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lunedì 23 marzo 2020

Nell'abisso del cono normativo. Osservazioni sull'attuale divieto di culto in Italia

Ringrazio Vigiliae Alexandrinae per la preziosa segnalazione, che faccio precedere dal commento di un lettore: "All'interessante e dotto articolo, che cita l'art.1 del Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, va osservato che c'è un articolo 2 molto indeterminato che recita: "Ulteriori misure di gestione dell'emergenza. 1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1." (vedi).
Quindi è da lì che trae origine tutta la decretazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel vostro scritto si chiede da dove derivi questa decretazione (cito): "È inevitabile porsi il problema della collocazione ordinamentale, della natura e della legittimità di questi atti e degli atti successivi del Governo italiano: si tratta di “regolamenti esecutivi"? ecc. ...". 
Ma la fonte, da quello che mi consta, è proprio quell'articolo 2 summenzionato. Io credo pertanto che si debba sollevare il dubbio dì costituzionalità di questo Decreto-Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, e in particolare di questo articolo 2. Attraverso di esso potrebbe passare di tutto. Come ho già avuto modo di scrivere in un precedente commento di altro thread, questo articolo è pericoloso per la tenuta dello stato democratico."

La dichiarazione di Walter Ricciardi, membro dell’OMS

A esplicitare il senso della norma del Decreto legge del 23 febbraio 2020 che sospende “le manifestazioni anche di carattere religioso” durante l’emergenza del coronavirus è stato il professor Walter Ricciardi che, nel corso di una burrascosa puntata di Domenica in (6 marzo), sostenne perentoriamente: “Non si possono celebrare cerimonie religiose di alcun tipo. Questo non vuol dire che le chiese debbano essere chiuse, ma le messe aperte al pubblico non si possono celebrare” (vedi qui). Ricciardi è docente di Igiene alla facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, consigliere del Ministro della Salute Speranza e membro dell’Executive Board dell’OMS nominato dal Governo italiano allora presieduto dall’attuale Commissario europeo per l’economia Paolo Gentiloni.
La precisazione di Ricciardi, proprio in considerazione della sua collocazione istituzionale (Governo e OMS), non può essere considerata la semplice opinione di un medico e di un accademico, ma costituisce, in qualche modo, un’interpretazione autentica del testo normativo del Governo, e tradisce, prima ancora della volontà del legislatore italiano, le regole e i protocolli dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’Italia è infatti membro di tale “istituto specializzato delle Nazioni Unite” che esercita “un certo potere vincolante, sempre in materie aventi carattere tecnico, nei confronti degli Stati membri” tramite l’emanazione di “regolamenti” in tema di procedure per “prevenire la diffusione di epidemie”. “Detti regolamenti entrano in vigore per tutti i Paesi membri [dunque anche per l’Italia] eccettuati quei Paesi che, entro un certo periodo di tempo, comunicano il loro dissenso (art. 22)”. L’Organizzazione Mondiale della Sanità assume, in questo contesto, anche il compito di svolgere “un’intensa opera di assistenza tecnica” ossia di precostituire le soluzioni tecniche delle crisi sanitarie (così B. Conforti, Diritto internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli 2002, pp. 153-157). L’azione del Governo italiano per arginare l’epidemia da coronavirus è stata ripetutamente elogiata dal Direttore dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus (vedi qui).

A margine di ciò, si deve notare che i criteri dell’OMS non sono ormai da tempo dettati dal principio dell’oggettività e neutralità scientifica, bensì da una ben precisa ideologia. Dal 1985 l’OMS riconosce la gravidanza solo a partire dall’avvenuto impianto dell’embrione nell’utero, e, in tempi più recenti, ha ricompreso l’aborto tra gli strumenti della “salute sessuale e riproduttiva” (così stabiliscono le cd. “Linee guida sull’autocura”, presentate nel 2019, dal direttore dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus). Dal 1990 l’OMS definisce normativamente l’omosessualità “una variante umana del comportamento umano”, mentre il transessualismo, o “disforia di genere”, è stato depennato, non senza il favore del Dottor Ghebreyesus, dalla 72esima Assemblea Mondiale della Sanità dall’elenco delle malattie mentali, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.

