons.Mamie a procedere senza ritardi ad un provvedimento doloroso ma diventato indspensabile :

    http://lacriseintegriste.typepad.fr/weblog/1975/04/r%C3%A9ponse-du-cardinal-tabera-aroz-%C3%A0-mgr-mamie.html

    https://books.google.fr/books?id=pNWbHphbCJQC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=mgr+mamie&source=bl&ots=wtyPyDCyuP&sig=mz-QXjS6yAtzdJRiIksgjUCAbhk&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiampmJt4bKAhUGqA4KHTqiD8k4ChDoAQgtMAM#v=onepage&q=mgr%20mamie&f=false

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  28. Qui un altro contributo del canonista Guido Ferro Canale:

    Ho letto l'intero articolo di Magister. Interessante anche lo sviluppo della riflessione di Ratzinger e la sua citazione del documento del 1973 della Dottrina della Fede ( http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19730411_indissolubilitate-matrimonii_it.html )

    Per il resto, analisi molto seria che entra nello specifico delle implicazioni del nuovo sistema processuale promulgato l'8 dicembre.

    Di Guido Ferro Canale sto aspettando il testo dell'intervento del 28 novembre al Divino Amore, più sulle generali ma molto esaustiva.

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  29. E qui la risposta di Tabera che precisa che la Congregazione non solo esprime il suo pieno accordo per la soppressione della “Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-X”, eretta dal predecessore ma invita Mons.Mamie a procedere senza ritardi ad un provvedimento doloroso ma diventato indspensabile :

    L'analisi e la portata di questi documenti è stata ampiamente sviluppata nell'articolo.

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  30. La questione di giustizia o di ingiustizia in questa materia è centrale a tutte le questioni post-conciliari sulla legittimità delle riforme. Ormai la gerarchia, scelta esclusivamente tra quelli che ritengono la soppressione giusta, è istituzionalmente incapace di giudicare il caso secondo i termini di giustizia. Se viene risoluzione dalla gerarchia, sembra più possibile, parlando umanamente, che a cagione della loro adesione alla principio di tolleranza di tutto senza riguardo alla moralità o fede, che concedono qualche tipo di riconoscimento.


    Romano

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  31. "Il blog è sotto stretta osservazione"… "il blog è strettamente sorvegliato…", "prudenza, prudenza…", etc., etc.

    Mais qu'est-ce c'est que ces histoires ?

    "Sotto osservazione" de qui ? "Sorvegliato" de qui ?
    Vous voulez dire qu'il est très lu ? Ah ! Et alors ?

    De la secte conciliaire ? Mais tant mieux ! De la maçonnerie ? Bravo ! Des nouveaux cons d'Amérique ? Pourquoi pas ? De la CIA ? Du Mossad ? De la Gestapo ? Du Guépéou ? D'OSS 117 ? D'Agatha Christie ? De la DGSE ? De la Trilatérale ? Du gros Marx de Muniche ? De l'angélique Merkel ? De Cantalamessa ? Du cacardinal Kakasper ? Des pingouins de Patagonie ? De Bergoglio lui-même ? Encore une fois : et alors ?

    Mais qu'est-ce que c'est que ces "traditionnalistes" qui ont peur de leur ombre ? Ce n'est pas du sang qui coule dans leurs veines, c'est de la camomille !

    Des gens tellement trouillards que Madame de Sévigné écrivait à sa fille qu'"on leur boucherait le cul d'un grain de millet"…

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  32. Attenzione a non mettere sullo stesso piatto le questioni giuridiche e le proprie simpatie. Sarebbe come se il meccanico dell'autofficina mi dicesse che il motore della mia autovettura è grippato e che la cosa è aggravata dal fatto che la carrozzeria è di colore giallo a pois.

    Il punto di tutta la questione è la lettera che Paolo VI scrisse il 29 giugno 1975 a mons. Lefebvre: la lettera esprime esplicitamente a quest'ultimo la volontà del Papa di sopprimere o no?

    È tutto qui il punto.

    Finché un Pontefice non esprime una volontà esplicitamente contraria a quella, la Fraternità resta soppressa, indipendentemente dal fatto che i membri di essa abbiano percepito uno "stato di necessità", indipendentemente dal fatto che abbiano "combattuto le eresie", ecc.

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  33. Paolo Pasqualucci31 dicembre, 2015 22:13


    @Esistenzialmente periferico e il criterio della "pura volonta'

    Per convincerla meglio della mia mia tesi, che poi non e' solo mia, sia chiaro, cerchero' succintamente di ripeterla.
    Una "congregazione" non poteva considerarsi soppressa da una dichiarazione informale del Papa riferita all'operato dei suoi subordinati, che non affermasse in modo chiaro che quest'operato il Papa l'aveva "approvato in forma specifica", come richiesto dal diritto canonico. E non, approvato in forma specifica nella lettera a mons. Lefebvre, ma prima, a sanzione della procedura di soppressione. L'approvazione "in forma specifica" richiede appunto delle formulazioni precise per esser valida poiche' deve render noto che la volonta' del Papa e' subentrata a quella dei subordinati, volonta' inappellabile. Ora, come ha sempre affermato la dottrina ampiamente prevalente, nel dubbio sul significato dell'approvazione manifestata dal Papa, l'approvazione si deve ritenere come data "in forma comune" ossia lasciando all'autorita' subordinata la responsabilita' dell'atto, che cosi' resta appellabile. Ma qui l'autorita' subordinata non era competente di per se' a sopprimere una congregazione e la lettera di Paolo VI non dimostrava la pregressa esistenza di una sua approvazione in forma specifica.
    La suprema potestas del Papa gli concede sempre la possibilita' di riformare e rinnovare gli atti dei suoi subordinati, con i limiti posti dal diritto naturale e divino positivo. Ma, se nel riformare e rinnovare si devono porre in essere atti che richiedono una forma a pena di nullita', anche il Papa deve osservare questa forma. O forse no? Se no, allora ci si adagia nel criterio della "pura volonta'" comunque manifestata, siamo al puro "decisionismo". Appunto: "stat pro ratione voluntas", nella forma piu' brutale.
    Allora il Papa non poteva riformare la procedura irregolare seguita dai suoi subordinati nel caso Lefebvre? Certo che poteva, ma appunto seguendo certe forme, ad esempio emanando un motu proprio come si deve, invece di limitarsi ad una lettera a mons. Lefebvre, che non chiariva che tipo di approvazione egli avesse dato al procedimento di soppressione.

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  34. @ Professor Pasqualucci

    grazie per l'esaurientissimo articolo che mette bene in risalto quanto sia necessario il rispetto delle regole anche da parte di chi vuol fare valere la propria autorità, cosa che segna il confine tra le intenzioni ed i fatti. Come dice il proverbio: il diavolo fa le pentole ma dimentica i coperchi. Ed era quel diavolo il cui fumo PVI avvertiva entrare da qualche fessura...

    Potrebbe per favore, per coloro come me che non sono molto addentro nelle questioni giuridiche, offrirci un breve compendio per saper distinguere appropriatamente tra "legittimità o illegittimità della soppressione della FSSPX" (qui sviscerata) e "legittimità e illegittimità della scomunica latae sententiae" e la relazione tra questi due aspetti nella situazione attuale?
    O eventualmente potrebbe rimandarci a testi già scritti al riguardo? Grazie mille.

