Don Curzio Nitoglia mi segnala, chiedendone la pubblicazione, la sua risposta allo studio di Guido Ferro Canale [qui], già ripresa da Radio Spada. Non stupisce che insista sulle sue posizioni; ma torno a dire che si tratta di una questione talmente grave ma totalmente inedita che tivhiede soluzioni inedite, al di là dei casi di scuola, da parte di chi ne ha l'autorità.
Ho letto con attenzione l’interessante articolo del dr. Guido Ferro Canale, che è serio e ben argomentato. Tuttavia mi permetto di precisare alcuni punti soprattutto quanto al Decreto di Graziano (I parte, distinzione 40, canone 6 “Si Papa”).
Il Decreto di Graziano
Innanzitutto preciso che non sono io a ritenere spurio il canone 6 “Si Papa” (I pars, distinzione 40) del Decreto di Graziano. Non ho né la capacità né l’autorità per affermare ciò. Mi son basato, semplicemente, su vari autori – molto qualificati sia in Teologia Dommatica che in Morale e in Diritto Canonico – dai quali ho ripreso tale asserzione. Li cito:
Antonio Piolanti
Monsignor Piolanti (1911-2001), una delle massime autorità della Teologia Dogmatica italiana, scrive: “Il Conciliarismo è un errore ecclesiologico, secondo cui il Concilio ecumenico è superiore al Papa. L’origine remota del Conciliarismo si trova nel principio giuridico, secondo cui il Papa può essere giudicato dalla Chiesa in caso di eresia (Decreto di Graziano, pars I, dist. XL, canone 6). […]. Quando lo Scisma d’Occidente (1378 – 1417) funestò la Chiesa, molti, anche bene intenzionati, trovarono in queste teorie la via d’uscita da tanti mali. […]. Il Papa può dirsi Capo della Chiesa […] ma siccome può errare, e perfino cadere in eresia, dovrà in tal caso essere corretto e anche deposto” (A. Piolanti, Dizionario di Teologia Dommatica, Roma, Studium, IV ed., 1957, pp. 82-84, voce “Conciliarismo”; VI ed. Proceno di Viterbo, Effedieffe, 2018).
Si legga a questo proposito (crisi ecclesiale del XV secolo) Rodolfo Dell’Osta, Un teologo del potere papale e i suoi rapporti col cardinalato nel secolo XV. Teodoro De’ Lelli Vescovo di Feltre e Treviso: 1427-1466, (Belluno, Tipografia Silvio Benetta, 1948). Il cardinal Pietro Parente (1891-1986) e Monsignor Antonio Piolanti (in Dizionario di Teologia dommatica, Roma, Studium, IV ed. 1957, p. 84, voce Conciliarismo; V ed. Proceno – Viterbo, Effedieffe, 2018) hanno definito il De’ Lelli “uno dei pochi difensori del Primato pontificio nel secolo XV” anche contro le pretese di una parte del Cardinalato, che riteneva di essere successore degli Apostoli e di poter condizionare il Papa.
Vittorio Mondello
Monsignor Mondello, ora Arcivescovo-emerito di Reggio Calabria, nella sua brillante Tesi di Laurea discussa nel 1963 presso l’Università Gregoriana, che meritò di essere pubblicata a Messina nel 1965 (La dottrina del Gaetano sul Romano Pontefice, Messina, Istituto Arti Grafiche di Sicilia, 1965), spiega che l’ipotesi della possibilità del Papa eretico deriva dal Decreto di Graziano (dist. XL, cap. 6, col. 146) composto tra il 1140 e il 1150, in cui si trova riportato un frammento creduto erroneamente di S. Bonifacio († 5 giugno 754), un monaco benedettino dell’Exeter in Inghilterra inviato da papa Gregorio II ad evangelizzare la Germania, consacrato arcivescovo di Magonza e martirizzato dai Frisoni, che è considerato l’apostolo della Germania e il cui corpo riposa a Fulda. Questo frammento si intitola “Si Papa” ed esprime la dottrina secondo cui “a nemine est iudicandus, nisi deprehendatur a Fide devius / il Papa non può essere giudicato da nessuna autorità umana, tranne che sia caduto in eresia”.
Mons. Mondello scrive: “Graziano inserisce nel suo Decreto un frammento, creduto di S. Bonifacio Arcivescovo di Magonza, nel quale si dice che il Papa può essere giudicato dal Concilio in caso di eresia. […]. Il cardinale Deusdedit († 1100 c.ca) l’ha inserito nella sua Collezione canonica, sotto il Pontificato di Vittorio II (1055-1057). Di qui è passato nelle raccolte giuridiche di S. Ivo di Chartes (1040-1115) dalle quali Graziano lo ha ripreso ritenendolo autentico[1]” (V. Mondello, La dottrina sul Romano Pontefice, cit., p. 24 e p. 164).
Secondo tale teoria, fondata su questo canone spurio del Decreto di Graziano, il Concilio ecumenico “imperfetto”, ossia l’Episcopato senza il Papa sarebbe superiore al Sommo Pontefice. Quindi il Papa potrebbe essere giudicato dal Concilio ecumenico “imperfetto” in caso di eresia e poi deposto[2]. È per questo motivo che il CIC del 1917 (e anche quello del 1983) non ha ripreso tale canone “Si Papa” del Decreto di Graziano ed ha insistito sul principio secondo cui “la Prima Sede non è giudicata da nessuno”, altrimenti non sarebbe la “prima” Sede, ma la “seconda”, dopo l’Episcopato o il Concilio imperfetto (cfr. A. Villien – J. de Ghellinck, Dictionnaire de Théologie Catholique, vol. VI, coll. 1727 ss., voce “Gratien”).