I decreti e le ordinanze del Governo Conte

Dalle brevi considerazioni fin qui svolte si deve concludere che gli interventi normativi di urgenza del Governo Conte non si limitano a “inseguire”, secondo il mero quadro costituzionale, la “necessità e urgenza” (cfr. art. 77 Cost.) che si è prodotta storicamente sul territorio italiano. Essi cadono, piuttosto, in un contesto normativo più ampio che fa ingresso nell’ordinamento italiano, assorbendolo, attraverso le porte degli artt. 10 (fonti internazionali) e 117 c. 1 Cost. (“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”), e rimangono, per così dire, inseriti, quasi imprigionati, in quel “cono” normativo. E tutto ciò in un’evidente tensione tra l’eterodirezione (chi decide all’interno dell’OMS) e la reale necessità di intervenire nell’interesse pubblico delle popolazioni colpite dalla pestilenza.

Non ci si vuole qui soffermare sulla natura dell’emergenza, né su ogni aspetto delle restrizioni imposte, conformemente a quel “cono” normativo, in un ambito, quello della libertà personale e delle sue estrinsecazioni (artt. 13 ss. Cost.), costituzionalmente garantito da riserve di legge secondo la tradizione giuridica occidentale (Habeas corpus e Bill of Rights) che la Costituzione italiana fa proprio, ma soprattutto sulla limitazione della libertà del culto (cattolico) prontamente definita nei suoi contorni dal membro dell’Executive Board dell’OMS Walter Ricciardi.

Il primo atto approvato dal Governo Conte è il Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 (Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto). In quanto tale è un “atto avente forza di legge”, assimilabile alla legge ordinaria, e quindi soddisfacente, secondo una parte della dottrina, la riserva di legge prevista dall’art. 13 Cost. (libertà personale: “Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”) e almeno presupposta dagli articoli successivi che della libertà personale costituiscono appunto le estrinsecazioni (qui soprattutto art. 16: libertà di circolazione; art. 17: libertà di riunione; e art. 19: libertà di professione e di culto). Il punto c) dell’articolo 1 del Decreto prevede 
sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.
Nonostante la tempestiva concretizzazione da parte del Dottor Ricciardi (OMS), la limitazione del culto in quanto tale è affermata soltanto in maniera incerta e facilmente eludibile da questa norma, giacché difficilmente si potrebbe sussumere sotto la fattispecie, assai lasca, di “manifestazioni e iniziative di carattere religioso” la celebrazione della Messa domenicale o di un funerale.

L’Ordinanza, sempre del 23 febbraio, del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia (ripresa da analoghe ordinanze regionali: Liguria, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia) riporta la medesima norma del Decreto legge e così fa anche il Decreto del Presidente del Consiglio del 1 marzo che ne estende l’applicazione a ulteriori parti del territorio nazionale. Cambia, tuttavia, e non è poco, la natura degli atti (ordinanza e decreto ministeriale), non trattandosi più di atti legislativi, ma formalmente amministrativi seppur a contenuto normativo. È inevitabile porsi il problema della collocazione ordinamentale, della natura e della legittimità di questi atti e degli atti successivi del Governo italiano: si tratta di “regolamenti esecutivi” del Decreto del 23 febbraio? Di “regolamenti autonomi” pericolosamente calati in materie riservate alla legge? O, come qui si sospetta, di atti immediatamente esecutivi dei regolamenti e dei protocolli (“cinesi”) dell’OMS? Inoltre: come inquadrare le sanzioni penali previste per i violatori da atti formalmente amministrativi, quand’anche vi siano richiamate norme contenute nel Codice penale o in altre fonti legislative?

