Don Barthe, su Res Novae – Perspectives romaines, espone la sua posizione sulla controversa questione della giurisdizione episcopale.
Vescovi «autonomi» e Vescovi «collegiali»
Due aspetti della crisi della Chiesa e del magistero
don Claude Barthe
La Fraternità San Pio X ha annunciato che il primo luglio 2026 celebrerà al suo interno delle nuove consacrazioni episcopali. Possano i nuovi vescovi essere veramente vescovi per tutta la Chiesa, unendosi alla lotta di coloro, tra i Successori degli Apostoli, che vogliono restaurare la fede e il culto e non restare i vescovi di un isolotto pastorale di incontaminati. Ma il nostro scopo non è quello di trattare questa faccenda nel merito, bensì quello di considerare gli aspetti che essa rivela: quello della giurisdizione episcopale (il potere di governare proprio dei vescovi) nella Chiesa.
Una nuova categoria di vescovi
Nel 1988, mons. Lefebvre, con l’intento di continuare la propria opera evitando di formare una gerarchia ecclesiastica parallela, aveva in qualche modo creato una categoria particolare di vescovi che, consacrati da lui senza mandato, non avrebbero preteso alcuna giurisdizione ed avrebbero continuato a fare ciò che lui stesso faceva sacramentalmente senza mandato esplicito, per il bene delle anime. Ha creato dei lefebvre-bis, se ci è consentita l’espressione, che saranno oggi seguiti dai lefebvre-ter, ma senza il carisma di Marcel Lefebvre, poiché il carisma per natura non si trasmette, in ogni caso non in questo modo. Poiché egli stesso integrava la sua azione sacramentale di vescovo senza mandato canonico a ciò che lo qualificherà nella storia della Chiesa: la sua protesta profetica anti-Vaticano II contro la nuova lex orandi (la riforma liturgica) e contro la nuova lex credendi (una serie di innovazioni contenute nel Vaticano II).
Si può dire che sia stata così creata, dal punto di vista della giurisdizione, accanto ai vescovi «classici», una nuova categoria di vescovi «autonomi», vescovi consacrati senza il mandato del Papa e che non rivendicano alcuna giurisdizione, ma che distribuiscono ugualmente senza mandato, in ragione di una necessità, i sacramenti propri dei vescovi (bisognerebbe peraltro aggiungere ai due vescovi esistenti ed ai quattro prossimi venturi della FSSPX, i sei, detti della Resistenza, che sono stati consacrati da mons. Richard Williamson e che sono di fatto esattamente della medesima tipologia episcopale).
Ma, sempre dal punto di vista della giurisdizione, gli altri vescovi della Chiesa, i vescovi «classici», sono ancora dei vescovi classici?
Vescovi «collegiali»
Perché se mons. Lefebvre aveva escluso qualsiasi giurisdizione per i suoi, il Vaticano II ha, al contrario, conferito ai vescovi «classici» un sovrappiù di giurisdizione per fondare la collegialità episcopale:
- dando ad ogni vescovo, in virtù della sola consacrazione episcopale, una vera, benché informe, giurisdizione;
- e facendo sì che la giurisdizione episcopale venga direttamente, immediatamente, conferita da Cristo e non indirettamente, mediatamente, dal Papa.
Per comprendere questa situazione, bisogna tornare al Concilio Vaticano II ed, in particolare, alla costituzione Lumen Gentium, nonché all’insegnamento molto chiaro di Pio XII, reiterato tre volte, sulla giurisdizione dei vescovi. Riprendiamo i nostri due punti:
1/ Una giurisdizione informe. Invece di dire solamente, secondo la teologia tradizionale, che la consacrazione episcopale fornisce la capacità di ricevere una giurisdizione su di una parte determinata del popolo cristiano (generalmente una diocesi), Lumen Gentium al suo n. 21 afferma che «la consacrazione episcopale conferisce pure, con l’ufficio di santificare, gli uffici di insegnare e governare; questi però, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio» [il corsivo è nostro].
In altre parole, per il fatto stesso della sola consacrazione episcopale viene conferito un «ufficio di governare» ossia, per un vescovo, una giurisdizione, il cui esercizio concreto verrà determinato dall’eventuale nomina di questo nuovo vescovo a capo di una diocesi (può anche diventare vescovo ausiliare, vescovo di Curia, nunzio apostolico, ecc.).