Antonio Vellico
Secondo l’ottimo Manuale di Ecclesiologia (molto apprezzato dal Cardinal Pietro Parente) di Monsignor Antonio Vellico “a partire da questo Decreto spurio, attribuito erroneamente a San Bonifacio e ripreso come tale da Graziano, i teologi medievali e controriformistici hanno ritenuto possibile l’ipotesi e non la certezza del Papa eretico. Da qui si sono divisi nel discettare come risolvere la questione di un Papa eventualmente caduto in eresia come persona privata” (cfr. A. M. Vellico, De Ecclesia Christi, Roma, 1940, p. 395, n. 557, nella nota 560 vi è un’amplia bibliografia).
Alberto Pighi
Anche il famoso teologo del XV secolo Albert Pigge detto Pighi[3] (1490-1542) nel suo Hierarchiae Ecclesiasticae assertio (lib. IV, cap. 8, fol. 76) esprimeva i suoi forti dubbi intorno all’autenticità del canone 6 “Si Papa” attribuito a Graziano (cfr. don Pacifico Massi, Magistero infallibile del Papa nella teologia di Giovanni da Torquemada, Torino, Marietti, 1957, pp. 117-119).
Pacifico Massi
Don Massi nel suo libro Magistero infallibile del Papa nella teologia di Giovanni da Torquemada (Torino, Marietti, 1957) sostiene che l’opinione della possibilità del Papa eretico come dottore privato “trae la sua lontana origine dal Decreto di Graziano (Si Papa, pars I, dist. XL, canon 6) attribuito erroneamente a San Bonifacio, arcivescovo di Magonza” e che “da questo canone dipese tutto il coro unanime dei canonisti medievali che non dubitarono affatto della possibilità di un Papa eretico” (cit., p. 118).
Pietro Ballerini
Don Pietro Ballerini (1698-1769) è stato un famoso teologo di Verona, che ha scritto due opere sul Primato del Papa (De vi ac ratione primatus Romanorum Pontificum, Verona, 1766) e sui rapporti tra Papa e Concilio ecumenico (De Potestate ecclesiastica Summorum Pontificum et Conciliorum generalium, Verona, 1765; II ed., Roma, De Propaganda Fide, 1850)[4].
Secondo don Ballerini (cfr. Tarcisio Facchini, Il Papato principio di unità e Pietro Ballerini di Verona, Padova, Il Messaggero di S. Antonio, 1950), se l’Episcopato potesse giudicare con autorità giuridica e deporre il Papa, il Primato di Giurisdizione dato da Cristo a Pietro e ai suoi successori (i Papi) non sarebbe sufficientemente “Primato”, ossia “supremazia, superiorità, predominio, prevalenza e principato”, ma sarebbe piuttosto “Secondariato”, cioè “subalternità, inferiorità, secondarietà e marginalità”. Ora ciò equivale a dir che Cristo avrebbe dato, con molta solennità (cfr. Mt., XVI, 18), un potere inefficace e “deficiente” a Pietro e ai suoi successori.
Dal 1870 è un Dogma di fede rivelata e definita che Pietro e il Papa come suo successore hanno ricevuto da Cristo un’autorità di Giurisdizione “piena, suprema, universale, immediata o diretta e ordinaria” (Concilio Vaticano I, DB, 1831), non soggetta a nessun’altra autorità umana, neppure all’Episcopato o al Collegio cardinalizio, ma solo a Dio del quale il Papa fa le veci e del quale deve trasmettere il Deposito della fede e dei costumi come gli è stato consegnato. Questo è l’unico limite che il Papa non può valicare. Egli non può cambiare la fede e la morale divina, ma la deve custodire inalterata e tramandare incorrotta sino alla fine dei tempi (P. Ballerini, De vi ac ratione primatus Romanorum Pontificum, Verona, 1766, cap. XIV, n. 26).
Juan de Torquemada
Il cardinale Torquemada (1388-1468[5]) insegna che le azioni del Papa sono riservate soltanto al giudizio autoritativo e giurisdizionale di Dio (Summa de Ecclesia, II, 94-96, f. 229v-232r, Colonia, 1480) poiché il suo unico superiore è Cristo. Gli uomini, compresi i Vescovi, possono emettere solamente un giudizio privato o “dottorale” riguardo al Papa, ossia una ammonizione e non una condanna giuridica (Torquemada, Summa de Ecclesia, II, 97-103, f. 232-244).
Tuttavia il Papa è il Vicario di Cristo e non può mutare l’autorità che Gesù gli ha data come se il Papa fosse il Capo di Cristo (Torquemada, Summa de Eccl., III, 50; II, 104, f. 244-245r; San Tommaso d’Aquino, S. Th., II-II, q. 64, a. 5, ad 2um; q. 67, a. 1, ad 2um; In IV Sent., dist. 2, qq. 1-4, qcl. 4c; dist. 4, q. 3, a. 3, qcl. 4c; dist. 5, q. 1, qcl. 1c; dist. 7, q. 3, qcl. 1). Il Pontefice Romano non può pubblicare nuovi articoli di fede, abrogare quelli esistenti, istituire nuovi sacramenti, perché tutto ciò rientra nella potestas excellentiae dovuta solo a Cristo in quanto Dio, mentre il Papa è il Suo Vicario e non può, perciò, contraddire le leggi di Cristo: “Il Sommo Pontefice non può far leggi, canoni, o stabilire alcunché contro la divina Scrittura, la dottrina del Vangelo” (Pacifico Massi, Il Magistero infallibile del Papa nella teologia di Giovanni da Torquemada, Torino, Marietti, 1957, p. 55). Perciò obbedire ai voleri di papa Bergoglio che sono in contrasto con la Legge di Dio (cfr. Amoris laetitia) non sarebbe virtù, ma peccato di Servilismo.
Padre Reginaldo Garrigou-Lagrange citando la frase di S. Tommaso d’Aquino (1224-1274): “L’obbedienza è perfetta quando ci si sottomette nelle cose permesse; sarebbe indiscreta qualora portasse l’anima a sottomettersi nelle cose illecite” (S. Th., II-II, q. 104, a. 5, ad 3), insegna che “l’obbedienza deve essere cieca; basta essere certi che l’ordine datoci non è contrario alla Legge divina, né colpevole, né contrario all’ordine espresso da un autorità più alta” (R. Garrigou-Lagrange, Vita spirituale, Roma, Città Nuova, 1965, p. 163; II ed. Proceno – Viterbo, Effedieffe, 2019).