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  35. E' bene restare sul piano giuridico stretto. Il periodo fu fosco. Drammatico, molte vittime, pochi colpevoli. Circa venti anni dopo questi fatti, il giornalista inglese David Yallop scrisse: "In nome di Dio" sulla morte di Albino Luciani. Lo cito perchè vi compare il nome di Villot e come Segretario di Stato e come massone e come uno dei possibili responsabili del trapasso di Giovanno Paolo I.Molti dicono che questo libro non è storicamente attendibile, mi auguro sia proprio inattendibile, certamente son passati quaranta anni da allora, se qualcuno mischiò la carte le mischiò,se omise, omise, se falsificò, falsificò e molti protagonisti di allora non ci sono più.Per questi motivi mi par che l'unica strada da percorrere sia quella della coerenza delle leggi e della loro correttezza formale.

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  36. Alessandro Mirabelli01 gennaio, 2016 10:39

    @ Maria: per favore, non chiudere questo blog. Non farlo. E se il tentatore insinuasse nella tua mente un tale pensiero, per favore respingilo pregando. Questo blog e' una benedizione.

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  37. GRANDE Raoul!
    Divertentissimo l'elenco di eventuali "osservatori" e/o "sorveglianti" :D

    Mic,
    Quel tale che all'inizio ha fatto quella strana richiesta mi si presenta alla mente come il Tentatore che, adulandoti, ti ruba l'Anima. Qui non si tratta dell'Anima ma del Blog...
    Non dargli retta, naturalmente:
    "Noi tireremo diritto" ;)

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  38. @ Chiusura del blog? Siamo seri, per favore

    Ma perche' dovrebbe chiuderlo? NOn si capisce tutta questa paura ed inviti a "chiudere il blog" in conseguenza di un articolo tecnico, che tratta di complesse questioni di diritto canonico e teologiche, senza peraltro offendere nessuno. E' vero che ogni discorso che coinvolga mons. Lefebvre scatena inevitabilmente le passioni. Ma qui l'unica passione in azione sembra esser la paura. Di certuni, ovviamente. Bisogna stare calmi, affidarsi come sempre alla Provvidenza e continuare come prima. Forse, come ha detto Maria, stanto piu' attenti a moderare certi toni, che a volte possono sembrare troppo accesi, nel linguaggio.
    Tutto qui.

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  39. Gli statuti della FSSPX sono in effetti quelli di una congregazione non di una pia unione anche se, in ottemperanza ad una prassi al tempo diffusa, fu eretta a titolo (provvisorio) di pia unione dal vescovo diocesano territorialmente competente. Erigendola “a titolo di pia unione” (cosa che non era) l’Ordinario di Losanna, Ginevra e Friburgo non aveva bisogno di chiedere l’autorizzazione al Vaticano, dove al tempo si trovavano in posizione di potere personalità nettamente ostili a mons. Lefebvre[4]

    Chiedo aiuto a Lei, prof. Pasqualucci, per sapere se ho ben compreso.

    Cerco di osservare la questione dal punto di vista eminentemente giuridico, che è poi quello determinante e anche quello che fa difetto nelle procedure Vaticane, come ben si evince dal Suo esauriente articolo.

    Si può notare che la FSSPX fu eretta a con una forma giuridica inappropriata alla sua natura.
    Ebbene: si può affermare che tale forma giuridica inappropriata fu comunque accettata come valida e operativa da ambo le parti? (seppur come soluzione provvisoria chiaramente insoddisfacente da parte della FSSPX)
    In caso affermativo, allora Mons. Mamie non si rese conto (per manco di competenza giuridica sua o del suo staff?) che avrebbe potuto egli stesso, con la sua facoltà di Ordinario, sopprimere la Fraternità.
    Ne aveva la determinata e sfacciata volontà che però tentò di mettere in atto in modo giuridicamente inadatto coinvolgendo inutilmente la S.Sede;
    ma, c'è di più: non fu neppure in grado di comprendere che la S.Sede gli stava dicendo che egli stesso aveva la facoltà di operare validamente in modo autonomo di sua spontanea volontà!

    Di conseguenza lo scioglimento non ebbe alcun valore giuridico, da una parte per il motivo suddetto, cioè perché mons. Mamie non si avvalse delle sue facoltà, d'altra parte (sempre se ho ben compreso) perché in un secondo tempo la S.Sede diede corda a Mons. Mamie nel fornire (semplifico) una specie di decreto di soppressione come se la Fraternità fosse giuridicamente stata istituita non come "pia unione" (di competenza diocesana) ma come congregazione (di competenza vaticana).
    In pratica ambedue gli enti (Diocesi e S.Sede) avevano tutti i numeri per distruggere la Fraternità ma nessuno dei due lo fece in modo effettivo e vincolante perché continuarono a pasticciare tra loro con le loro rispettive facoltà.
    È proprio così?

    E al momento attuale come stanno le cose?
    La FSSPX è ancora giuridicamente eretta a sola "pia unione"?
    O nel frattempo ci sono stati degli sviluppi giuridicamente ufficiali determinanti?
    Non sto parlando degli statuti della Fraternità stessa, che testimoniano che non si tratta evidentemente di una "pia unione", ma di un eventuale successivo riconoscimento ufficiale dall'alto (non intendo ufficioso o compreso implicitamente nei tentativi di trattative successive).

    Grazie.

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  40. Riguardo a certi messaggi (vedi tale, sconosciuto ucv) che potrebbero apparire inquietanti - ma probabilmente solo sono stravaganti e disturbati - nella loro minacciosa ambiguità e nella loro caricaturale mafiosità ("Lo faccia (...) per la Sua famiglia"), un grazie a RAOUL DE GERRX per la sua caustica reazione delle 17:34.

    E, naturalmente, un grazie al Professor Pasqualucci per l'ampia, documentata, competente, convincente trattazione del tema. Certo, la soppressione della FSSPX fu illegittima e illecita su un piano giuridico-canonico. E dottrinalmente vergognosa nelle motivazioni che la ispirarono. Motivazioni, tra l'altro capziosamente esposte e poco trasparenti rispetto alle vere intenzioni della decisione.

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  41. C'è anche un altro tema: le tesi espresse da Pasqualucci sono state accusate (l'ucv già citato) di essere "giuridicismi". Su temi ben più generali, la medesima accusa è stata utilizzata, in forma e con parole diverse, da Bergoglio e da alcuni prelati (e.g. la falsa contrapposizione tra "spirito e lettera").
    Ora, qui c'è un'ignoranza del fatto che la Chiesa è la grande erede, e non solo nel diritto canonico, dello ius romano e della sua grandiosa civiltà giuridica fondativa dell'Europa. In cui il "formalismo" è a tutela proprio dello spirito e della sostanza. Anzi, la forma è la sostanza. Il rifiuto della forma (intesa non solo in senso giuridico) è l'ennesima manifestazione dell'odio "anticlassico" dei modernisti, in nome di un ambiguo e desertico "recupero" o "ritorno" a protestantiche "radici" vetero-testamentarie e semitiche.

    Scriveva Nicolas Gomez Davila: "La Chiesa Cattolica è stata l'ultima creazione del patriziato romano".

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  42. La libera volontà del Papa è sufficiente a chiudere la questione.

    Altrimenti d'ora in poi dovremmo ammettere dei casi in cui un arzigogolo giuridico può essere opposto ad una chiara volontà del Papa. Cioè dovremmo far entrare in gioco una forma subdola di conciliarismo.

