Peregrinatio Summorum Pontificum 2022

giovedì 17 dicembre 2015

Al via i nuovi processi per i matrimoni "falliti". Ma quanta confusione

La puntualizzazione che segue, sul rescritto papale del 7 dicembre [qui], nel quale si vieta il ricorso alla Rota romana "dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell’ingiustizia della decisione", è molto tecnica ma molto chiara, anche a dire di Sandro Magister che la pubblica oggi [qui]. "Il Vaticano prima tiene in vita e poi abroga l'efficiente sistema dei tribunali regionali introdotto in Italia da Pio XI. In pericolo anche il riconoscimento civile delle nuove sentenze. Le critiche di un canonista".
Vi ho trovato echi di una relazione ancor più ampia, dello stesso autore, sul Mitis judex, che ho avuto occasione di ascoltare in diretta nel corso del Convegno di Radio Spada - Confederazione Civiltà Cattolica, Roma - Divino Amore, il 28 novembre scorso: Dal divorzio al gender. Famiglie centrifugate e identità liquida: una dissoluzione dalle origine remote [qui], che spero poter pubblicare al più presto.

 Dal rimedio per divorziati al divorzio cattolico
Guido Ferro Canale

La riforma dei processi di nullità matrimoniale varata con il motu proprio "Mitis iudex" [qui] ha suscitato molte perplessità e una ridda di commenti critici; che io sappia, però, soltanto il professor Danilo Castellano, in un'intervista su questo sito, si è soffermato su una delle innovazioni a mio avviso più criticabili, ossia il nuovo canone 1675, secondo cui il giudice, prima di ammettere alla trattazione un giudizio di nullità, "deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale".

Dovrebbe essere piuttosto evidente che vi sono matrimoni falliti che non sono affatto nulli e, viceversa, matrimoni nulli che non falliscono (almeno per molto tempo). Subordinare l'avvio del processo, cioè dell'accertamento sulla validità del vincolo del matrimonio-atto, ad una condizione estrinseca come il fallimento del matrimonio-rapporto, equivale ad affermare che la Chiesa non ha interesse ad accertare la verità su un sacramento, a meno che non sia sopravvenuta una crisi irreversibile della coppia. Il che, sia detto per inciso, lascerebbe sprovvisti di tutela proprio i coniugi più coscienziosi – o scrupolosi – che, agitati da dubbi sulla validità del loro matrimonio, volessero vederli risolti dall'autorità ecclesiastica, senza però aver fatto “saltare” la loro unione. A tutto vantaggio, invece, di separati e divorziati che convivano, i quali, proprio in forza della nuova convivenza, ben potranno dirsi impossibilitati (almeno moralmente) a ristabilire quella di prima.

A dire il vero, un'interpretazione rigorosa e attenta ai diritti delle parti dovrebbe evitare simili effetti perniciosi, riducendo il can. 1675 ad un obbligo di informazione previa, che non comporterebbe l'inammissibilità o l'improcedibilità per mancanza di una previsione legale espressa (cfr. cann. 10 e 18). Tuttavia, è lecito dubitare della "mens legislatoris", dato che le "Regole procedurali" annesse al motu proprio riservano la nuova "investigatio praeiudicialis" a separati o divorziati che dubitano o sono certi della nullità del proprio matrimonio (n. 3) e, nel preambolo, assegna ai tribunali in materia matrimoniale il compito di rispondere ai fedeli che chiedono la verità sull'esistenza del vincolo “sui collapsi matrimonii”.

Ma, comunque sia, l'innovazione testé menzionata impallidisce rispetto al rescritto "ex audientia" del 7 dicembre, pubblicato l'11 successivo dal bollettino della sala stampa della Santa Sede.

In esso – che, pur denominato “rescritto”, presenta in realtà tutti i requisiti formali del breve, tranne forse il suggello dell'"anulus Piscatoris" – papa Jorge Mario Bergoglio ha voluto risolvere definitivamente il dubbio interpretativo sulla possibilità, per i vescovi italiani, di ricostituire i tribunali diocesani e, soprattutto, impartire disposizioni per un primo adeguamento alla riforma delle norme speciali della Rota romana.

Nel fare ciò, Francesco ha ripreso, rendendole stabili, alcune facoltà speciali accordate da Benedetto XVI, per un triennio, al decano della Rota stessa, con un rescritto "ex audientia" singolarmente emanato proprio l'11 febbraio 2013, il giorno della sua rinuncia al pontificato. Tale rescritto prevedeva tra l'altro, per quanto interessa in questa sede, il divieto di introdurre ricorsi per nuova proposizione di causa, se, divenuta esecutiva la sentenza di nullità, una delle parti avesse contratto nuovo matrimonio canonico.