Il Papa è soggetto di un potere ministeriale, ossia agisce come ministro e Vicario di Cristo, non è la regola ultima e assoluta della fede, dei costumi e del diritto, ma è subordinato alla Legge e alla Rivelazione divina come pure al Magistero pontificio infallibile o costante (Pio IX, Tuas libenter, 1863) della Chiesa (Torquemada, Summa de Ecclesia, III, 51, f. 337; 57, f. 343). È per questo motivo che si può e si deve resistere alle “novità” di papa Bergoglio.
Tuttavia il Torquemada ricorda che il Papa come persona privata è soggetto alla correzione fraterna, ma, se la respinge, non può essere punito o deposto essendo il Capo della Chiesa e il Vicario di Cristo; potrebbe essere punito solo dal supremo Tribunale divino, al quale un giorno dovrà, comunque, reddere rationem (Torquemada, Summa de Eccl., II, 98, f. 234v-235r).
Salvatore Vacca
Per una buona disamina del Decreto di Graziano si può leggere l’interessantissimo e documentatissimo libro del padre Cappuccino Salvatore Vacca, Prima Sedes a nemine iudicatur (Roma, Gregoriana, 1993, cap. XXI, Il Decreto di Graziano – 1141, pp. 249-254). Padre Salvatore Vacca cita i canoni o capitoli (VII, IX) della distinzione XXI del Decreto di Graziano. Molto interessante è il can. VII in cui si riferisce che papa Marcellino (296-304) «fu costretto dai pagani ad entrare in un loro tempio e a sacrificare incenso. Per questo motivo si riunì un Concilio particolare di Vescovi, durante il quale, dopo avere fatto un’istruttoria, lo stesso Pontefice dichiarò di avere fatto ciò di cui era accusato. Tuttavia nessuno dei Vescovi osò proferire una sentenza giuridica di condanna, ma gli dicevano: “con la tua bocca giudica la tua causa e non con un nostro giudizio: la prima Sede non può essere giudicata da nessuno”». Anche il canone IX è interessantissimo: in esso si narra che «alcuni Vescovi egiziani, con Diòscoro Patriarca di Alessandria d’Egitto (444-451), condannarono a Nicea papa S. Leone Magno (440-461) nel 451, allora il III Concilio di Calcedonia (451) condannò Diòscoro e gli altri Vescovi e li depose non come eretici filo-eutichiani e monofisisti (in Cristo vi è una sola natura mista di divinità e umanità), ma perché hanno osato condannare e scomunicare il Papa» (cit., p. 250).
Ora «Graziano, per fondare il principio sulla ingiudicabilità autoritativa e giuridica del Papa, a differenza della tradizione canonistica precedente […] ha lasciato inconcusso il principio Prima Sedes a nemine iudicatur. Tuttavia, ha trascritto parzialmente il Fragmentum A (174-178) di Umberto di Silva Candida. Egli raccoglie così nel suo Decreto le due tradizioni giuridiche contrastanti, che sono state compresenti nella Chiesa: la prima, sostenuta dagli apocrifi simmachiani [papa San Simmaco (498-514) sottoposto al giudizio del Concilio particolare detto palmare nell’atrio della basilica di San Pietro in Vaticano dall’imperatore Teodorico nel 501. Nel corso della controversia furono stilati numerosi scritti polemici, fra cui gli apocrifi simmachiani, redatti dai sostenitori di papa Simmaco, che emanò l’assioma Summa Sedes a nemine iudicatur ndr], afferma che il Papa non può essere giudicato da nessuno; la seconda ritiene che, in caso di eresia, il Papa può essere ripreso. Dunque questa concezione si è tramandata sino al secolo XII. […]. Il Papa non può essere giudicato autoritativamente da nessuno, mentre egli può giudicare tutti; ma deve essere ripreso e ammonito solo qualora si allontanasse dalla fede. Da ciò deriva l’obbligo di pregare per lui poiché dalla sua incolumità dipende la salvezza dei fedeli» (S. Vacca, Prima Sedes a nemine iudicatur, cit., p. 253-254).
Padre Salvatore Vacca conclude: “Anche nel caso del Papa eretico si affermava il principio Prima Sedes a nemine iudicatur e ci si rifaceva alla storia di papa Marcellino (296-304) che, malgrado avesse deviato dalla fede, non era stato condannato dall’assemblea conciliare e poi è morto martire. In quell’occasione, il Pontefice, caduto apertamente in errore, non era tenuto ad essere sottoposto ad una sentenza giuridica conciliare[6]” (cit., p. 264).
Concilio Vaticano I
Il Concilio Vaticano I (IV sessione, 18 luglio 1870, Costituzione dogmatica Pastor aeternus) ha stabilito la definizione dogmatica circa il principio della ingiudicabilità giuridica del Papa dall’Episcopato: “Insegniamo e dichiariamo che secondo il diritto divino del Primato papale, il Romano Pontefice è il Giudice supremo di tutti i fedeli […]. Invece nessuno potrà giudicare autoritativamente un pronunciamento della Sede Apostolica, della quale non esiste autorità maggiore. Quindi chi afferma essere lecito appellarsi contro le sentenze dei Romani Pontefici al Concilio ecumenico, come ad un’autorità superiore al Sommo Pontefice, è lontano dal retto sentiero della verità” (DS, 3063-3064).
Diritto Canonico
Il CIC del 1917, al canone 1556, riprendendo la definizione dogmatica del Vaticano I ha stabilito il principio: “Prima Sedes a nemine iudicatur”, ripreso tale e quale anche dal CIC del 1983, canone 1404.