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  43. Paolo Pasqualucci01 gennaio, 2016 18:46


    @ Esistenzialmente periferico

    Cosa c'entra "l'arzigogolo giuridico" come lo chiama lei con il "conciliarismo"? Forse che mons. Lefebvre era un sostenitore delle prerogative del Concilio contro il Papa? E forse che deve passare per "conciliarista" un battezzato che, avendo ricevuto un'ingiustizia, si avvalga degli strumenti legittimi del diritto canonico, per esser reintegrato nel suo diritto? Il ricorrere al diritto canonico per sanare un'ingiustizia c'entra con il conciliarismo come i cavoli a merenda, come si diceva una volta. Siccome il papa non puo' violare la legge naturale e quella divina positiva, se domani apparisse un motu proprio o, per restare nella sua prospettiva, una semplice dichiarazione di volonta' del Papa che anche indirettamente (riconoscendo la facolta' di dar loro la Comunione) "aprisse" alle coppie di divorziati risposati o di fatto o addirittura omo, un battezzato, chierico o laico, il quale dicesse pubblicamente esser nulla questa dichiarazione di volonta' perche' intrinsecamente anche se indirettamente contraria alla legge naturale e divina, dovrebbe esser accusato di usare un "arzigogolo giuridico" in senso "conciliarista"?
    Ma per favore....

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  44. Paolo Pasqualucci01 gennaio, 2016 19:06


    @Marius

    1. La sua richiesta di un "breve compendio" dei due istituti sopra menzionati (ammesso io abbia la capacita' di farlo) va oltre, direi, le dimensioni di questo blog. Per la questione della soppressione della Fraternita' in dettaglio, mi permetto rinviarla al mio libro, citato nell'articolo gentilmente ospitato da Maria, credo sempre disponibile presso l'editore Solfanelli, al prezzo di Euro 12,oo (edizionisolfanelli@yahoo.it).
    Sul tema della illegittimita' della scomunica latae sententiae comminata a mons. Lefebvre e ai quattro vescovi da lui consacrati senza mandato nel 1988, nei prossimi mesi dovrebbe uscire un mio studio dettagliato, ampio rifacimento di uno scritto di diversi anni or sono.

    2. Anche per le questioni che lei pone giustamente nel suo secondo intervento (la fictio iuris della pia unio all'erezione, di contro alla soppressione dell'ente reale ossia della congregazione) la rimando, per un'analisi dettagliata, al mio libro, appena citato.
    Grazie dell'attenzione e felice 2016.

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  45. Paolo Pasqualucci01 gennaio, 2016 19:21


    @ AGGIUNTA ALLA RISPOSTA AD ESISTENZIALMENTE PERIFERICO

    "La libera volonta' del Papa e' sufficiente a chiudere la questione". Certamente, pero' il Papa non e' Attila.
    Se il diritto stabilisce la necessita' di una certa forma per la validita' di un atto giuridico del Papa (l'approvazione in forma specifica), il Papa la deve osservare quella forma, altrimenti il suo atto diventa invalido, quanto agli effetti che si proponeva, esser cioe' atto del Papa. C'e' formalismo e formalismo, ce n'e' uno buono e uno cattivo. Qui la forma prescritta per l'approvazione in forma specifica e' espressione di quella civilta' giuridica giustamente evocata da Silente (che ringrazio per la stima), della quale e' stato erede il diritto canonico (che ha contribuito poi a sua volta a costruirla su basi piu' ampie): civilta' perche' la forma e' qui imposta a tutela dei diritti dei terzi, i quali devono sapere con certezza (certezza del diritto) quando si trovano di fronte alla volonta' diretta del Papa, dato che in quel caso l'atto non si puo' piu'impugnare ed i terzi non possono pertanto far valere il loro diritto, se e' stato violato.
    Silente ha fatto un giusto parallelo con le assurde accuse di "giuridicismo" a chi vuol difendere la dottrina della Chiesa. Chi propugna il primato della "libera" o "pura Volonta'" del Papa in quanto legislatore, si instrada sulla via della "pastorale liquida" oggi dominante, quella che pretende di attribuire significato dogmatico ad un concilio pastorale come il Vaticano II. Anche le proclamazioni dogmatiche devono esser fatte in una certa forma, in modo da farsi riconoscere come tali, e cio' a tutela del semplice fedele, che deve sapere quando ha a che fare con definizioni che bisogna credere per la salvezza della propria anima.

    RispondiElimina

  46. La volontà del Papa prevale su ogni forma giuridica.

    Tutto il resto è un elegante cavillare.

    Scusate la forma telegrafica, sto col tablet.

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  47. Per vanificare certi ragionamenti basta applicarli sul versante opposto, a favore degli eretici.

    Se al posto della FSSPX ci fosse stata Bose questo studio di Pasqualucci non sarebbe mai esistito.

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  48. Paolo Pasqualucci01 gennaio, 2016 20:08


    @ Esistenzialmente Periferico, come dice il proverbio? "..perseverare diabolicum"?

    Allora, nell'esempio che ho fatto io, di una dichiarazione di volonta' del Pontefice che riconoscesse indirettamente lo status di divorziato risposato, di coppia di fatto, anche omo, concedendo loro la Comunione, non ci sarebbe secondo lei nullita' della dichiarazione stessa perche' violerebbe la legge naturale e divina positiva? Ci sarebbe o no? Che dice lei?
    Ora, la legge di natura (sul matrimonio) e la legge divina positiva (l'etica cristiana racchiusa nel Nuovo Testamento) sono o no "forme giuridiche"? Se sono invocate come leggi, sono "forme giuridiche". Quindi c'e' o no una "forma giuridica" che il Papa non puo' violare, a pena di nullita' del suo atto?
    Ora, queste "forme" sono non scritte (la legge di natura, nella quale, ci insegna san Tommaso, si riflette comunque la lex aeterna) o scritte/non scritte (Corpo Neotestamentario, Tradizione della Chiesa). C'e' poi il "diritto ecclesiastico", che sarebbe, come sappiamo quello del Codice di Diritto Canonico, il quale incorpora norme di vario tipo. Le norme sulle approvazioni papali sono di "diritto ecclesiastico". Queste approvazioni sono di due tipi: in forma comune e specifica. La differenza e' fondamentale, come spiegato, anche (e soprattutto) per i diritti dei terzi. Ora, se non si capisce quale tipo di approvazione il Papa abbia dato, l'approvazione stessa deve ritenersi "in forma comune" ci insegna la dottrina. E cio' non rappresenta, in quanto "forma giuridica" del diritto ecclesiastico, un limite all'azione del Papa? Nel senso, appunto, che anche lui deve rispettare certe formulazioni e procedure, se vuole che la sua approvazione sia ritenuta "in forma specifica". O no? Comunque, circa l'esempio che ho fatto sopra, della ipotetica (ma mica tanto, oggi, con l'aria che tira) violazione del diritto naturale e divino positivo, lei che cosa dice: c'e' o no questo limite alla "volonta' libera" del Papa? Stia bene attento a come risponde, Periferico. Il discorso sulle "Periferie" ha assunto toni inquietanti, da qualche tempo.

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  49. Paolo Pasqualucci01 gennaio, 2016 20:14


    @ ULTIMA REPLICA AD E. P, SPERO, che fa un paragone assurdo

    Certo che il mio studio non sarebbe mai esistito: la Comunita' di Bose non e' una Congregazione regolamente eretta dal vescovo diocesano.




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  50. Mi piacerebbe conoscere che cosa la FSSPX abbia fatto di male ad Esistenzialmente Periferico, che si scaglia sempre contro tutto e tutti anche lontanamente avvicinabili all'FSSPX.
    Se domani il papa, chiunque egli sia, decidesse di sua volontà di riammetterla ad una comunione piena ed elevasse Monsignor Lefebvre alla gloria degli altari, EP che farebbe, diventrebbe protestante?
    Rr

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  51. Per quanto lo conosco E.P. non ha niente contro la FSSPX. Penso che la sua sia un'autentica esigenza di approfondimento con un certo distacco da chi la difende per partito preso. Ovviamente questo non è il caso di questo blog né tanto meno di Pasqualucci.
    E comunque le sue critiche sono state utili a chiarimenti puntuali e convincenti.