La nuova proposizione di causa è il rimedio accordato dal diritto (can. 1644) contro le sentenze in materia di stato delle persone – quindi anche sullo stato libero o coniugato – non più impugnabili in altro modo, quando si danno nuove prove o nuovi argomenti,che rendono probabile la riforma della sentenza stessa (cfr. istruzione "Dignitas connubii", art. 292). Nel caso, quindi, avremmo una dichiarazione di nullità probabilmente sbagliata, che però non viene sottoposta a nuova verifica giudiziale, in virtù di un dato assolutamente estrinseco alla verità sul primo matrimonio, ossia la sopravvenienza del secondo. Il quale però – è evidente – sta o cade con la nullità del primo.

Questa previsione delle facoltà speciali è stata, perciò, vivamente criticata in dottrina, tra gli altri da Mons. Joaquin Llobell, uno dei massimi studiosi viventi del processo canonico, materia di cui è professore ordinario alla Pontificia Università della Santa Croce. Probabilmente per questo motivo non è stata ripresa dal "Mitis iudex", che, al nuovo can. 1681, conferma che la nuova proposizione di causa è sempre esperibile sul presupposto degli argomenti nuovi e gravi.

Il motu proprio, ci informa ora il rescritto del 7 dicembre, abroga o deroga "ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale", quindi, con la sua entrata in vigore, sarebbe caduta anche la preclusione in discorso; ma, presumibilmente su iniziativa del decano della Rota, essa è stata riproposta nel rescritto stesso, al punto 3, peraltro in una versione attenuata, si suppone per tener conto delle critiche ricevute. La nuova versione recita: "Dinanzi alla Rota romana non è ammesso il ricorso per la N.C.P. (Nova Causae Propositio), dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell’ingiustizia della decisione".

Anzitutto, chiariamo che il divieto, formalmente limitato alla Rota romana, in realtà è generale, perché la N.C.P. si propone al tribunale di terza istanza (cfr. il nuovo can. 1681), che, nella Chiesa latina, è appunto la Rota. Vi sono solo altri tre giudici competenti in pianta stabile per il terzo grado, e tutti per un ambito territoriale circoscritto: la Rota della nunziatura apostolica in Spagna (che giudica anche in quarto grado), il tribunale del primate di Ungheria e quello di Friburgo in Brisgovia; quindi, per un verso la generalità dei fedeli di rito latino è soggetta ai nuovi limiti posti alla N.C.P.; peraltro ci si può chiedere se essi non debbano estendersi anche a questi tribunali locali, dato che non ha senso né offrire maggiori possibilità di azione solo ai fedeli che ivi abbiano introdotto le proprie cause, né attribuire al tribunale del papa una competenza minore rispetto agli altri, né, infine, conculcare il diritto di appello – in questo caso, per N.C.P. – alla sede apostolica, che spetta ad ogni fedele in virtù del primato pontificio (cfr. can. 1417 §1). È vero, come osservava Mons. Llobell in sede di commento alle facoltà speciali, che le norme restrittive di diritti non possono essere estese dall'interprete a casi ivi non previsti (cfr. can. 18); tuttavia, la lettura restrittiva, in sé appropriata, porta ad esiti assurdi e, per giunta, contrastanti con un corollario del primato di giurisdizione del papa. Per quanto possa sembrare strano che si modifichi in dicembre – senza neanche dirlo esplicitamente – una norma riconfermata in agosto, sono dell'avviso che il rescritto, di fatto, modifichi il nuovo can. 1681, introducendo una regola di procedura valida per l'intera Chiesa latina, anche nei casi che potrebbero essere portati ad un giudice di terza istanza diverso dalla Rota.

Ciò detto, veniamo agli effetti della restrizione così introdotta.