Tommaso de Vio Detto Gaetano
Secondo il cardinal Tommaso de Vio, detto il Cajetanus (1468-1533), il Concilio senza il Papa rappresenterebbe solo le pecore senza il pastore. Ora Pietro è stato istituito da Cristo unico Pastore a cui è affidato l’unico ovile che è la Chiesa (Cajetanus, Tractatus de Comparatione Auctoritatis Papae et Concilii, Roma, 12-X-1511, ediz. Pollet, Roma, Collegio Angelicum, 1936, cap. VII, p. 49, n. 85). La Chiesa (l’Episcopato) quindi non è al di sopra del Papa, ma sotto il Papa come l’ovile e il gregge sono sotto il pastore. Se il Concilio, i Vescovi, i Chierici e i fedeli, invece, pretendessero di essere non gregge ma Pastore, almeno de facto, non sarebbero il Pastore scelto da Cristo, che è Pietro, ma un pastore “abusivo” o un lupo travestito da pastore (Cajetanus, Tractatus de Comparatione, cit., cap. VII, p. 49, n. 86).
Domingo Bañez
L’eminente teologo domenicano Domingo Bañez (1528-1604), commentando la Somma Teologica dell’Aquinate (In IIam-IIae, q. 1, a. 10) e riprendendo l’ipotesi del suo confratello il cardinal Tommaso de Vio detto il Gaetano (De comparatione auctoritatis Papae et Concilii, Roma, Angelicum, 1936, ed. a cura di Vincent Pollet, cc. 18-19), spiega che, se, per pura ipotesi investigativa, il Papa cadesse in eresia, resterebbe Papa. Infatti la mancanza della grazia santificante lo separerebbe dall’anima della Chiesa e la mancanza di fede dal corpo di essa, ma la Giurisdizione visibile del Pontefice romano non ne verrebbe scalfita poiché essa riguarda il governo visibile della Chiesa, che è una Società visibile e non può essere privata dell’autorità visibile che la governa a motivo della mancanza di grazia o di fede, che sono abiti soprannaturali invisibili.
Quindi, secondo il Bañez (e il Gaetano alla scuola di S. Tommaso[7]) il Papa (ipoteticamente) eretico non sarebbe membro vivo della Chiesa per mancanza di grazia, non farebbe più parte del corpo della Chiesa per errore contro la fede, ma ne sarebbe Capo visibile in atto quanto al governo o alla Giurisdizione: “Il Papa non è Capo della Chiesa in ragione della santità o della fede perché non è così che può governare i membri della Chiesa, ma è Capo di essa in ragione dell’ufficio ministeriale, che lo rende atto a dirigere e governare la Chiesa mediante il governo esterno e visibile tramite la Gerarchia ecclesiastica, che è visibile e palpabile. Quindi secondo l’influsso spirituale della grazia e della fede non è membro della Chiesa di Cristo, se non le ha; invece secondo il potere di governare e dirigere la Chiesa ne è il Capo visibile in atto” (In IIam-IIae, q. 1, a. 10, Venezia, 1587, coll. 194-196).
Charles-René Billuart
Il Billuart (1685-1757) nel suo De Incarnatione (dissert. IX, a. II, § 2, obiez. 2) riprende la tesi del Bañez e insegna che “il capo governa e il membro riceve la vita della grazia. Quindi, se il Papa cadesse in eresia, manterrebbe ancora la Giurisdizione con la quale governerebbe la Chiesa, ma non riceverebbe più l’influsso della grazia santificante e della fede da Cristo Capo invisibile della Chiesa e dunque non sarebbe membro di Cristo e della Chiesa. Ora in un corpo fisico chi non è membro fisico non può esserne capo fisico, ma in un corpo morale o in una società la testa morale può sussistere senza essere membro morale di essa. Infatti un corpo fisico senza vita non sussiste e un capo fisico morto non governa il corpo fisico, mentre il capo morale di una società o corpo morale lo governa anche senza la vita spirituale o la fede” (cfr. Ch.-R. Billuart, Cursus theologiae, III pars, Venezia, 1787, pp. 66; II-II pars, Brescia, 1838, pp. 33-34, 123 e 125).
Reginaldo Garrigou-Lagrange
Recentemente anche uno dei più grandi teologi del Novecento, padre Reginaldo Garrigou-Lagrange (1877-1964), nel suo trattato De Christo Salvatore (Torino, Marietti, 1946, p. 232), commentando San Tommaso (S. Th., III, qq. 1-90) e riprendendo la dottrina dei due Dottori domenicani controriformistici citati sopra (Gaetano e Bañez), specifica che un Papa (ipoteticamente) eretico occulto resterebbe membro della Chiesa in potenza, ma non in atto, e manterrebbe la Giurisdizione tramite la quale governa visibilmente la Chiesa. L’eretico pubblico invece, non sarebbe più membro della Chiesa neppure in potenza, come insegna il Bañez, ma manterrebbe il governo visibile della Chiesa. Quindi è pacifico per la sana e la più alta teologia della prima, seconda e terza Scolastica (S. Tommaso, Gaetano, Bañez e Garrigou-Lagrange) che, ammesso e non concesso che il Papa cada in eresia, manterrebbe egualmente la Giurisdizione e resterebbe Capo della Chiesa, pur cessando di esserne membro.
Se si trattasse di una testa fisica ciò sarebbe impossibile, ma è possibile se si tratta di un Capo morale, ossia del Vicario visibile di Cristo invisibile asceso in Cielo.
La ragione è che la testa fisica di un corpo non può influire e comandare i membri del suo corpo, se ne viene separata fisicamente, non ricevendo più la vita dall’anima, separata dal suo capo e dal suo corpo (per esempio Tizio viene decapitato e muore, la sua anima lascia il suo corpo e la sua testa non ne dirige più, tramite il cervello, tutti gli organi); mentre un Capo morale di una Società o di un ente morale (temporale come lo Stato, o spirituale come la Chiesa) può esercitare la Giurisdizione sull’ente morale anche se è separato, per l’errore contro la fede o per il peccato, dalla Chiesa[8] e dall’influsso vitale interno e soprannaturale di Cristo. Ciò, pur essendo anormale ed eccezionale, è possibile.