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  52. Rr,
    non ci sono motivi personali, stia tranquillo.

    Dalle mie parti vige la legge dell'amicus Plato, sed magis amica Veritas.

    E dunque anche: amicus Lefebvre, sed magis amica Veritas.

    Per cui se Pasqualucci continua - sia pure con buone intenzioni - a mettere sullo stesso piano l'introduzione del "divorzio cattolico" con la volontà di sopprimere la FSSPX, mi tocca obiettare.

    In quella lettera del 1975 il Papa conferma a Lefebvre l'intenzione di sopprimere la Fraternità. La lettera non è mai stata messa in dubbio a riguardo del mittente o a riguardo del contenuto, è giunta regolarmente al destinatario, che l'ha riconosciuta come autentica.

    Tutte le obiezioni che si possono fare sulla forma giuridica rischiano seriamente di diventare un'arma a doppio taglio perché autorizzerebbero chiunque, in futuro, a pensare ed agire come se la libera volontà del Papa chiaramente espressa valesse meno di qualche procedura che si può astutamente avviare.

    RispondiElimina
  53. Paolo Pasqualucci02 gennaio, 2016 13:43


    @ Esistenz. Periferico, replica, ancora

    L'intenzione di sopprimere la Fraternita' non bastava. Non bastava documentare a mons. Lefebvre che il Papa voleva morta la Fraternita', lo sapevano anche i sassi. La questione era ed e' ancor oggi: la volonta' di sopprimere la Fraternita' era stata espressa dal Papa nelle forme previste in questo caso dalla legge a pena di nullita? Tutto qui.
    Non capisco poi "l'astutamente avviare". Nel caso di mons. Lefebvre, dove sarebbe stata la
    "astuzia"?
    Lei poi non ha risposto alla mia domanda, che era diretta: ritiene lei che la summa potestas del Papa non possa mai violare il diritto naturale e il diritto divino positivo, ragion per cui un provvedimento pontificio che attuasse tale violazione dovrebbe ritenersi intrinsecamente invalido? Se non risponde, devo ritenere che per lei la "libera volonta'" del Papa debba ritenersi senza limiti, anche di diritto naturale e divino. (Concezione erronea che forse oggi e' abbastanza diffusa, parente dell'errore "infallibilista").
    Non mi pare di aver messo sullo stesso piano "il divorzio cattolico" e la soppressione della FSSPX. Mi sembra di aver indicato con chiarezza la gerarchia delle fonti. Si trattava di sottolineare che anche nella sfera puramente "ecclesiastica" del diritto vigente nella Chiesa, esistono forme giuridiche che vanno rispettate ad substantiam, come nel caso della "approvazione in forma specifica", da parte del Papa. Questo non significa confondere le fonti e i rispettivi ambiti di applicazione.

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  54. Caro E.P.,
    Non è stata messa in discussione la libera volontà del papa né l'autenticità della lettera con cui stata espressa. Così come non si discute sul fatto che quella volontà fosse ben nota a prescindere dalla lettera.
    A me pare che forse è proprio il non rispetto della forma che in questo caso ha impedito al Papa il perfezionamento di un provvedimento frutto di una volontà non secondo verità e giustizia. E non è qui in gioco l'infallibilità. Tant'è che il provvedimento poteva essere impugnato, anche se l'allineamento delle gerarchie coinvolte ha vanificato l'esito dell'impugnativa. E Pasqualucci dimostra come il tutto sia viziato ab origine.

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  55. Vedo che Esistenzialmente Periferico continua a equivocare, forse per incomprensione, forse per altro. Gli atti della Chiesa, di diritto canonico ed ecclesiastico, sono codificati, nella loro formulazione e per la loro validità, da precise norme, anche formali (il "formalismo buono" a cui accennava Pasqualucci qui sopra). Ciò a tutela di tutti, anche delle norme stesse. Non basta una generica "espressione di volontà", ancorché documentata. Questa "volontà" deve essere espressa nelle forme e con gli atti previsti, pena la sua non validità.
    Piacerebbe a E.P. essere condannato da un giudice solo attraverso una semplice manifestazione di volontà, anche scritta, ma espressa al fuori di un processo regolare e di una regolare sentenza? O essere giudicato da un giudice che non è il giudice naturale?.
    Sostenere la tesi della validità degli atti sulla base di un semplice "volontà" dell'Autorità, sia pure quella papale, significa aderire, come giustamente ha sostenuto Pasqualucci, all'accettazione di una sorta di "magistero liquido", a-dottrinale e anti-giuridico. Lo stesso che ha portato alla "dogmatizzazione" del concilio, che dogmatico non è. Di più, conduce, non solo nella Chiesa, a un pernicioso totalitarismo in cui la legge, con le sue garanzie e le sue formalità processuali stabilite, viene sostituita dalla volontà espressa ad nutum e ad libitum dal Principe.

    Un esempio: qualche mese fa Bergoglio dichiarò "scomunicati" i mafiosi. Alla dichiarazione non seguì alcun atto. Ora, la scomunica è una condanna "penale" che, per essere validamente irrogata, deve seguire le regole e le forme stabilite dalle norme canoniche che la comminano. Salve le probabili buone intenzioni del Pontefice, questa mera e volatile "condanna" verbale non ha alcun valore.

    Sarebbe interessante studiare, in termini intellettuali e persino psicologici, questo superficialissimo rifiuto del concetto di forma (non solo sul piano giuridico, ma anche filosofico e persino esistenziale) da parte di alcuni. Ma questo, direbbero Kipling e Guareschi, è un'altra storia.


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  56. Aggiungo che, ovviamente, le considerazioni che ho espresso prescindono dal merito della "volontà" papale. Ma è innegabile che tale volontà e le loro motivazioni espresse e inespresse non erano solo antigiuridiche, ma anche contrarie alla Dottrina tradizionale della Chiesa e alla Tradizione. In estrema sintesi: Monsignor Lefebvre aveva ragione.

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  57. Mic,
    forse mi sbaglio, ma ogni volta che per un qualsiasi motivo si parla dell' FSSPX o di CL, E.P. salta su, e trascina la questione per almeno tre o quattro post. Di fronte ad un ragionamemto lucido, limpido, corretto logicamente e giuridicamente ( comprensibile a chiunque abbia anche solo un'infarinatura di giurisprudenza) insistere ad obiettare in modo spurio, fa pensare ad un qualcosa di personale. Come se si avesse " a dog in the fight".
    Rr

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  58. Quella domanda sulla summa potestas, così formulata, mi pare una lead-in question che tenta di implicare che una faccenda della Fraternità abbia la stessa rilevanza di un errore dottrinale.

    Dato che non ci sono dubbi sulla volontà del Papa (stiamo parlando del successore di Pietro, non di un giudice qualsiasi), il tentare di annullarla a suon di giuridicismi è un latinorum donabbondiesco.

    Il problema di Lefebvre è che pur avendo ragione su tutta la linea non seppe fidarsi della divina Provvidenza (non solo in quella circostanza) e di conseguenza dell'istituzione del papato.