Probabilmente, l'estensore materiale del rescritto ha creduto di aver trovato una formula idonea a superare le critiche formulate riguardo alla corrispondente facoltà speciale. Di fatto, tuttavia, ha peggiorato notevolmente la situazione. Se prima infatti si poteva pensare ad una disposizione di carattere eccezionale e transitorio, legata alla necessità di smaltire l'arretrato della Rota, ora ci troviamo di fronte ad una norma permanente. E anche il supposto miglioramento, che fa salvo il caso in cui "consti manifestamente dell’ingiustizia della decisione", crea molti più problemi di quelli che risolve. La formula impiegata, in effetti, è la stessa che il can. 1645 § 1 impiega per descrivere il presupposto della "restitutio in integrum"; e il successivo § 2 stabilisce tassativamente quali siano i casi di manifesta ingiustizia. Difficile non pensare che quest'elenco valga anche per la N.C.P., come modificata dal rescritto del 7 dicembre.

Senonché, dalla semplice lettura del can. 1645 § 2, è agevole desumere che difficilmente potrà rientrarvi il caso, in la verità non così raro, in cui una parte, in genere quella che ha chiesto e ottenuto la declaratoria di nullità, confessi di aver mentito e/o manovrato ingiustamente a tale scopo: non sembra che si tratti di dolo di una parte in danno dell'altra (n. 3), sia perché potrebbe esservi stata collusione di entrambe (o indifferenza dell'altro coniuge all'esito del giudizio canonico) sia perché, dal punto di vista spirituale, l'autore della frode processuale danneggia anzitutto sé stesso; di sicuro, poi, non ci troviamo in presenza di prove scoperte false (n. 1), perché la falsità era nota fin dall'inizio, almeno al ricorrente; e la sua dichiarazione confessoria, anche se redatta per iscritto, non si qualificherebbe certo come un documento “scoperto” dopo la sentenza (n. 2). Inoltre, le prove false debbono essere state assunte ad unico fondamento della decisione; il che lascia scoperti quei casi in cui sono state valutate decisive insieme con altri elementi, dimodoché la riforma della sentenza appaia probabile, ma non certa. Queste ipotesi sarebbero normalmente coperte dalla N.C.P., ma non lo sono in caso di "restitutio in integrum".

La differenza si spiega agevolmente: la "restitutio" non si applica mai alle sentenze di nullità matrimoniale, ma soltanto alle decisioni passate in giudicato; per questo i suoi presupposti sono più stringenti, perché è maggiore la stabilità dell'accertamento giudiziale pregresso.

A questo punto, ci si può chiedere se non si potrebbe evitare il vuoto di tutela supponendo che la N.C.P. resti possibile in tutti i casi di manifesta ingiustizia, anche se non inclusi nel can. 1645 § 2.

Ma a questa lettura è di ostacolo sia il tenore dello stesso § 2 (“Non si ritiene che consti palesemente l'ingiustizia, se non quando...”); sia il fatto che in linea di principio il rescritto pone un divieto e che, per questa via, si verrebbe ad ampliare un'eccezione (cfr. can. 18); sia, soprattutto, l'analogia innegabile, perché, anche se si desse per richiamato, anzi riprodotto, solo il can. 1645 § 1 (dunque il presupposto della manifesta ingiustizia), si dovrebbe comunque concludere che, se alla pronunzia "pro nullitate" è seguito un nuovo matrimonio canonico, essa ha acquisito la stabilità propria del giudicato (cfr. can. 1642 § 1); inevitabile, a questo punto, ammettere la N.C.P. nei soli casi previsti per la "restitutio".

Non si dice, beninteso, che la sentenza di nullità matrimoniale è passata in giudicato: ciò è escluso dal can. 1644, dal nuovo can. 1681 e anche dal fatto che si continui a parlare di N.C.P., anziché dichiarare semplicemente applicabile la "restitutio". Tuttavia, nel rescritto del 7 dicembre si accorda la stabilità caratteristica del giudicato alla situazione “sentenza di nullità più nuovo matrimonio canonico”. E questo è inaccettabile sotto ogni punto di vista.

In primo luogo, il giudicato consegue ad una vicenda interna al processo, l'esaurimento dei mezzi di impugnazione diversi dalla "restitutio" (cfr. can. 1642 § 1: “La cosa passata in giudicato gode della stabilità del diritto e non può essere direttamente impugnata se non a norma del can. 1645 § 1”). Mai lo si lega ad un evento estrinseco e sopravvenuto, quale è appunto il nuovo matrimonio. E neppure si può dire che esso determini la cessazione dell'interesse alla verità sul primo vincolo, perché è evidente che, se questo è valido, sono nulle le nuove nozze.