S. Tommaso d’Aquino insegna: “il cattivo prelato può essere corretto dall’inferiore che ricorre al superiore denunciandolo, e se non ha un superiore [come nel caso del Papa], ricorra a Dio affinché lo corregga o lo tolga dalla faccia della terra” (IV Sent., dist. 19, q. 2, a. 2, qcl. 3, ad 2). Tuttavia non si può giudicare il Papa e deporlo dal Papato: “Prima Sedes a nemine judicatur”.
Conclusione
Giustamente don Pacifico Massi (Il Magistero infallibile del Papa nella teologia di Giovanni da Torquemada, cit., p. 125) nota che “le dottrine contrarie al Primato pontificio sono state originate dall’istinto di conservazione, operante anche nel corpo della Chiesa come in ogni ente vivente, contro l’eventualità di un Papa indegno, che conducesse la Chiesa alla rovina. Anche Juan de Torquemada sentì questo istinto, ma seppe conservare un sano equilibrio che non gli consentì di recedere dai princìpi, e neppure gli permise di tacere di fronte ad eventuali errori passati o ipoteticamente futuri dei Papi in un’acquiescenza passiva e colpevole”.
Oggi si ripropongono queste varie soluzioni di fronte alla situazione disastrosa in cui versa l’ambiente ecclesiale, specialmente durante il Pontificato di Francesco. Infatti ai nostri giorni 1°) c’è chi ripropone la teoria conciliarista e vorrebbe far deporre il Papa, in quanto eretico, dall’Episcopato; 2°) chi asserisce che bisogna accettare i Decreti del Concilio Vaticano II obbligatoriamente anche se sono solamente pastorali, come pure l’insegnamento puramente “esortativo” di Francesco (cfr. Esortazione Amoris laetitia, 19 marzo 2016); 3°) infine chi, come i Dottori scolastici citati, afferma la vera dottrina cattolica, evitando i due errori per eccesso (servilismo) e per difetto (Conciliarismo) come i due burroni, che circondano la vetta della montagna sulla quale si trova la vera soluzione “in medio et in culmine altitudinis et non mediocritatis / nel giusto mezzo di altezza e non di mediocrità” (R. Garrigou-Lagrange, De Revelatione, Roma, Ferrari, 1918).
La sopportazione, quindi, non è l’unico rimedio. Infatti San Tommaso d’Aquino insegna che “il cattivo prelato può essere corretto dall’inferiore che ricorre al superiore denunciandolo, e se non ha un superiore [come nel caso del Papa, ndr], ricorra a Dio affinché lo corregga o lo tolga dalla faccia della terra” (IV Sent., dist. 19, q. 2, a. 2, qcl. 3, ad 2).
Certamente è necessario evitare l’errore (per eccesso di “obbedienza” indiscreta) che porta all’appiattimento o al servilismo dei fedeli, dei Vescovi e dei Cardinali nei confronti di un Papa, che oltrepassa i suoi poteri, i quali sono limitati dal Diritto e dalla Rivelazione divini. Il Profeta li chiama “cani muti incapaci di abbaiare” (Is., LVI, 10). In questo caso è lecito e doveroso ammonire il Papa dell’errore o dell’abuso di potere che sta compiendo e abbaiare come Domini canes (come fece San Paolo con San Pietro ad Antiochia, Gal., II, 11-14; At., XV, 13-21[9]) e guardare in faccia la triste realtà, senza nascondere la testa nella sabbia come fa lo struzzo.
Come scriveva il Gaetano (Apologia de comparata auctoritate Papae et Concilii, Roma, Angelicum ed. Pollet, 1936, p. 112 ss.), citando il De regimine principum dell’Angelico(lib. I, cap. V-VI), il rimedio ad un male così grande come “un Papa scellerato” è la preghiera e il ricorso all’onnipotente assistenza divina su Pietro, che Gesù ha promesso solennemente. Infatti il Dottore Comune insegna che normalmente i più propensi a rivoltarsi contro il tiranno temporale sono i “discoli”, mentre le persone giudiziose riescono a pazientare finché è possibile e solo come extrema ratio ricorrono alla “rivolta”. Quindi, il Cajetanus conclude che se occorre aver molta pazienza con il tiranno temporale e solo eccezionalmente si può ricorrere alla rivolta armata e al tirannicidio, nel caso del Papa indegno o “criminale” (V. Mondello, La dottrina del Gaetano sul Romano Pontefice, Messina, Arti Grafiche di Sicilia, 1965, p. 65) non solo non è mai lecito il “papicidio” e la rivolta armata, ma neppure la sua deposizione da parte del Concilio, che è inferiore al Pontefice Romano e quindi non lo può inquisire giuridicamente e deporre. Quindi si deve invitare a pregare per il “Pontefice scellerato affinché Dio gli apra gli occhi o glieli “chiuda”. “Oremus pro Pontifice nostro Francisco…”.
Comunque lo stato in cui si trova la Gerarchia cattolica oggi non lascia ben sperare. Il male prodotto dal Vaticano II è talmente profondo, universale e preternaturale che solo Dio con la sua Onnipotenza può mettervi rimedio.
