DAGLI ATTI DEL SS. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II
NOTIFICAZIONI
Fatte dall’Ecc.mo Segretario Generale del Ss. Concilio
nella CXXIII Congregazione Generale del 16 novembre 1964
NOTIFICAZIONI
Fatte dall’Ecc.mo Segretario Generale del Ss. Concilio
nella CXXIII Congregazione Generale del 16 novembre 1964
È stato chiesto quale debba essere la qualificazione teologica della dottrina che è esposta nello Schema sulla Chiesa e viene sottoposta alla votazione.
Al quesito sulla valutazione dei Modi riguardanti il capitolo terzo dello Schema sulla Chiesa la Commissione Dottrinale ha risposto in questi termini:
"Come di per sé evidente, il testo del Concilio deve essere sempre interpretato secondo le regole generali, a tutti note".
Con l’occasione, la Commissione Dottrinale rimanda alla sua Dichiarazione del 6 marzo 1964, di cui qui trascriviamo il testo:
"Tenendo conto della procedura conciliare e della finalità pastorale del presente Concilio, questo S. Sinodo definisce come vincolante per la Chiesa soltanto quello che in materia di fede e di morale avrà apertamente dichiarato come tale.
"Le altre cose che il S. Sinodo propone, in quanto dottrina del Supremo Magistero della Chiesa, tutti e ciascun fedele devono accoglierle e aderirvi secondo la mente dello stesso S. Sinodo, quale si deduce sia dalla materia trattata sia dal tenore dell’espressione verbale, secondo le norme dell’interpretazione teologica".
Su mandato dell’Autorità Superiore viene poi trasmessa ai Padri una nota esplicativa previa ai Modi circa il capitolo terzo dello Schema sulla Chiesa; secondo la mente e il giudizio di questa nota dev’essere spiegata e intesa la dottrina esposta nel detto capitolo terzo.
"La Commissione ha stabilito di premettere all’esame dei Modi le seguenti osservazioni generali.
1. Collegio non si intende in senso strettamente giuridico, cioè di un gruppo di uguali che demandano il loro potere al loro presidente, ma di un gruppo stabile, la cui struttura ed autorità devono essere dedotte dalla Rivelazione. Perciò nella Risposta al Modo, 12, dei Dodici [Apostoli] si dice esplicitamente che il Signore li costituì "sotto forma di collegio o gruppo stabile". Cf anche il Modo 53, c. - Per la stessa ragione si usa anche spesso il termine Ordine o Corpo per il Collegio dei Vescovi. Il parallelismo fra Pietro e gli altri Apostoli da una parte e il Sommo Pontefice e i Vescovi dall’altra non implica una trasmissione del potere straordinario degli Apostoli ai loro successori, né, com’è ovvio, una uguaglianza tra il Capo e i membri del Collegio, ma la sola proporzionalità fra la prima relazione (Pietro - gli Apostoli) e l’altra (Papa - Vescovi). Per questo la Commissione ha deciso di scrivere nel n. 22 non stessa ma in modo analogo. Cf il Modo 57.
2. Uno diventa membro del Collegio in virtù della consacrazione episcopale e della comunione gerarchica con il Capo del Collegio e con i membri. Cf n. 22, alla fine. Nella consacrazione viene data la partecipazione ontologica ai sacri uffici, come indubbiamente consta dalla Tradizione, anche liturgica. Volutamente usata la parola uffici e non potestà, perché quest’ultimo vocabolo potrebbe essere inteso come potestà libera negli atti. Ma perché ci sia tale libera potestà, deve intervenire la determinazione canonica ossia giuridica da parte dell’autorità gerarchica. Questa determinazione della potestà può consistere nella concessione di un ufficio particolare o nell’assegnazione di sudditi, e viene data secondo norme approvate dall’autorità suprema. Siffatta norma ulteriore richiesta dalla natura della cosa, perché si tratta di incarichi che devono essere esercitati da più soggetti, cooperanti gerarchicamente per volere di Cristo. evidente che questa "comunione" nella vita della Chiesa stata applicata secondo le contingenze dei tempi, prima che fosse come codificata nel diritto.