Non solo. Un ricorso ammissibile per N.C.P. getta, per definizione, un dubbio probabile sulla declaratoria di nullità. La certezza morale che correggeva il giudizio è venuta meno ed è tornata probabile la tesi "pro vinculo". E ciò significa che il coniuge che si è risposato si trova in probabile stato di adulterio. Fosse o non fosse in buona fede – potrebbe trattarsi anche della parte innocente rispetto all'inquinamento delle prove – qui si afferma che egli non ha diritto a una risposta su questo dubbio. E non ce l'ha perché il nuovo matrimonio canonico aggiunge un "quid pluris" di stabilità alla sentenza, per la cui revisione non basta più un semplice dubbio.

Ciò equivale a dire che la nuova unione è meritevole di tutela in sé stessa, senza neanche un riferimento all'eventuale buona fede dei suoi contraenti. Al punto di precludere l'accertamento della verità su quella precedente. E nonostante il potenziale carattere peccaminoso. Non è mai lecito compiere un'azione se si dubita che sia peccato, altrimenti l'accettazione del rischio equivale a commettere proprio il peccato che si teme sussista (perfino se di fatto non sussistesse: è il vero senso della regola per cui non bisogna mai agire contro la propria coscienza). Eppure, qui o si afferma il contrario, o si offre un modo nuovo di risolvere il dubbio.

Però, questa sorta di regola per cui “nel dubbio, si sta per le nuove nozze” equivale a negare o la dipendenza del secondo matrimonio dal primo, oppure, che è lo stesso, l'indissolubilità di questo. Di fatto, in effetti, si finisce per dire che la sentenza di nullità – se vi si aggiunge il nuovo matrimonio – non ha più efficacia dichiarativa, o di mero accertamento, ma costitutiva: rende nullo ciò che non lo era. Perché è passibile di revisione solo nei casi in cui lo sarebbe il giudicato, che "facit de albo nigrum, aequat quadrata rotundis et falsum mutat in verum".

All'apparire del "Mitis iudex", da più parti si è gridato al “divorzio cattolico”. Si tratta di un giudizio che non condivido, criticando, semmai, l'impostazione del giudizio di nullità come terapia per coppie in crisi e/o situazioni irregolari.

Ma ora, poco importa se in modo obliquo e per vie traverse, questa nuova logica è sfociata nell'esito da tanti auspicato e da tanti altri temuto: il nuovo matrimonio canonico, seppur indirettamente e non in tutti i casi, scioglie il precedente. Signore e signori, ecco a voi il divorzio cattolico.

14 commenti:

marius ha detto...

Praticamente non abbiamo più il matrimonio cattolico indissolubile come NSGC ha stabilito.
Ormai siamo come gli eretici orientali a cui manca uno dei 7 sacramenti.
Eppure, da quanto ho imparato da piccolo, questi sono i fondamenti della nostra fede, non un optional.

È inaudito. Mi domando come fanno i nostri prelati ad accettare supinamente una simile situazione. O a limitarsi a fare conferenze...
Ci si aspetta forse che il vdr proclami apertis verbis e in tono o solenne che d'ora innanzi è abolito il matrimonio cattolico tradizionalmente inteso? e che esso rimane una libera scelta di coloro che se la sentono o che hanno la fortuna di portarlo avanti?
Si aspetta forse ciò per reagire? Che ingenuità!

Quello che sta facendo Bergoglio non è una guerra frontale nel senso classico, del tipo come quando un aggressore dichiara guerra ad uno stato schierando il suo esercito, ma è un'opera di terrorismo dinamitardo con attentati mirati a questa e a quella struttura portante dell'Edificio, il tutto motivato come se fosse una picconatura necessaria per ricostruire un fantomatico autentico cristianesimo originale.

irina ha detto...

Pensare e mettere in atto tutte queste "stoltezze" non è opera di lui solo( che ormai ben conosciamo), qui sono legioni.

mic ha detto...

Ci sovviene l’Apostolo Paolo, che nella fedeltà a Pietro, non fu cieco, di fronte a quella che era una condizione di mero “errore materiale” a proposito di quel comportamento, per cui forse oggi lo si direbbe “ecumenico”, « quando si conformava ai costumi dei circoncisi stando con i giudeo-cristiani circoncisi e se ne discostava quando pregava coi cristiani incirconcisi provenienti dal gentilismo (Gal. II, 11,14) »

irina ha detto...

Non ho mai letto nè visto le trasposizioni cinematografiche dei libri di Dan Brown. Nonostante ciò, la realtà supera sempre la fantasia più audace.

marius ha detto...