In quest’ora di agonia dell’ambiente ecclesiale – prodotta dall’azione preternaturalmente diabolica, che si è servita della giudeo/massoneria quale suo strumento principale, come quando Gesù nel Getsemani, il Giovedì Santo, disse ai Giudei che erano venuti a prenderlo: “Questa è l’ora vostra [del Giudaismo rabbinico/talmudico, ndr] e del potere delle tenebre [le forze infernali, ndr]” (Lc., XXII, 53) – cui seguirà immancabilmente la sua risurrezione gloriosa e trionfante (come avvenne dopo la Passione e Morte di Gesù, di cui la Chiesa è la continuazione nella storia)[10] occorre 1°) mantenere la dottrina sempre insegnata dalla Chiesa e 2°) evitare gli errori a) per difetto (Conciliarismo), che diminuiscono l’autorità del Primato papale; b) per eccesso (Servilismo), che ritengono il Papa sempre infallibile anche quando rinuncia all’assistenza infallibile dello Spirito Santo, non definendo dogmaticamente e non obbligando a credere per la salvezza dell’anima (come è avvenuto nel Concilio Vaticano II); infine 3°) oggi bisogna continuare a fare ciò che la Chiesa ha sempre fatto (S. Vincenzo da Lerino, Commonitorium, III, 15) evitando di sbandare “a destra” o “a sinistra.
Noi fedeli e l’Episcopato che ha mantenuto la fede possiamo soltanto ammonire, pregare e far penitenza, insegnare la sana dottrina e le retta morale, amministrare e ricevere i Sacramenti senza illuderci di poter, umanamente, rimettere in piedi un mondo e un ambiente ecclesiale che sono diventati peggio di Sodoma e Gomorra. Non è questo un lavoro che possano svolgere le forze della natura umana, ma esso richiede l’intervento di Dio. Exsurge Domine! A noi resta la pazienza, “a Dio la vendetta” (Deut., XXXII, 35 e 41).
__________________________________
[1] Per la questione del canone 6 “Si Papa” del Decretum Gratiani cfr. anche E. Dublanchy, in D. Th. C., vol. VII, coll. 1714-1717, voce “Infallibilité du Pape”; V. Martin, Les origines du gallicanisme, Parigi, 1939, 2 voll., I vol., cap. I, pp. 12-13.
[2] Cfr. F. Roberti – A. Van Hove – A. Stickler, Graziano. Testi e studi camaldolesi, Roma, 1949.
[3] Albert Pigge nacque in Olanda a Kampen (donde l’appellativo di Campensis), studiò a Lovanio ove ebbe per maestro Adriano Florent, il futuro papa Adriano VI. Cfr. E. Amann in Dictionnaire de Théologie Catholique, Parigi, anno 1935, tomo XII, coll. 2094-2914, voce “Pigge”; Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, 1952, vol. IX, coll. 1462-1463, voce “Pigghe, Alberto” a cura di Danilo Catarzi.
[4] Cfr. Celestino Testore, in Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, 1949, vol. II, coll. 751-752, voce “Ballerini Pietro”.
[5] Cfr. Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, vol. XII, 1954, coll. 330-331, voce “Torquemada, Juan de” a cura di Alfonso D’Amato.
[6] Per la storia di papa Marcellino cfr. Enciclopedia dei Papi, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2000, I vol., pp. 303-307, a cura di A. Di Bernardino, voce “Marcellino, santo”.
[7] III Sent., d. 25, q. 1, a. 2, ad 5; S. Th., II-II, q. 14, a. 2, arg. 4; II-II, q. 1, a. 10; II-II, q. 10, a. 5, ad 3; II-II, q. 1, a. 7, arg. 2; II-II, q. 2, a. 6, ad 3; II-II, q. 1, a. 9, sed contra.
[8] Giovanni Hus (1369-1415) riteneva, come i Donatisti, che i sacerdoti privi della grazia santificante non conferiscono i Sacramenti validamente (DS, 1208). Egli estendeva questo principio anche al potere che riguarda il governo o la Giurisdizione della Chiesa. In breve, secondo Hus, un Papa che non segue S. Pietro nei buoni costumi e nella confessione della fede, non è Papa, successore di Pietro, ma è vicario di Giuda Iscariota (DS, 1212-1213); se il Papa è cattivo o infedele, allora, al pari di Giuda, è un demonio, un ladro, destinato all’eterna rovina, e non è Capo di una Santa Chiesa Militante, non essendo neppure membro di questa (DS, 1220). Secondo Hus ciò vale per tutti i Cardinali e i Vescovi ed anche per i titolari dei poteri civili: “nessuno è pubblica autorità civile sin da che è in stato di peccato mortale” (DS, 1230). Cfr. G. Perini, I Sacramenti, Bologna, ESD, 1999, II vol., Battesimo, Confermazione, Eucarestia, pp. 87-88; Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, 1951, vol. VI, coll. 1513-1516, voce “Hus, Jan”, a cura di Arnaldo Maria Lanz.
[9] Secondo il Torquemada Pietro ad Antiochia non definì alcuna dottrina intorno alle osservanze giudaiche e non peccò contro la fede, ma errò quanto al modo di agire, commettendo un peccato veniale di fragilità di “rispetto umano” o “timor mundanus”, essendo confermato in grazia non poteva peccare mortalmente e neppure venialmente di proposito deliberato (cfr. San Tommaso d’Aquino, S. Th. I-II, q. 103, a. 4). Inoltre le parole di San Paolo non indicano uno spirito di ribellione a Pietro, ma di correzione fraterna poiché “Petrus reprehensibilis erat” ed accettò la correzione fraterna di Paolo (cfr. Torquemada, Summa de Ecclesia, II, 98, f. 235; San Tommaso d’Aquino, Ad Galatas, cap. III, lect. 7-8).
[10] Cfr. Rom., XII, 4-6; I Cor., XII, 12-27; Ef., IV, 4.
16 commenti:
Vienna, il Card. Schonborn per l'ennesima volta ospiterà in Cattedrale un concerto pro LGBT.
https://www.lifesitenews.com/news/vienna-cardinal-schoenborn-to-host-blasphemous-pro-lgbt-benefit-concert-in-cathedral-again
Davanti a tanta ostinazione mi chiedo se il giudizio per loro non sia già avvenuto, l'impazzimento forse è già condanna manifesta alla perdizione. Forse.
https://cooperatores-veritatis.org/2018/04/10/paolo-iv-cum-ex-apostolatus-officio-infallibilita-papale/
Mi domando perché don Curzio non analizzi anche il testo, coperto da Magistero, di Paolo IV da me sopra linkato
Interessante, ma la vera questione da chiedersi e´se BXVI abbia effettivamente rinunciato al Papato e la conformita´ della sua Declaratio al §332.2 del CJC (rinuncia al ministerium e non al munus) e quindi la legittimita´ della convocazione del Conclave del 2013.