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  59. Paolo Pasqualucci02 gennaio, 2016 19:19


    @ Polemica con Esistenz. Periferico - Chiusa

    Per quanto mi riguarda e' il mio ultimo intervento, in questa lunga quanto (credo) inutile discussione, almeno per chi la pensa come il Periferico.
    Non capisco il significato di "lead-in question".
    Capisco pero' che, continuando a nascondersi dietro la vicenda della Fraternita' e l'accusa risibile di "giuridicismo", lei si e' guardato bene dal rispondere alla mia domanda, semplice e diretta, se cioe' anche lei condivide quanto sempre affermato dalla dottrina, teologica e canonistica, che il Papa
    di sicuro non puo' violare la legge naturale e divina positiva, altrimenti una sua manifestazione, diretta o indiretta, di volonta' in questo senso sarebbe del tutto e intrinsecamente invalida.

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  60. È vero che il Papa non può violare la legge naturale e divina positiva (e qui nessuno lo nega), ma la soppressione della FSSPX da parte di Paolo VI non violava né l'una, né l'altra (l'esistenza della FSSPX non è esigita dalla legge naturale né dalla legge divina).

    È inoltre vero che se al posto della FSSPX ci fossero stati Bose o i neocatecumenali, Pasqualucci non avrebbe costruito tutto un castello in difesa dei princìpi giuridici per insinuare come "intrinsecamente invalida" la volontà del Papa e le sue conseguenze per la Chiesa.

    È vero pure che se il successore di Pietro esplicitamente dichiara che "non vuole", è quantomeno criticabile il cavillare alla ricerca di qualche appiglio per dichiarare "invalida" la decisione. Per analogia, se il rettore scacciasse arbitrariamente un seminarista dal seminario, quest'ultimo non può trascinare in tribunale il rettore e il vescovo per farsi reintegrare. Anzi, se osasse anche soltanto contestare non verrebbe accolto in nessun altro seminario, poiché nessun rettore gradisce candidati capaci di criticare le pur sbagliate decisioni dei superiori.

    L'imbarazzante situazione della FSSPX non può essere sanata dagli Azzecca-garbugli.

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  61. Il Papa, come tutti i fedeli cattolici, è soggetto alle leggi della Chiesa. E i suoi atti, tutti i suoi atti, devono essere conformi, pena la loro invalidità, alle disposizioni canoniche ed ecclesiastiche stabilite. Non è legibus solutus. Punto. Negarlo significa negare il Diritto della Chiesa e la millenaria civiltà giuridica che l'ha ispirato, oltre ad aprire le porte a un dispotismo inaccettabile che, con il regnante pontefice, sta assumendo aspetti inquietanti.

    Ma vedo che un concetto così semplice e così piano stenta a farsi largo nelle zucche di alcuni. Peggio per loro. Anch'io cedo le armi e abbandono l'ostinatissimo interlocutore al "braccio secolare" del giudizio dei lettori. Non intendo più perdere il mio tempo con chi non lo merita.

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  62. Nella questione della FSSPX sono stati fatti errori ai quali oggi si cerca di rimediare correggendoli. Li si possono e si devono correggere solo in ambito giuridico perchè è l'unico che darà la certezza e la sicurezza sia alla Santa Sede, sia alla FSSPX. Più l'impianto giuridico sarà adamantino più tutti ne beneficeranno.E' un dato di fatto che spesso per arrivare al molto semplice bisogna passare per il molto complesso. Quindi nessuna meraviglia se si presentano soste e/o deviazioni. Le due parti dovrebbero volere però questa riunione senza retro pensieri. E' questo che avvelena l'iter come sta avvenendo ora qui. Se il Professor Pasqualucci in qualche passaggio è stato superficiale, poco chiaro, glielo si faccia notare fraternamente. Se il Professor Pasqualucci replica lo si ascolti e se la replica non è stata esauriente si chiedano ulteriori lumi, focalizzando sempre meglio. Tutto questo se c'è la volontà di aiutarsi e di aiutare anche coloro dei qualisi sta parlando. Se poi ci sono altri motivi per cui ben le sta alla FSSPX, allora si dicano così che la FSSPX possa anch'essa giovarsi della critica. Se ho capito bene l'assunto del Professor Pasqualucci è che una lettera privata, privata resta e non può diventare atto ufficiale; può preparare, può seguire un atto ufficiale non può farne le veci.
    N.B. E' lo stesso principio per il quale oggi si mettono in non cale tante amenità anche bizzarre del nostro, perchè? Perchè non sono ufficiali, scritte cioè con tutti i crismi e il nostro amatissimo, da parte sua, se ne guarda bene dall'usare carta e penna.

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  63. Matteo 21,28-32
    Parabola dei due figli
    28 «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si avvicinò al primo e gli disse: "Figliolo, va' a lavorare nella vigna oggi". 29 Ed egli rispose: "Vado, signore"; ma non vi andò. 30 Il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Egli rispose: "Non ne ho voglia"; ma poi, pentitosi, vi andò. 31 Quale dei due fece la volontà del padre?» Essi gli dissero: «L'ultimo».

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  64. Sviluppando il N.B. del mio commento precedente, che forse si è perso,volevo tornare su questa lettera di Papa Montini:
    1) E' una lettera che dice ma,non avendo forma adeguata, il suo dire non ha forza.
    2) Dice senza dire; nei fatti disdice il detto.
    Senza fare nessun processo alle intenzioni dell'estensore, la lettera è una lettera aperta, lasciata aperta. Paolo VI era uomo di Curia, non uno sprovveduto, in Curia si era formato.
    Questa apparente incompletezza può, a parer mio, avere due significati:
    a)rendere pan per focaccia a Monsignor Marcel Lefebvre per motivi loro che non so.
    b)Papa Montini, non era intimamente convinto di quello che stava facendo.Lo fa comunque ma, in maniera invalida,cioè nulla.

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  65. È vero pure che se il successore di Pietro esplicitamente dichiara che "non vuole", è quantomeno criticabile il cavillare alla ricerca di qualche appiglio per dichiarare "invalida" la decisione".

    Beh, caro E.P.,
    questa volta non sono in totale sintonia con te. Intanto lo studio del Pof. Pasqualucci non nasce come velleitario tentativo di mettere in discussione il provvedimento del papa, ma prende le mosse da un'analisi di tutto rispetto che ha suscitato in lui considerazioni perfettamente coerenti con le normali esigenze di salvaguardia del Diritto, in questo caso ecclesiastico.
    Il paragone col seminarista, se può interessare per la dinamica descritta, mi sembra inadeguato: un vescovo che ha la responsabilità di una Congregazione fiorente e dunque di tanti sacerdoti e fedeli, la cui salus animarum gli è affidata mentre, a differenza di molti, riesce ad avere una visione lungimirante di ciò che sta accadendo, non può usare gli stessi parametri del seminarista.
    Tra l'altro mi chiedo se il seminarista che ha ritenuto giusto - e forse non aveva altra soluzione - non passare per un piantagrane, abbia poi avuto ragione delle difficoltà e sia riuscito ad aggirare gli ostacoli. E comunque mi pare che, in questa Chiesa post conciliare, chiunque non sia allineato al nuovo corso, sia che parli apertis verbis sia che ingoi i soprusi in attesa di vederne la fine, è inesorabilmente ignorato (nella migliore delle ipotesi) quando non è disprezzato e perseguitato. Basta quel 'quid' che lo abbia fatto apparire un uomo e non uno smidollato per segnarne la sorte nei contesti che purtroppo ormai abbiamo imparato tutti a conoscere sulla nostra pelle (modo di dire che sta per sulla nostra anima.
    Il discorso dell'appellarsi al diritto, ormai lascia il tempo che trova perché chi parla da giurista ormai parla un'altra lingua.. E' un linguaggio al quale ci hanno prima disabituati e ora disabilitati e, come dici a proposito del seminarista, non è efficace perché rigettato in partenza. Non solo ma si naviga ormai sul pastorale-spinto, dogmatizzato, che stritola i non allineati.
    Si parlano ormai lingue diverse. È Babele... e probabilmente la FSSPX traghetterà proprio perché ha capito che è l'unico modo per avere le mani in pasta... Non so poi con quali rischi. Ma li capisco.
    Forse sotto questo aspetto meno se ne parla meglio è, giuridicismo compreso.