Gli stessi dubbi riguardano il Decreto del Presidente dell Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, il cui art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) afferma
L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. 
Questa norma, che è stata frettolosamente, ma con un vago ritegno, recepita da una nota della Conferenza Episcopale Italiana dell’8 marzo (“L’accoglienza del Decreto è mediata unicamente dalla volontà di fare, anche in questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica”) (vedi qui; e qui un accorato commento di Fabio Adernò), puntualizza in maniera impressionante il disposto del Decreto legge e ricalca quasi parola per parola la dichiarazione del Dottor Ricciardi (“Non si possono celebrare cerimonie religiose di alcun tipo. Questo non vuol dire che le chiese debbano essere chiuse, ma le messe aperte al pubblico non si possono celebrare”). Soprattutto non si limita a sospendere “manifestazioni e iniziative di carattere religioso”, ma sospende (in munere alieno, come si vedrà) “le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”. Da questo momento le Messe “aperte al pubblico” sono vietate nei luoghi previsti dal Decreto. E con un atto amministrativo, dubbiamente fondato, sono sospesi gli artt. 17 e 19 della Costituzione.

L’opera iniziata con il Decreto legge del 23 marzo e perfezionata nella fattispecie con il Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo, si è compiuta con l’art. 1 n. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo la cui formula sintetica estende il divieto (“sospensione”) del culto cattolico a tutto il territorio nazionale italiano (reiterando la sospensione degli artt. 17 e 19 Cost. via amministrazione): 
 2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Sospensione (violazione?) del Concordato e negazione della libertas Ecclesiae


Le norme dei Decreti emergenziali e delle ordinanze del Governo Conte (e dei Presidenti di Regione) non soltanto producono l’effetto di una relativa sospensione illegittima della Costituzione italiana alterando l’ordine delle fonti e violando la sfera di libertà personale e di culto degli individui, ma violano anche alcune principali norme concordatarie (del Concordato lateranense come modificato dall’Accordo di Villa Madama nel 1984) e quindi, ancora una volta, l’ordine costituzionale che ad esse rinvia (costituzionalizzando il principio concordatario):
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. (art. 7 Cost.)
E in particolare sembrano lesi dalla decretazione “cinese” del Governo i numeri 1 e 3 dell’art. 2 dell’Accordo sulla libertas Ecclesiae:
1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.
3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
nonché, in materia di assistenza spirituale in strutture di imperio e sanitarie, se si considera la più volte testimoniata impossibilità per i cappellani di accedere ai reparti in cui sono curati i pazienti colpiti da coronavirus (vedi qui), l’art. 11:
  1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici
  2. L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.
Tali norme, che possono anche essere contemplate nella loro natura di Diritto internazionale, finiscono per collidere con i “protocolli cinesi” raccomandati dall’OMS (con appositi regolamenti?) ai quali il Governo sembra accordare oggi assoluta preferenza. Ma, al di là di ciò, non può sfuggire che le regole concordatarie costituiscono certamente diritto oggettivo, di rango costituzionale per lo Stato italiano e di garanzia di libertà per la Chiesa nel suo complesso sul territorio italiano, ossia un diritto che non può in alcuna maniera considerarsi cedevole ad atti amministrativi del Governo e delle Regioni o a una concomitante nota della CEI o a dichiarazioni estemporanee dei vescovi nelle loro Diocesi, senza che siano violati contemporaneamente l’ordine costituzionale italiano, lo statuto della Chiesa cattolica in Italia e con esso la libertà di culto di ogni fedele cattolico.

In fondo al cono normativo

Le considerazioni fin qui svolte dimostrano che nelle ultime settimane si è aperto un “cono normativo” che ha per vertice la competenza normativa e decisionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (la cui giurisdizione sembra essere elevata sull’intero mondo dalla dichiarazione di pandemia la cui ricaduta è necessariamente anche politica; vedi qui), per cerchi intermedi le successive rotture del diritto costituzionale per mezzo della decretazione di urgenza (legislazione parlamentare, riserva di legge, libertà personale, libertà di riunione, libertà di circolazione, libertà di culto, diritto ecclesiastico) e per base la realtà storica delle comunità intermedie, delle case, delle famiglie e degli individui privati sistematicamente dei conforti della religione e del culto divino, quasi un territorio continuamente sottoposto a imprevedibili incursioni e improvvisi “bombardamenti” normativi oltre che alla piaga della pestilenza.