Inoltre la rinuncia (come l´accettazione)e´atto che si pone hic et nunc e non puo´ aver termine iniziale(la rinuncia effettiva andava fatta il 28 febbraio).
Infine il Papato essendo di divina istituzione e´ soggetto alla plenitudo potestatis?
E' evidente dalla risposta focalizzata vanamente sul decreto di Graziano di Don Curzio che Ferro canale ha colto nel segno.
L'impostore va dichiarato decaduto ipso facto per eresia e aposasia.
Questo non rimetterà a posto il disastro postconciliare ma il punto non è questo.
L'autodemolizione della Chiesa cattolica (libro online di Quirino Maestrello):
https://laveja.blogspot.com/2015/04/lautodemolizione-della-chiesa-cattolica_13.html
Cosa emerge dalla Bolla di Paolo IV, segnalata qui sopra da Josh
1. Il papa non può essere giudicato e tutti giudica ma "quando sia riconosciuto deviato dalla fede può essere redarguito e quanto maggiore è il pericolo tanto più diligentemente e in modo completo si deve provvedere".
2. Pene da imporre alla gerarchia "deviata dalla fede": "privazione ipso facto delle cariche ecclesiastiche" e sanzioni collegate. Nella gerarchia non c'è però il papa (Paolo IV fornisce un elenco di officia e munera, anche civili).
3. Deve esser severamente punito anche "il favoreggiamento delle eresie".
4. Se un vescovo, un cardinale o un Romano Pontefice "prima della sua promozione a cardinale od alla sua elevazione a Romano Pontefice avesse deviato dalla fede cattolica o fosse caduto in qualche eresia (o fosse incorso in uno scisma o abbia questo suscitato), sia nulla, non valida e senza alcun valore la sua promozione o elevazione [anche se legittima nella forma nè possa ritenersi convalidata dall'esercizio del governo e dell'amministrazioen della Chiesa].
5. Le persone "subordinate" possono non prestare obbedienza ad ecclesiastici rientranti nella fattispecie del par. 4 qui sopra. [La traduzione non mi sembra chiarissima nella parte iniziale, questo appare comunque il senso]. Vale sempre l'obbligo di obbedire ai pastori legittimi, che cioè non si siano macchiati in passato di deviazioni dalla fede, comunque articolate.
Notazioni veloci.
a. Il papa eretico può esser "redaguito" (pubblicamente) ma non giudicato con un processo regolare.
b. A lui non si applica la privazione ipso facto delle cariche ecclesiastiche, se ho ben afferrato.
c. Se ha professato eresie prima di essere eletto, l'elezione di un papa deve ("sia nulla") considerarsi nulla a tutti gli effetti e non convalidabile. (Questa norma è forse troppo dura?)
d. I fedeli e i subordinati in generale non hanno più l'obbligo di obbedire a ecclesiastici e anche a un papa che rientrino nelle fattispecie appena elencate.
La possibilità di giudicare e quindi deporre un papa per eresia manifesta non sembra potersi dedurre da questo documento di Paolo IV. Questa, almeno, è una prima impressione.
Il "giudizio" cui sottoporre il papa eretico sarebbe quindi soprattutto morale non giuridico
in senso specifico. Certo, se oggi l'episcopato in massa "redarguisse" pubblicamente papa Francesco per le sue eresie e apostasie, qualcosa muterebbe, no? Forse si ravvederebbe e muterebbe politica, magari solo per paura.
PP
Un studio sulla bolla di Paolo IV:
A. Sanmarchi, Il «sedevacantismo» e la bolla di Paolo IV «Cum ex apostolatus officio», pubblicato su Internet il 25/07/08
https://www.teorefilo.net/Sedevacantismo%20pdf.zip
E un'altro:
A. Sanmarchi, Ulteriori specificazioni contro il «sedevacantismo», pubblicato su Internet il 03/06/09
https://www.teorefilo.net/Sedevacantismo%20bis%20pdf.zip
Da quanto me ricordo, il primo conferma esattamente quello che ha scritto il caro P(rofessore)PP.
Il mio cuore l'ha deposto da tempo.
Voglio anche aggiungere che al di là della chiarissima posizione del Bellarmino, unico Dottore della Chiesa che abbia affrontato la questione sostenendo la decadenza ipso facto per eresia del sedente, la storia stessa concorda con lo studio di Ferro Canale riguardo la deponibilità di un papa indegno. Nel Sinodo di Sutri del 1046 si procedette infatti a deporre Benedetto IX che pure è regolarmente inserito nella successione apostolica e che fu deposto contro la sua volontà. Venne nominato papa Clemente II che riconfermò l'avvenuta deposizione di Benedetto IX che continuava a rivendicare il papato. Nonostante ciò Teofilatto ritornò papa dopo dopo che Clemente II morì e a quel punto l'imperatore si incazzò sul serio facendo nominare papa Damaso II che fu imposto con la forza delle armi e che scomunicò Benedetto IX al secolo Teofilatto III dei Tuscolo che non aveva alcuna intenzione di lasciare il suo validdo papato. Se fosse vero che un losco figuro del genere non poteva essere deposto non sarebbe avvenuto, invece lo hanno deposto due volte, una col Sinodo di Sutri e un'altra con le truppe di Bonifacio di Canossa che dovette obbedire a Enrico III a cui ormai giravano forte le eliche.
Stranamente questo avvenimento storico non viene mai preso in considerazione e i cesaropapisti ne fanno una strana decurtazione storica selettiva.