    Se ciò che "non vuole" il successore di Pietro fa a pugni con la giustizia e la carità e non viene redatto nei modi canonici, il diritto, se fosse applicato, offrirebbe delle vie per ricorrere alle strutture competenti, che però ormai sono rese totalmente asservite al tiranno, che si costituisce lui stesso legge, nell'ottica della guerra alla Tradizione.

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  66. Irina:
    Papa Montini, non era intimamente convinto di quello che stava facendo.Lo fa comunque ma, in maniera invalida,cioè nulla.

    Ieri dicevo: mi pare che forse è proprio il non rispetto della forma che in questo caso ha impedito al Papa il perfezionamento di un provvedimento frutto di una volontà non secondo verità e giustizia.

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  67. Mic:
    Un provvedimento frutto di una volontà non secondo verità e giustizia.

    Sì.Intendevo, più precisamente, che forse era la sua volontà a non essere libera e il modo imperfetto forse è stato l'unico modo che ha avuto per metterne al corrente
    i contemporanei ed i posteri.

    RispondiElimina
  68. Mic,

    credo che tutta la questione sia nascosta in quell'inciso: «...un vescovo che ha la responsabilità di una Congregazione fiorente e dunque di tanti sacerdoti e fedeli, la cui salus animarum gli è affidata mentre, a differenza di molti, riesce ad avere una visione lungimirante di ciò che sta accadendo, non può usare gli stessi parametri del seminarista...»

    Quindi la lungimiranza esime dall'ubbidienza al Papa e successivamente autorizza ad ordinare ben quattro vescovi contro il suo volere?

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  69. In condizioni normali non sarebbe stato autorizzato. Ma vogliamo considerare 'normale' ciò che è accaduto per effetto della "riforma" (altro che aggiornamento!) conciliare?
    Del resto, anche oggi che quegli effetti perdurano e anzi ci stanno soffocando, ci allineiamo pedissequamente in una obbedienza cieca solo perché parla il Papa?
    Ti faccio alcuni rapidi esempi: quando attraverserò la Porta Santa mi porterò nel cuore e praticherò ciò che la Chiesa mi ha consegnato o mi crogiolerò nella falsa misericordia?
    Quando sento dire che Cristo si è incarnato per la fratellanza universale mi ripugna con tutto il mio essere.
    Quando sento delle salvezze parallele e che adoriamo l'unico Dio, idem.
    Ecc. Ecc....
    È disobbedienza questa? solo perché è il Papa che parla? Ma io "non posso" fare diversamente.
    A ognuno la sua: a differenza nostra Lefebvre era un vescovo e c'era in ballo la Messa e il Sacerdozio... Oggettivamente era una scelta drammatica e difficile. Nella situazione in cui siamo posso solo benedire il Signore per aver ricevuto tanto anche dalla FSSPX...
    Non capisco perché ti ostini a non vedere connaturato ai provvedimenti del Papa anche l'aspetto formale. La circostanza che sia stato di fatto rimosso non significa che abbia perso il suo valore, nei termini sottolineati da Pasqualucci ed altri.

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  70. Considera poi che ho usato il termine "lungimiranza", che è giusto ma non esaurisce le motivazioni e la portata della drammatica scelta. Si potrebbe dir meglio "discernimento" se non "profezia".
    Francamente a me riesce impossibile coniugare l'obbedienza con certi gesti e parole degli ultimi papi. È lacerante, così come credo sia stato per mons. Lefebvre, trovarsi di fronte a certe scelte o vivere la crisi attuale per un credente. Non a caso mons. Gherardini l'ha definita "passio ecclesiae"....

    RispondiElimina
  71. In condizioni normali non sarebbe stato autorizzato. Ma vogliamo considerare 'normale' ciò che è accaduto per effetto della "riforma" (altro che aggiornamento!) conciliare?
    Del resto, anche oggi che quegli effetti perdurano e anzi ci stanno soffocando, ci allineiamo pedissequamente in una obbedienza cieca solo perché parla il Papa?
    Ti faccio alcuni rapidi esempi: quando attraverserò la Porta Santa mi porterò nel cuore e praticherò ciò che la Chiesa mi ha consegnato o mi crogiolerò nella falsa misericordia?
    Quando sento dire che Cristo si è incarnato per la fratellanza universale mi ripugna con tutto il mio essere.
    Quando sento delle salvezze parallele e che adoriamo l'unico Dio, idem.
    Ecc. Ecc....
    È disobbedienza questa? solo perché è il Papa che parla? Ma io "non posso" fare diversamente.
    A ognuno la sua: a differenza nostra Lefebvre era un vescovo e c'era in ballo la Messa e il Sacerdozio... Oggettivamente era una scelta drammatica e difficile. Nella situazione in cui siamo posso solo benedire il Signore per aver ricevuto tanto anche dalla FSSPX...
    Non capisco perché ti ostini a non vedere connaturato ai provvedimenti del Papa anche l'aspetto formale. La circostanza che sia stato di fatto rimosso non significa che abbia perso il suo valore, nei termini sottolineati da Pasqualucci ed altri.

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  72. Insomma, un papa ha disposizione tutti gli strumenti legali per mettere in atto e fare rispettare alla lettera la sua volontà, ha un nutrito staff di consulenti ultraspecializzati a cui chiedere consiglio e supporto, eppure si limita a scrivere una lettera privata!
    Che significa ciò?
    Se un'autorità (qualsiasi autorità) si comporta in modo così contraddittorio può significare che:
    o non sta facendo sul serio,
    o sta solo esprimendo per vie traverse il suo disagio interiore e la sua antipatia, lo fa per intimidire,
    o è combattuta interiormente sul da farsi, cioè vorrebbe procedere ma in coscienza non se la sente di formalizzare la cosa (davanti a Dio),
    o sta solo inviando un segnale per mostrare in anticipo la sua volontà a cui si presume dovrà seguire il provvedimento vero e proprio.

    In altre parole, ci sta provando, e così se il diretto interessato ne rimarrà annichilito la cosa avrà funzionato senza mettere in atto l'ufficialità e senza correre il rischio di passare alla storia come il "terminator de jure" della Tradizione (che in quanto papa ben sapeva essere da sempre un segno distintivo della Catholica): il mondo della Tradizione in pratica agli occhi del mondo si sarebbe ritirata "sponte sua" all'ultimo miglio per un'intima mancanza di motivazione e determinazione, dapprima sostenuta solo da cocciuta ostinazione, in seguito infiacchita, segno evidente che non corrispondeva alla volontà di Dio.

    Alla fine dei conti, solo chi fa la volontà di Dio riesce ad andare fino in fondo... e così è stato. Se non fosse per questo vescovo, che aveva dedicato tutta la sua vita come missionario con enormi sacrifici per il Regno sociale di Cristo sulla terra, oggi non avremmo più la vera S.Messa.
    Simon-PaoloVI adottò un simile modus operandi anche per far credere a tutto l'orbe cattolico che la Messa Classica fosse stata abolita: perché non l'ha fatto de jure? Non poteva! Anche in questo caso ci provò. E ci riuscì pure... per un po', solo per un po', perché il diavolo fa le pentole ma poi dimentica i coperchi.