Tutto ciò – la chiusura delle chiese, il divieto dei funerali, la sospensione delle Messe domenicali, dei matrimoni, delle processioni, la violazione sacrilega di cerimonie in corso anche in assenza di fedeli o in presenza di un esiguo numero di persone, le reiterate minacce – eccede la “necessità e l’urgenza” come base fattuale e giuridica di un intervento amministrativo nella realtà sociale, la quale anzi in momenti di difficoltà si è sempre rivolta a immagini e cerimonie e riti senza rinunciare a implorazioni e preghiere pubbliche, e fa pensare a qualcosa di diverso che si innesta, a una forza che vuole provare, sottoporre, data l’imperdibile occasione, a un baconiano experimentum crucis la residua resistenza dei cristiani, in un contesto generalmente secolarizzato, alla privazione statale delle fonti della grazia.

20 commenti:

  1. «L’epicureo sazio, seduto sul divano con in mano il telecomando, afferma che se c’è la sofferenza, non c’è Dio. Noi, invece, vediamo che più c’è sofferenza, più c’è una ricerca di Dio, perché emerge una ricerca di senso. Noi strutturalmente siamo preghiera. Nasciamo piangendo, chiedendo che qualcuno ci soccorra»

    Don Giovanni Musazzi, cappellano del Sacco

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  2. La Dogmatica era un tempo ossatura della Pastorale. Con il CVII la Pastorale è diventata dogmatica senza averne l'ossatura ed il Magistero è diventato coerenza con gli accadimenti presenti o più recenti.
    Il Civil law discendente del Diritto Romano si confronta nel mondo con il Common Law, di origine britannica, basato maggiormente sui precedenti giurisprudenziali.

    Ancora una volta nella chiesa siamo davanti a sconfinamenti, a cieche imitazioni mondane, che hanno come risultato la perdita di sé. Consiglio di leggere su Wikipedia la voce Civil Law e Common Law ma, in modo particolare, consiglio di guardare il planisfero lì riportato dove i paesi del Civil Law sono colorati diversamente da quelli del Common Law. Allora davanti a queste aree diversamente colorate intuitivamente si palesa una storia diversa e scelte culturali diverse. Non solo ma, se le aree sono rimaste cosi individuabili significa che non sono assimilabili causa la diversità della mens di ognuna. Questo non comporta nessun giudizio ma, solo una presa d'atto della diversità.

    Ora questo sommarsi scriteriato di fonti diverse, non solo imbastardisce il Civil Law ed il Common Law, ma crea e moltiplica la confusione. La chiesa ha(aveva? ebbe?) un suo Codice ed un suo modo di codificare, a quello si attenga. Parimenti l'Italia ha la sua Costituzione, i suoi Codici ed i suoi Regolamenti eviti di fare miscele improprie con qualsiasi siano le pezze d'appoggio per inquinare la Costituzione, i Codici, i Regolamenti.

    Non è lecito nè alla chiesa, né al governo fare carta vince, carta perde con la Legge di Dio, Uno e Trino,prima di tutto, poi con i Testi Fondamentali e della Chiesa e della Repubblica Italiana . Il giochetto di farla difficile per farla facile, non attacca e la pazienza è già agli sgoccioli.

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  3. È' anche importante ribadire CHI preghiamo: che ne dite di questa iniziativa del vdr programmata per il 25 ?
    https://www.radiospada.org/2020/03/bergoglio-e-la-peste-ecumenica-contro-il-coronavirus/#comments
    Quanti cattolici normalisti ne resteranno incantati e diranno : "Ma che buono!.....ecco che si è ravveduto e conduce in salvo la Barca di Pietro..."! (?!?)
    ...non so voi, ma io non aderisco !

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  4. Ringrazio molto di aver ripreso l'articolo di VA che è stato riveduto accogliendo l'intelligente ipotesi del lettore: anche attraverso l'art. 2 del Decreto legge (pur non essendo esplicito il rinvio ai Decreti ministeriali e alle ordinanze successive) può infatti farsi strada il "cono normativo", senza che sia contraddetto l'assunto di fondo.