Eppure rappresenta senza dubbio un esempio palese di deposizione dal papato tramite un sinodo di un papa validamente costituito tale ma risultato indegno. Il losco Bendetto IX è infatti stato valido papa ed inserito nella successione apostolica come 145° poi come 147° e infine come 150° papa di Santa Romana Chiesa, ma è anche stato deposto per ben due volte ed infine scomunicato.
San Pier Damiani durante il suo regolare regno da papa lo chiamava "ASINO" e non certo Santo Padre, altri epiteti del santo dottore della Chiesa verso l'indegno papato di Benedetto IX furono:
- "diavolo venuto dall'Inferno travestito da prete"
- "apostolo dell'Anticristo"
- "puzza del mondo"
- "vergogna dell'umanità"
ed altre amenità... chissà se il Santo Dottore della Chiesa pregava per l'anima sudicia di Teofilatto III dei conti di Tuscolo, magari si, ma questo non è il punto.
Don Nitoglia usa i sofismi come sempre onde sostenere la sua tesi dimostrata falsa dallo studio ottimo di Guido Ferro Canale.
Quanto alla bolla Papale di Paolo IV "Cum ex apostolatus officio" : 1) il Papa è sempre un Vescovo e quindi rientra negli elencati , infatti è il Vescovo di Roma 2) il papa va deposto secondo tale bolla, in quanto nullo "da considerare come mai incoronato, accettato ed altro" 3) la Bolla di Papa Paolo IV esamina le condizioni precedenti all'elezione, mentre lo studio del canonista esamina, per sua stessa affermazione, le cause di decadimento o dichiarazione postuma. 4) la Bolla Papale quindi afferma il caso non esaminato dal canonista, che cioè il papa fosse eretico prima della sua stessa elezione a Papa.5) In questo caso dichiara categoricamente, in modo vincolante ed assoluto, che va deposto in quanto mai assurto alla carica malgrado l'apparenza . Ovvero malgrado sia considerato Papa non lo è e quindi va tolto, mandato via, per la salute delle anime in primis che è il fine primario. 6) Ciò che va considerato nella Chiesa è il bene eterno delle anime, null'altro. Dio vuole che tutti si salvino. Ora sono ciechi che guidano ciechi e cadono tutti nel fosso.
si procedette infatti a deporre Benedetto IX che pure è regolarmente inserito nella successione apostolica e che fu deposto contro la sua volontà
Onestamente piacerebbe anche a me leggere una spiegazione di quei fatti. Se Benedetto IX fosse stato deposto irregolarmente, allora perché Clemente II è considerato papa? Oltretutto la sequenza di eventi in quegli anni è veramente caotica (nella lista ufficiale dei papi Benedetto IX compare tre volte, "a singhiozzo":
144 Giovanni XIX 19.IV.1024 ...1032 Romano dei conti di Tuscolo 11
145 Benedetto IX ...VIII o IX.1032 ...IX.1044 Teofilatto dei conti di Tuscolo 11
146 Silvestro III 13 o 20.I.1045 ...III.1045 Giovanni Romano 11
147 Benedetto IX 10.III.1045 1.V.1045 Teofilatto dei conti di Tuscolo 11
148 Gregorio VI 1.V.1045 20.XII.1046 Giovanni Graziano Romano 11
149 Clemente II 24.XII.1046 9.X.1047 Suitgero dei signori di Morsleben von Horneburg Sassonia 11
150 Benedetto IX ...X.1047 ... VIII.1048 Teofilatto dei conti di Tuscolo 11
151 Damaso II 17.VII.1048 9.VIII.1048 Poppone Tirolo 11
http://www.vatican.va/content/vatican/it/holy-father.html
https://cooperatores-veritatis.org/2018/04/10/paolo-iv-cum-ex-apostolatus-officio-infallibilita-papale/
Il punto 6 della Bolla di Papa Paolo IV recita : ..lo stesso Romano Pontefice che prima della sua elezione a cardinale o sua elevazione a Romano Pontefice avesse deviato dalla fede (i documenti in merito non mancano oggi nel caso)…..sia NULLA, NON VALIDA e SENZA ALCUN VALORE la sua elezione….per il fatto stesso e senza bisogno di dichiarazione…. facoltà nulla….
punto 7 : nessuna obbedienza dovuta se non al ...Romano Pontefice...subentrante (ai deviati)
Al punto 5, anche solo chi favorisce un deviato incorre nella scomunica ispo facto e non possono essere ammessi nei conclavi od elezioni di genere alcuno (il che elimina una grossa fetta della gerarchia).
Dunque l'obbedienza va solo ai Romani Pontefici successori di Pietro canonicamente eletti che non abbiano mai deviato, gli altri deviati vanno rimossi anche se Romani Pontefici,e pure con l'aiuto del braccio secolare qualora si rifiutino, lo dice chiaramente. Poi lo sottolinea all'inizio pure, e cioè che la lotta va condotta contro chi "tentano di scindere l'unità "(ciò oggi è).."affinché non possano continuare nel magistero d'errore" "..lo stesso Romano Pontefice deviato dalla fede possa essere redarguito (qui doveva essere un non deviato in precedenza però) e che …"come maggiore il pericolo..si deve provvedere..d'impedire che dei falsi profeti (gerarchia quindi)...possano irretire...innumerevoli popoli...affidati alle loro cure spirituali..nè accada di vedere nel LUOGO SANTO l'ABOMINIO….. Si rinnovano censure, pene e scomuniche in perpetuo, anche se in condizione primaziale .
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Benedetto_IX
Benedetto IX fu scomunicato per simonia e per non essersi presentato, ma mantenendo sempre la retta dottrina. Oggi la retta dottrina invece manco si vede!!!!!
Un ottimo commento alla Bolla "Cum ex apostolatus officio", alternativo a quello di A. Sanmarchi, è il seguente, traducibile automaticamente:
www.coetusinternationalisfidelium.blogspot.com/2009/11/bula-cum-ex-apostolatus-officio.html
Posta un commento