    Il suo successore GPII adottò lo stesso sistema. Comportandosi pure lui da Simone tentò di prendere per il naso l'indomito vescovo sperando che passasse a miglior vita prima che si consacrasse un suo successore. Pure lui ci provò, ma gli andò storta: forse pensò che Lefebvre non sarebbe arrivato a tanto. Infatti consacrò non uno, bensì 4 vescovi!
    Atto gravissimo, sì: a mali estremi, estremi rimedi...
    ...ma non c'era volontà scismatica -questo è il segno incontrovertibile discriminante- e la storia per ben mezzo secolo lo dimostrò, e tuttora lo dimostra chiaramente.

    Osservando la storia dobbiamo tenere conto di tutti i fattori, perché isolandone uno il giudizio potrebbe risultare falsato.

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  73. Ho appena assistito alla santa messa cattolica celebrata degnamente da un sacerdote cattolico della cattolica fsspx . Il desiderio di sopprimerlà discende dalla volontà di cancellare le verità cattoliche immutabili ed invincibili. Come al solito i nemici della verità erano ad un passo dalla vittoria ma come sempre quella piccola sparuta vilipesa fraternità di sacerdoti cattolici sarà lo strumento del quale si servirà dio per seppellire la triste parentesi della chiesa conviliare. Come gia da me sctitto 3 giorni fa il sig esistenziale r periferico e chiaramente al servizio dei cinciliari

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  74. Come gia da me sctitto 3 giorni fa il sig esistenziale periferico e chiaramente al servizio dei cinciliari

    E.P. non è assolutamente al servizio dei conciliari. E' solo un credente cattolico doc che conosco personalmente. Solo che, come del resto anch'io e la maggior parte di noi, non pensa che la Chiesa universale (divinamente dotata di Gerarchia e Sacramenti sino alla fine del mondo) debba esser ristretta ad una “chiesa virtuale e immaginaria”, riservata ad un cerchio molto ristretto di “eletti” e magari alla pur benemerita FSSPX che nondimeno tutti apprezziamo e che appartiene alla Chiesa, ma non E' la Chiesa, come ben insegnava anche mons. Lefebvre. Cosa che vale per ognuno di noi.
    In questa discussione si è dimostrato insistentemente critico rispetto alle note giuridiche su un atto di Paolo VI; ma ciò non significa che sia 'contro' la Fraternità.

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  75. L'ubbidienza di cui parlo non è l'ubbidienza cieca.

    Cioè dico che se Pietro mi comunica personalmente di voler sopprimere qualcosa che io ho fondato, e me lo scrive chiaro e tondo, allora devo avere solidissime ragioni per oppormi. Pietro sta negando la legge naturale o quella divina? No. Dunque...

    Una volta entrato nel tunnel, non ne esco più. Infatti di fronte alla "situazione non normale" non trovo di meglio che ordinare vescovi contro il consenso del Papa. Non uno, ma quattro vescovi, così, tanto per rimarcare di essere lungimirante, profetico e discernente.

    E successivamente, quando sbatto fuori uno dei quattro, questi cosa fa? Segue lo stesso metodo: "per il bene delle anime" (non per le immutabili leggi naturale e divina), ordina un proprio vescovo.

    Come mai per quest'ultimo lo "stato di necessità" non deve valere? Il suo gregge vale meno di quello della FSSPX? Nella Chiesa non sono più "in ballo" la Messa e il sacerdozio?

    Se Nostro Signore avesse voluto una Chiesa di legulei non avrebbe scelto i pescatori ma i farisei.

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  76. Cioè dico che se Pietro mi comunica personalmente di voler sopprimere qualcosa che io ho fondato, e me lo scrive chiaro e tondo, allora devo avere solidissime ragioni per oppormi. Pietro sta negando la legge naturale o quella divina? No. Dunque...

    Abolire la S.Messa di sempre non è negare la legge divina? Non è forse una solidissima ragione?
    In questa vicenda non era coinvolto lui solo, ma migliaia di persone fedeli alla Tradizione bimillenaria della Chiesa. Ci voleva una solidissima ragione anche per mandarli tutti a casa.
    Quale sarebbe stata questa solidissima ragione? Forse il l'arbitrio e la ripicca di un Papa che non voleva osservare il diritto canonico del quale per suo ruolo è altresì garante?

    Una volta entrato nel tunnel, non ne esco più. Infatti di fronte alla "situazione non normale" non trovo di meglio che ordinare vescovi contro il consenso del Papa. Non uno, ma quattro vescovi, così, tanto per rimarcare di essere lungimirante, profetico e discernente.

    La posta in gioco era più che altissima. Così egli (mons. Lefebvre) si è opposto pubblicamente al Papa, come già avevano fatto S.Paolo e in forme diverse altri santi nel corso della storia.
    Ringraziamo Dio che per il bene della SUA Chiesa in mezzo a tutti i vari don Abbondi al momento opportuno ci manda un suo autentico profeta.
    Anche ora ne avremmo tanto bisogno...

    E successivamente, quando sbatto fuori uno dei quattro, questi cosa fa? Segue lo stesso metodo: "per il bene delle anime" (non per le immutabili leggi naturale e divina), ordina un proprio vescovo.

    La storia di mons. Lefebvre non va certo letta alla luce di quella di mons. Williamson.
    Semmai è vero il contrario, intendo: sta piuttosto al secondo interrogarsi sulla storia del primo, per accertarsi se l'emulazione del gesto della consacrazione vescovile contenga veramente i presupposti che hanno fatto decidere il fondatore della FSSPX per procedere in tal senso. Non mi risulta infatti che mons. Williamson abbia avuto estenuanti trattative con la S.Sede al fine di garantire una continuità alla sua particolare esperienza di Tradizione.
    Stupirsi per una divisione interna? è una dinamica naturale riscontrabile da quando esistono gli ordini religiosi.

    Concludendo: siccome nostro Signore non ha voluto una Chiesa di legulei ha scelto i pescatori non i farisei.
    Nella fattispecie, Mons. Lefebvre era appunto un pescatore, un autentico missionario capace di soffrire e di offrire la sua vita a Colui che lo aveva scelto ed inviato come pescatore di uomini (per saperlo occorre leggere la sua storia).

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  77. E. P. qui però ora viene allo scoperto il vero motivo della sua cocciutaggine a non voler riconoscere l'insufficienza formale della richiesta di papa Paolo VI: una radicale avversione all'agire (solo quello?) della FSSPX!

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  78. Nella fattispecie, Mons. Lefebvre era appunto un pescatore, un autentico missionario capace di soffrire e di offrire la sua vita a Colui che lo aveva scelto ed inviato come pescatore di uomini (per saperlo occorre leggere la sua storia).

    E anche averlo sentito parlare. Che tempra di pastore fosse, chi non lo ha conosciuto lo sente dalle sue parole.

    Non trovo pertinente l'epiteto di "legulei" attribuito da E.P., con una insolita vis polemica, a coloro che cercano nelle pieghe della legge e del diritto il fondamento della giustizia che, nella dimensione temporale, è normale sia in equilibrio con la dimensione spirituale della santità. Tenendo per di più conto che il diritto ecclesiastico ha anche la funzione di incarnare il diritto divino nella storia.

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  79. Cioè dico che se Pietro mi comunica personalmente di voler sopprimere qualcosa che io ho fondato, e me lo scrive chiaro e tondo,

    Ti conoscevo più obbiettivo, E.P. Come pensare solo lontanamente che il gesto di Lefebvre tendesse a 'mantenere qualcosa che aveva fondato', cioè la "sua" opera? Il suo dramma è stato quello di veder sovvertito il Santo Sacrificio e anche il Sacerdozio. Ed è la Tradizione messa sotto scacco che voleva preservare....
    Non credo proprio che i vescovi della FSSPX si comportino come quelli incontrati dal seminarista che hai portato ad esempio.