@ «quando si conformava ai costumi dei circoncisi stando con i giudeo-cristiani circoncisi e se ne discostava quando pregava coi cristiani incirconcisi provenienti dal gentilismo (Gal. II, 11,14) »

Si potrebbe dire:
In fondo non faceva del male a nessuno. Anzi, era in pace con tutti. Era ...misericordioso: faceva sentire ognuno a proprio agio!

marius ha detto...
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
Rr ha detto...

So che questo è un blog serio, e non voglio buttarla in caciara, ma visto che il post è sul matrimonio, il cui fine era un tempo la procreazione e la continenza degli sposi, e visto che poco sopra si parlava di circoncisi e di incirconcisi, segnalo che all' Istituto Patristico Augustinianum, appena fuori le mura vaticane, si terra' in aprile il I World Congress of Aesthetic Gynecology, come segnalato da MiL e riportato da Esistenzialmente periferico.
Confesso che ignoravo che esistesse questa branca della Medicina. Spero che per le pari opportunità e non discriminazione ci sia a breve, magari invece che all' Augustinianum all' Angelicum, un analogo congresso di "aesthetic urology".
La brochure del programma e' illustratata da un disegno raffigurante S.Pietro, pardon, la più bella tela da proiezione cinematografica al mondo.
Rr
PS: pensavo fosse una bufala, invece è vero. Mi auguro solo che l'Istituto non sia piu' di proprietà religiosa

Cesare Baronio ha detto...

Il Pontificio Istituto Agostiniano è un'istituzione universitaria cattolica aggregata alla Pontificia Università Lateranense e dipendente dalla Santa Sede: il suo sito è www.patristicum.org

Il programma del Congresso è qui: http://www.bluevents.it/documenti/documenti/preliminary_program_december_14.pdf

Direi che non ci sono parole, quantomeno volendo attingere ad un lessico degno di persone per bene.
Di certo l'eloquio del volgo saprebbe esprimere in modo colorito ed efficace una serie di giudizi poco lusinghieri su questa iniziativa e su chi ha autorizzato l'uso dell'Augustinianum per un convegno di questo genere...

Luisa ha detto...

Visto che si tratta di ginecologia estetica magari parleranno anche della costruzione di un pene e di una vagina per i transessuali...pazzesco, semplicemente pazzesco, a due passi da san Pietro.

Rr ha detto...

Luisa,
quella per i trans, non e' chirurgia estetica, ma plastica ricostruttiva. Esiste già da tempo. Questa è invece una branca specialistica nuova, che viene a farsi battezzare con le sacre acque del Tevere, sotto il sacro Cupolone. Minerva e Cristo, Venere e la Madonna, Mammona e Mercurio.
Il famoso sincretismo della religione romana. Oh, cosa non avrebbero scritto Plauto e Petronio!
Rr

Gederson ha detto...

Santo Alfonso ha fatto una serie di "disputatio" sull'uso moderato dell'opinione probabile e diffende che "La legge dubbia non obbliga perché, essendo incerta, non può indurre un'obbligazione certa" (http://www.intratext.com/IXT/ITASA0000/_PJR.HTM) cerca la nuova legge per i matrimonio "falliti" o la legge del NOM non obbligano perché sono delle legge dubbie. Quindi, la legge del NOM per gli "abusi" e mancanza di correzione se vede che non conduce ad uno obbligo certo (celebrare una liturgia degna) e lo stesso se vedrà con la nuova legge per i matrimoni "falliti".

Catholicus ha detto...

"semplicemente pazzesco, a due passi da San Pietro." : ma ormai queste sono le priorità del clero, cara Luisa. Non ricorda più la riunione segreta preparatoria del sinodo dello scorso ottobre, quando alcuni padri sinodali si riunirono per parlare di vere e proprie porcherie (orani genitali, atti sessuali e schifezze del genere), come se si trattasse di evangelizzazione? Si ritolano nel fango, neanche fossero in un porcile, anziché nella Chiesa di NSGC. Spero solo che la Provvidenza glie la tolga di mno, la Chiesa, a questa genta qua, e prima possibile. Non sarà mai troppo presto, altrimenti il popolo di Dio rischia l'estinzioe, la scomparsa nell'abisso infernale.

Unknown ha detto...

Ma se un matrimonio è di fatto nullo, perchè tirarla per le lunghe?!?!? A che pro!?!?

mic ha detto...

E chi stabilisce che un matrimonio è di fatto nullo ? Lei?
Non alimentiamo la banalizzazione!