    Cordiali saluti,

    Andrea Sandri

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  5. Accordi Vaticani degli ultimi anni 
    - ACCORDO AMAZZONICO su PACHAMAMA con
    - ACCORDO CINESE sulla RESA della Chiesa clandestina (la vera chiesa cattolica abbandonata dal Vaticano) 
    - con ACCORDO DI ABU DABI di Fratellanza con Islam (accordo con Islam persecutore dei poveri martiri cristiani e 
    - progetto di una super-chiesa in Accordo con Islam e Ebraismo e Massoneria in un luogo islamico in pieno deserto già studiato da tempo e conosciuto dalla opinione pubblica mondiale da tempo). 
    Tuttavia, una sorta di Accordo, esiste anche qui in Europa. Questo Accordo con l'ideologia europeista moderna c'è di fatto ma non è ancora scritto ... almeno fino al coronavirus ... infatti quello che sta facendo ora la Chiesa è una totale sottomissione alla logica dello stato laico e agnostico, stato che considera la Religione non solo un affare del tutto privato, ma anche e soprattutto del tutto ininfluente sulla realtà. Una chiesa trasformata in ferro vecchio in cambio del mito della chiesa ospedale da campo! Una Chiesa che non manda neppure i suoi ministri ad assistere i moribondi - mentre infermieri medici e poliziotti rischiano la vita - è oramai una chiesa inutile, obsoleta, svuotata di sé, che sarà in brevissimo tempo di fatto abbandonata dalle moltitudini come una carrozza vecchia e arrugginita su un binario morto. 
    ... questo coronavirus, più che un vero e proprio castigo, si presenta come un ultimo avvertimento del reale castigo che si sta avvicinando, e che ci colpirà in un prossimo e non lontano futuro, se non ci convertiremo - Conversione che passi da una effettiva Penitenza: prima il Popolo cristiano e poi l'intera società civile - dopo questo avvertimento che è già stato chiaro e tondo. rdv

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  6. Gentile Anonimo h 17:22,

    non si può che essere d'accordo, precisando che queste sono solo le ultime ABOMINAZIONI di Bergoglio, perché l'elenco è lungo 7 anni.

    Danilo Quinto: "BERGOGLIO DEVE PENTIRSI PUBBLICAMENTE E COMPIERE RIPETUTI ANNI DI RIPARAZIONE"

    https://www.gloria.tv/Danilo%20Quinto

    Anche questi due appuntamenti da lui fatti per il 25 prossimo (preghiera universale di tutte le confessioni religiose) e per il 27 (benedizione e indulgenza plenaria da lui impartita sul sagrato deserto di San Pietro) mi chiedo davvero che valore avranno, considerato che provengono da lui.

    Pensi a che dubbi mi ha ridotto quell'uomo. E stiamo combattendo una guerra.

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  7. L'autore dell'articolo linkato in basso, l'avvocato Francesco Carraro, porta un esempio, interessante e inquietante al contempo, della pericolosità dell'articolo 2 del Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020. Nel caso in ispecie, non si tratta della vulnerabilità della "libertà di culto", ma di quella sancita nell'art. 32 della Costituzione: "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario” (ovviamente, sono considerazioni estendibili a tutte le libertà fondamentali stabilite nella Carta):

    Questo il passaggio che vorrei evidenziare:

    "Orbene, l’articolo 2 dello stesso Decreto consente ai Pubblici Poteri di adottare provvedimenti ulteriori “anche fuori dai casi di cui all’articolo 1”. A questo punto, vi basta un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (cioè una fonte di rango secondario) per imporre il tampone obbligatorio a chicchessia. Se il cittadino è “positivo”, lo internate in una “struttura protetta” sradicandolo dal suo domicilio. Se rifiuta il tampone, lo considerate “positivo presunto” e gli fate fare la medesima fine."

    https://scenarieconomici.it/prove-di-regime-in-corso/

    Mentre scrivo questo commento, mi capita di ascoltare quanto siano fondate, e non campate in aria o addirittura esagerate, queste preoccupazioni: su LA7 i padroni del discorso di turno - Gruber, Augias e Scanzi - ci stanno dicendo che ogni rinuncia o limitazione alle libertà personali è benvenuta, a fronte della risoluzione del grave problema sanitario. Credo che nei prossimi giorni verremo invasi da questo tipo di messaggi. D'altronde, Bergoglio stesso, dopo aver superato un certo timore per la propria salute - gli si leggeva in faccia la sorpresa e lo sconcerto - invita a seguire, direi pedissequamente, le raccomandazionil governative.