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  80. Non ha però risposto, Maria, all'obiezione concernente Williamson...

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  81. Non è una risposta semplice. E direi che al momento, non ce l'ho. Ma forse saranno i fatti a parlare per noi. Chissà?

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  82. Premetto ancora una volta (stavolta per Viandante e Mic): amicus Lefebvre, sed magis amica Veritas.
    Nessun odio - sarei il primo a festeggiare la reintegrazione della FSSPX nella Chiesa -, semplicemente non faccio parte della tifoseria.

    Gli argomenti di Marius sono discutibili, come tutti gli argomenti preconfezionati dei lefebvriani, poiché partono dalla disperata necessità psicologica di giustificare gli errori compiuti da Lefebvre, al fine di giustificare la propria esistenza come gruppo (esempio: anche il fondatore dei neocatecumenali scrisse al Papa per dire che lo stato di necessità dei propri seguaci esigeva la disubbidienza alle decisioni pontificie).

    Per esempio non possono ammettere onestamente che il passaggio dal Vetus al Novus Ordo non comporta in automatico la negazione di qualsiasi possibilità di salvezza.

    L'arbitrio e la ripicca di un Papa - fomentati anche da certi atteggiamenti di Lefebvre - purtroppo non sono un caso isolato nella storia della Chiesa (fermo restando che ognuno avrà da pagare per i propri peccati e per il male procurato specialmente alle anime innocenti).

    L'ordinazione di quattro vescovi (cioè tre in più del necessario) indica che Lefebvre non si fidava della Provvidenza (gli sarebbe bastato aspettare quei fatidici tre mesi per dimostrare al mondo l'affidabilità delle promesse di Giovanni Paolo II). Vuol dire che già da tempo aveva deciso di non fidarsi - poco importa se mal consigliato o sua sponte, poco importa quanto sinceramente spaventato dall'andazzo postconciliare.

    Una volta consolidata nel gruppo la mentalità del "perenne stato di necessità" (detta anche "siamo più speciali degli altri"), è naturale che alla prima "divisione interna" (come la chiama pudicamente Marius) avvenga lo stesso errore - l'ordinazione illecita di vescovi.

    Giovanni Paolo II dichiarò che Lefebvre aveva una «incompleta e contraddittoria» idea della Tradizione. Mi limito ad osservare che i lefebvriani hanno sempre creduto di avere il monopolio esclusivo della Tradizione.

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  83. E.P.: Non ha risposto un bel niente. Semplicemente per lei le formalità richieste per delle prese di posizione sia da parte di un fedele, sia da parte di un papa (cose sottoscritte dai pontefici stessi) sono valide solo per i fedeli.
    Mi dica lei dove è la logica...

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  84. Caro E.P.
    Quella che hai definito "disperata necessità psicologica" può valere per un certo tipo di tifoseria ma non per degli studiosi seri come Pasqualucci né per mons. Lefebvre che era mosso da una imprescindile esigenza di fedeltà alla verità ed alla tradizione viva brutalmente sovvertita.
    Francamente il paragone col il fondatore del Cnc e dei suoi settari raggiri è quanto di più lontano dalla realtà tu potessi trovare e molto mi meraviglio per questo accostamento che, conoscendo il neocatecumenalismo,
    ha quasi il sapore dell'ingiuria. E non parlo da faziosa, ovviamente.
    Per il resto, che il Signore ci aiuti e ci sostenga.

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  85. Aggiungo che la diagnosi di "incompleta e contradditoria idea di tradizione" formulata, peraltro non solennemente, da un papa che ha promosso Assisi et similia, di cui vediamo i frutti maturi negli episcopati falsamente ecumenici ed interreligiosi in chiave mondialista, non può certo convincermi... Non è che mi diventi "infallibilista" nei confronti del Papa anche tu?

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  86. Scusate,
    ma chi si firma E.P. è lo stesso E.P., che è il titolare del blog

    http://letturine.blogspot.com/ ?!?
    Mi sembrano persone diverse.

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  87. E' la stessa persona. Ma può capitare che ci siano questioni in cui la dialettica porti ad assumere posizioni che alimentano un contraddittorio.

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  88. Ma può capitare che ci siano questioni in cui la dialettica porti ad assumere posizioni che alimentano un contraddittorio.
    Con se stessi? Mi sembra che, quel blog, sia molto più critico del Vat.II (ed in particolare di Bergoglio) di quanto lo sia la FSSPX.

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  89. Aggiungo che la diagnosi di "incompleta e contradditoria idea di tradizione" formulata, peraltro non solennemente, da un papa che ha promosso Assisi et similia, di cui vediamo i frutti maturi negli episcopati falsamente ecumenici ed interreligiosi in chiave mondialista, non può certo convincermi... Non è che mi diventi "infallibilista" nei confronti del Papa anche tu?

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  90. Caro E.P.
    Quella che hai definito "disperata necessità psicologica" può valere per un cero tipo di tifoseria ma non per degli studiosi seri come Pasqualucci né per mons. Lefebvre che era mosso da una imprescindile esigenza di fedeltà alla verità ed alla tradizione viva brutalmente sovvertita.
    Francamente il paragone col il fondatore del Cnc e dei suoi settari raghiri è quanto di più lontano dalla realtà tu potessi trovare e molto mi meraviglio per questo accostamento che, conoscendo il neocatecumenalismo,
    ha quasi il sapore dell'ingiuria. E non parlo da faziosa, ovviamente.
    Per il resto, che il Signore ci aiuti e ci sostenga.

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  91. @ EP

    Caro E.P. neppure io faccio parte della tifoseria, di nessuna tifoseria (neppure dello sport), è una cosa che aborrisco.
    Semplicemente esprimo quello che vedo e che imparo cammin facendo.
    E non mi faccio problema a dire anche cose scomode, se necessario.
    Ne hai avuto una prova proprio recentemente quando ho pubblicato su questo blog un articolo critico su un'orrida statua posta su una cappella della FSSPX di Madrid, articolo per il quale non ho ricevuto solo apprezzamenti (i tuoi, di cui ti sono grato) ma anche insistenti rimbrotti da parte di bloggers che mi classificavano addirittura come avverso alla Fraternità (però non tornare sull'argomento, di quei tifosi hai già parlato a sufficienza).

    Eppure sulla FSSPX io sono arrivato a conclusioni opposte a quelle da te sovraespresse.
    Sulle questioni da te sollevate riguardo alle discusse scelte di Mons. Lefèbvre tempo fa la pensavo anch'io come te, quindi ti capisco benissimo.

    Sappi comunque che quegli atteggiamenti che mi attribuisci quando affermi...
    Gli argomenti di Marius sono discutibili, come tutti gli argomenti preconfezionati dei lefebvriani, poiché partono dalla disperata necessità psicologica di giustificare gli errori compiuti da Lefebvre, al fine di giustificare la propria esistenza come gruppo
    ... credimi, proprio non mi appartengono!
    O pensi davvero che se io fossi veramente così come tu mi hai descritto, cioè se avessi quella fantomatica disperata necessità psicologica, avrei pubblicato l'articolo sopraccitato?
    Non ha senso, non ti pare?

    Ritengo che a questo punto non valga la pena continuare a dibattere: ci siamo chiariti le nostre rispettive posizioni e ciascuno è liberissimo di pensarla come vuole: mi sembra che si sia arrivati ad un punto morto, anche perché nelle tue risposte non trovo alcun aggancio alle mie argomentazioni, che classifichi in toto semplicisticamente come discutibili.

    Un cordiale saluto e buon anno.


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