Perciò detto espressamente che si richiede la comunione gerarchica con il Capo della Chiesa e con i suoi membri. Comunione un concetto che era tenuto in grande onore nella Chiesa antica (come anche oggi soprattutto in Oriente). Non va intesa per come un certo vago affetto, ma come una realtà organica, che esige una forma giuridica ed insieme animata dalla carità : per questo la Commissione, con consenso quasi unanime, ha deciso di scrivere "in comunione gerarchica". Cf il Modo 40 ed anche quanto detto sulla missione canonica, al n. 24.
I documenti degli ultimi Sommi Pontefici circa la giurisdizione dei Vescovi vanno interpretati in riferimento a questa necessaria determinazione dei poteri.
3. Il Collegio, che non può essere senza il Capo, detto "soggetto di suprema e piena potestà su tutta la Chiesa". Il che si deve necessariamente ammettere, per non mettere in pericolo la pienezza di potestà del Romano Pontefice. Infatti il Collegio presuppone sempre necessariamente il suo Capo, che nel Collegio conserva intatta la sua funzione di Vicario di Cristo e Pastore della Chiesa universale. In altre parole la distinzione non tra il Romano Pontefice e i Vescovi presi collettivamente, ma tra il Romano Pontefice da solo e il Romano Pontefice insieme ai Vescovi. Siccome per il Sommo Pontefice Capo del Collegio, lui solo può compiere alcuni atti che non competono in nessun modo ai Vescovi, per esempio convocare e dirigere il Collegio, approvare le norme dello svolgimento, ecc. Cf Modo 81. Al giudizio del Sommo Pontefice, a cui stata affidata la cura di tutto il gregge di Cristo, secondo le necessità della Chiesa variabili nel corso dei tempi, spetta determinare il modo in cui conviene che sia attuata questa cura, sia in modo personale, sia in modo collegiale. Nell’ordinare, promuovere, approvare l’esercizio collegiale il Romano Pontefice procede a propria discrezione, mirando al bene della Chiesa.
4. Il Sommo Pontefice, in quanto Pastore Supremo della Chiesa, può esercitare a piacimento la sua potestà in ogni tempo, com’ è richiesto dal suo stesso ufficio. Invece il Collegio, pur esistendo sempre, non per questo agisce in permanenza con azione strettamente collegiale, come risulta dalla Tradizione della Chiesa. In altri termini non sempre "in atto pieno", anzi, non compie un atto strettamente collegiale se non ad intervalli e se non consenziente il Capo. Si dice "consenziente il Capo" perché non si pensi ad una dipendenza per cos dire da un estraneo; il termine "consenziente" evoca viceversa la comunione tra il Capo e i membri, ed implica la necessità di un atto che propriamente compete al Capo. La cosa esplicitamente affermata nel n. 22 § 2 ed ivi spiegata verso la fine. La forma negativa "se non" comprende tutti i casi; donde evidente che le norme approvate dalla suprema Autorità devono sempre essere osservate. Cf Modo 84.
Da tutto questo risulta che si tratta di unione dei Vescovi con il loro Capo, e mai di azione dei Vescovi indipendentemente dal Papa. Nel qual caso, mancando l’azione del Capo, i Vescovi non possono agire come Collegio, come appare dalla nozione di "Collegio". Questa comunione gerarchica di tutti i Vescovi con il Sommo Pontefice certamente importante nella Tradizione.
N.B. Senza la comunione gerarchica l’ufficio sacramentale-ontologico, che va distinto dall’aspetto canonico-giuridico, non può essere esercitato. La Commissione tuttavia ha ritenuto di non dover entrare in questioni di liceità e di validità, che sono lasciate alla discussione dei teologi, specialmente per ci che riguarda la potestà che di fatto viene esercitata presso gli Orientali separati, e della cui spiegazione ci sono varie sentenze".
† Pericle Felici
Arcivescovo titolare di Samosata
Segretario Generale del Ss. Concilio
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