    In conclusione, chi ha cuore il bene dei cattolici di questo Paese e ha competenze specifiche, farebbe cosa buona se volesse sollevare nelle opportune sedi la questione della legittimità costituzionale di tutte queste norme. Prima che sia troppo tardi.

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  8. https://voxnews.info/2020/03/23/non-ci-sono-respiratori-sacerdote-muore-per-darlo-a-paziente-piu-giovane/

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  9. @ Josh
    ho copiato queste poche righe:

    ...In 10 anni chiusi 175 ospedali e aperti 9.282 centri di accoglienza per immigrati: ecco perché si muore

    Negli ultimi dieci anni sono stati tagliati 70mila posti letto e 175 ospedali, ciò vuol dire che ogni regione ha perso più o meno una decina di ospedali con pesanti ricadute sui cittadini. Eclatante il caso del Forlanini a Roma, che il Pd vuole trasformare in un lussuoso centro per le Ong. La politica vergognosa...

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  10. @ Chi può dare una risposta:

    C'è una nuova, ennesima stretta del governo per quanto riguarda la possibilità di uscire fuori di casa. In particolare, è cambiato ancora una volta il modulo per l'autocertificazione. Finora era possibile barrare la casella necessità, e specificare "necessità di culto, ai sensi del DPCM 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lettera i". La Necessità di culto è una voce che peraltro nemmeno adesso è chiaramente contemplata tra quelle per le quali si autorizza l'uscita di casa. Ora, siccome si parla di multe molto salate (2000 euro) e di sequestro dell'automobile o di altro mezzo, sarebbe utile avere da qualcuno una delucidazione su tutta quanta la questione. Secondo me cambiano decreti e procedure ogni 2, 3 giorni anche per sfiancare ogni resistenza. I vescovi sono muti. Vediamo di trovare noi una via d'uscita. Ringrazio fin d'ora se qualcuno vorrà chiarirmi le idee.


    https://m.huffingtonpost.it/entry/cambia-ancora-lautocertificazione-per-gli-spostamenti_it_5e790f06c5b62f90bc4f7479?utm_hp_ref=it-homepage

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  11. Ho letto che i "profughi" non si ammalano (infatti ne avete sentito parlare?) stranamente perché immunuzzati dalle vaccinazioni anti tbc che per loro sono obbligatorie.

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  12. https://www.tempi.it/coronavirus-napoli-santa-maria-salute-messa-tetto-chiesa/
    Dire messa è vietato? E io la faccio sul tetto

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  13. Primum vivere deinde philosophari - Salus populi suprema lex esto.

    L' Italia è stata colpita in modo particolarmente crudele, proprio nel suo centro produttivo (Brescia, Bergamo, Milano etc). Se non si riprende quello, è la catastrofe nazionale, l' imposizione del Mes etc. Il governo ha sospeso una serie di libertà garantite dalla Costituzione, compresa quella di culto. Forse ha violato i Trattati con la Chiesa. E' un fatto. Ma, come ha ricordato mons. Schneider, il vero credente sopravvive anche senza i sacramenti, nello stato di necessità grave non manca mai l'aiuto dello Spirito Santo.
    Il governo ha agito chiaramente in stato di necessità e sembra terrorizzato. Di Maio ha avuto persino il coraggio di dire che l'Italia non aprirà i suoi porti alla nuova missione mediterranea, chiamata Irene, che la stolta EU vuole rinnovare. Da vedere se poi riuscirà a farlo, intanto l'ha detto. Mattarella sembra giustamente appoggiare una sorta di governo di unità nazionale di fatto, con la presa in considerazione anche dell'opinione del centro-destra per l'approvazione del decreto Salva Italia. Il Centro-Destra propone correzioni ragionevoli al decreto.
    Qual'è adesso la cosa più importante: sacrificare temporaneamente alcune nostre libertà individuali, compresa quella di andare a Messa, o far cessare nel più breve tempo possibile il contagio, tale da distruggerci come società ed economia ed anche come nazione?
    Tutti o quasi i paesi europei, e persino gli Stati Uniti, stanno mettendo in atto un "lockdown" e "shutdown" più o meno generali, sospendendo certe libertà costituzionali. Non c'è scelta. Questo virus è particolarmente malvagio. Bisogna cercare di metterlo sotto controllo al più presto. E' stato scoperto in grave ritardo. La sopravvivenza del popolo, quando effettivamente minacciata, è più importante dell'esercizio di certe libertà individuali. Si tratta del Bene Comune contro quello individuale.
    L'appoggio critico-costruttivo del Centro-Destra al presente governo, sia pure sotto la regia di Mattarella, renderebbe effettiva la chiusura dei porti annunciata da De Maio e avrebbe altri benefici effetti.
    PP