Questo piccolo slittamento dottrinale era destinato a far sì che l’episcopato unito al Papa, compresi i vescovi non residenziali (non diocesani), fosse un soggetto, un’istanza di potere plenario su tutta la Chiesa, come è anche il Papa da solo: «L’ordine dei vescovi, il quale succede al collegio degli apostoli nel magistero e nel governo pastorale, anzi, nel quale si perpetua il corpo apostolico senza interruzione, è anch’esso insieme col suo capo il romano Pontefice, e mai senza questo capo, il soggetto di una suprema e piena potestà su tutta la Chiesa», Lumen Gentium n. 22 [il corsivo è nostro]. Il potere plenario nella Chiesa emana sia dal solo Papa, sia dal Papa e da tutti i vescovi dal momento della loro consacrazione.
2/ Un potere immediato. In questa linea di valorizzazione della giurisdizione innata che possiede ogni vescovo, il n. 27 di Lumen Gentium dà un impulso ancora più netto riguardo ai vescovi delle Chiese particolari (essenzialmente diocesi): il loro potere, potestas, è «proprio, ordinario ed immediato» [il corsivo è nostro].
Il termine potestas è meno preciso e soprattutto meno tecnico di quello di jurisdictio, ma è proprio della giurisdizione del vescovo diocesano che si tratta qui, in virtù dei primi due aggettivi utilizzati classicamente per qualificare la giurisdizione episcopale, che è in effetti «propria» (esercitata dal titolare, in questo caso il vescovo, in suo nome e non per delega) e «ordinaria» (inerente alla funzione, in questo caso la sua funzione episcopale diocesana).
La novità considerevole sta nella terza qualifica: il potere di giurisdizione del vescovo diocesano è «immediato», ciò che non infirma affatto la precisazione data dal n. 27: «È sottomesso tuttavia nel suo esercizio alla regolazione ultima che gli viene dall’autorità suprema della Chiesa».
Da parte sua, Pio XII aveva insegnato a tre riprese l’inverso: la giurisdizione di diritto divino dei Successori degli Apostoli, che proviene da Cristo (come del resto ogni giurisdizione), viene ricevuta tramite il Successore di Pietro, tramite la sua mediazione. In Mystici Corporis del 29 giugno 1943 scrive: «Se essi [i vescovi diocesani] godono del potere ordinario di giurisdizione, questo potere è loro immediatamente [il corsivo è nostro] comunicato dal Sommo Pontefice».
Nel contesto dello scisma della Chiesa patriottica di Cina, Pio XII pure riaffermava in Ad sinarum gentem del 7 ottobre 1954: «La potestà di giurisdizione [in generale, ed in particolare quella dei vescovi diocesani] viene direttamente conferita, di diritto divino, ma solo per mezzo del successore di Pietro». Allo stesso modo, in Ad Apostolorum Principis del 29 giugno 1958, papa Pacelli ribadiva chiaramente che «la giurisdizione giunge ai vescovi solo tramite il Pontefice romano».
Vescovi in assenza di giurisdizione
Non v’è dubbio che le consacrazioni episcopali conferite senza mandato da mons. Lefebvre e da mons. de Castro Mayer nel 1988 così come quelle che dovrebbero aver luogo il prossimo primo luglio ad Écône daranno vita in qualche modo a vescovi in «assenza di giurisdizione». Si tratta incontestabilmente di una novità de facto che essi giustificano con la necessità della salvezza delle anime, legge suprema.
È altrettanto indiscutibile che la configurazione data dalla Lumen Gentium alla giurisdizione episcopale rappresenti un’altra novità, intrinseca questa volta. La prima va contro la lettera del diritto canonico, la seconda va contro la lettera e lo spirito del magistero anteriore.
Don Claude Barthe

1 commento:
die XXIV Martii
In festo Sancti Gabrielis Archangeli - festum III. classis
Vigilia dell'Annunciazione, festa liturgica di San Gabriele, arcangelo
Nel 1925 Papa Benedetto XV spostò la festa dal 26 al 24 marzo.
La riforma liturgica del Concilio Vaticano II unificò la ricorrenza dei tre arcangeli, (S. Gabriele, S. Michele e S. Raffaele), al 29 settembre.
Sancte Gabriel, ora pro nobis!
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