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  14. Ho letto che i "profughi" non si ammalano (infatti ne avete sentito parlare?) stranamente perché immunuzzati dalle vaccinazioni anti tbc che per loro sono obbligatorie.

    Più che altro non si ammalano:
    perché sono giovani,
    perché godono in realtà di ottima salute, non sono né denutriti, né fiaccati da prigionie,
    perché al primo sintomo spariscono dai centri di accoglienza, onde non essere ricoverati e quindi schedati.

    Vorrei poi sapere cosa c'entra un vaccino contro un BATTERE con una malattia VIRALE...

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  15. RICCIARDI E' STATO DIRETTORE dell'ISTITUTO SUPERIoRE di SANITA' dal 2014 al gennaio 2019. Ha un ottimo CV, ma è sicuramente arrivato li anche perché con la tessera giusta (PD).
    Arrivati i Grillini alla Sanità dopo pochi mesi se n'è andato in aticipo sulla scadenza naturale di mandato tra gli alti lai del PD, allora all'opposizione...
    Quindi, pur essendo un tecnico, è abbondantemente ammanigliato col potere.

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  16. "Primum vivere deinde philosophari - Salus populi suprema lex esto."

    Molto sinteticamente:

    comprensibile l'approccio, ma non è che mi convinca più di tanto. Rimangono aperti tabaccai, supermercati, benzinai. Il libero accesso alle chiese, anche per la semplice preghiera personale, risulta essere al contrario sempre più disagevole. Il modulo per l'autocertificazione, l'ennesimo, nemmeno prevede la specifica voce tra quelle ascrivibili a "necessità". La salvezza delle anime non è mica derivabile da una umana elaborazione del pensiero, una "filososfia". Pensieri terra-terra, mi rendo conto.

    https://lanuovabq.it/it/pregare-in-chiesa-si-puo-il-culto-e-uno-stato-di-necessita

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  17. "Primum vivere deinde philosophari - Salus populi suprema lex esto."

    Se si comincia a sollevare eccezioni, vuol dire che si è "cristiani di cartone". Largo ai coraggiosi.

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  18. Prego cestinare il precedente commento. Integro di seguito:

    "Questi atti (i DPCM) hanno sinora goduto di diffusa effettività, cioè, pur trattandosi di atti palesemente ILLEGITTIMI, sono stati osservati dalla maggior parte della collettività come se fossero validamente adottati."

    https://www.ilsussidiario.net/news/coronavirus-e-costituzione-il-vero-errore-nascosto-nei-decreti-del-governo/2000524/

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  19. Commenti palesemente oscuri, a parte il vizietto di insultare l'avversario, quello sempre in bella evidenza, da buoni cattolici "tradizionalisti", ci mancherebbe.
    Che significa che i decreti sono "palesemente illegittimi", in base a quale criterio?
    PP

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  20. C"significa che i decreti sono "palesemente illegittimi", in base a quale criterio?"

    Non ha letto l'articolo linkato, di cui è autore un giurista (vd. in basso). Peraltro, faccio notare che l'approccio della decretazione, qui considerata illegittima, è criticata da tanti altri, giuristi e non: Ainis, Cascioli.

    https://www.benecomune.net/author/giulio-maria-salerno/

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