Peregrinatio Summorum Pontificum 2022

lunedì 29 gennaio 2018

Un piccolo quiz di morale cattolica per non dimenticare i 5 dubia. Ma sorge un dubium sul catechismo di GPII

Un paio di settimane fa su questo blog era apparsa un'intervista al card. Brandmüller introdotta da Mic con queste opportune parole:
"Nella nostra traduzione dal testo inglese (LifeSiteNews, 4 gennaio 2018), una recentissima intervista del Card. Brandmüller. Nessun accenno alla cosiddetta correzione formale; il che potrebbe significare una sua desistenza che attendibilmente ne condiziona la concretizzazione. Siamo alla solita impropria cattedra mediatica da cui vengono commenti adeguati ed esortazioni valide; ma la confusione continua a regnare sovrana. Bisogna continuare a pregare e a resistere, tenendo desto l'impegno anche nel versante informativo."
Nel corso di detta intervista, a proposito dei famosi 5 dubia, invece di entrare - come tutti si aspetterebbero- nel merito della mai realizzata seppur più volte promessa correzione formale rivolta al Papa, inaspettatamente il cardinale forniva al grande pubblico in modo laconico le 5 rispostine esatte, quelle che competevano appunto al Sommo Pontefice.

Ricordo che, tempi addietro, il cardinale Burke, quando l'attesa della fatidica risposta papale si era già fatta pesante e tutti, ormai delusi e disillusi, si domandavano che fine avesse fatto la battagliera determinazione da lui inizialmente ostentata al punto da imporre a Papa Bergoglio il termine tassativo di risposta entro l'Epifania 2017, il medesimo cardinale diceva che la correzione formale sarebbe stata infine espressa da parte dei rimanenti cardinali tramite una proclamazione delle 5 risposte, come una sorta di precisazione pubblica e autorevole sulla morale cattolica.

Nell'immaginario collettivo si presumeva che ciò sarebbe avvenuto tramite una dichiarazione adeguatamente altisonante ed ufficiale, proiettata con opportuna enfasi ed ampiezza nel mondo mediatico, in modo che l'intero orbe cattolico fosse infine reso edotto dell'autentica Verità Cattolica, e che il medesimo, grazie ad una parola chiara da parte di quel paio di prelati superstiti garanti dell'ortodossia cattolica, fosse con gran conforto sollevato dal pantano delle interpretazioni discordanti dei vari episcopati.

Ahimè, niente di tutto ciò. Il cardinale Brandmüller in quattro e quattr'otto ha risolto bellamente la pendenza all'interno di una delle solite interviste, in cui pur si dicono cose vere, ma ormai trite e ritrite ed espresse in una modalità ininfluente sull'angosciata realtà ecclesiale.

Evidentemente la laconicità cui sopra accennavo non sta certo nella forma evangelicamente stringata ed essenzialissima del SÌ SÌ NO NO, ma nella modalità di basso profilo, di riduttivo impatto, di evidente appiattimento ai minimi termini dell'impegno preso, che ha tutta l'aria di essere una vera e propria defezione.

Ma rileggendomi personalmente questi 5 dubia mi son detto: chissà quanti cattolici finora li avranno letti, meditati, capiti?

Mic diceva giustamente che occorre tener desto l'impegno nel campo informativo, aggiungerei anche formativo. A questo punto mi è venuta l'ispirazione di coinvolgere e solleticare i miei contatti WA proponendo loro i 5 dubia sotto la forma di un "piccolo quiz di morale cattolica", senza naturalmente menzionare che si trattava dei dubia.
Rileggiamoli:
  1. Può una persona legata ad un’altra dal sacro vincolo del matrimonio e che vive come marito e moglie con una terza persona (AL 305, nota 351) ricevere ‘l’assoluzione e la Comunioneʼ in certi casi?
  2. Esistono norme morali restrittive e assolute o proibizioni che obblighino senza eccezioni e in ogni circostanza (es. l’uccisione di una persona innocente)?
  3. È vero — oggi come in passato — che una persona che viva in modo persistente in stato di adulterio si trova oggettivamente in stato di peccato mortale?
  4. Esistono circostanze della vita che possano diminuire la responsabilità morale fino al punto di scusare o addirittura giustificare moralmente un atto immorale (in questo caso l’adulterio)?
  5. Può una decisione della coscienza personale permettere eccezioni alla proibizione assoluta di atti in sé immorali?
Su un totale di 41 invii ho ricevuto solo 5 ma pur bei riscontri, che vi voglio qui riportare:
  • Un commercialista molto pio ma un po' smaliziato mi ha scritto: "Facciamo il test contrario: cosa risponderebbe Bergoglio?"
  • Un professore universitario particolarmente scrupoloso ha avuto qualche incertezza sulla n° 2, perché considerava anche il caso di Abramo nei confronti di suo figlio Isacco.
  • Un giurista in quel momento un po' distratto o probabilmente assorbito dal suo lavoro ha risposto erroneamente alla n° 1, poiché teneva conto del caso in cui i concubini vivono in astinenza, cioè come fratello e sorella, senza avvedersi che la domanda specificava "... che vive come marito e moglie", cioè "more uxorio".
  • Un fattorino alquanto puntuale e preciso mi ha fornito tutte le 5 risposte esatte.
  • Una coppia di giovani sposi molto devoti e dediti alla propria formazione cristiana mi ha inviato un SÌ alla n° 4, ma immediatamente dopo mi sollecita dicendo: "ma la 4 è SÌ o NO? Pensavamo al punto 1735 del catechismo [il catechismo postconciliare di GPII] dove -per varie motivazioni- si può arrivare ad imputare minima la colpa ed il peso del peccato... però, seppur minima, rimane. Quindi eravamo in dubbio".
Ecco dunque cosa recita il CCC al n° 1735:
"L'imputabilità [corsivo originale] e la responsabilità di un'azione possono essere sminuite o annullate dall'ignoranza, dall'inavvertenza, dalla violenza, dal timore, dalle abitudini, dagli affetti smodati e da altri fattori psichici oppure sociali."

Ho trovato particolarmente intrigante questa puntualissima osservazione dei giovani sposi.
Perciò la giro a voi, cari appassionati lettori di CePC.
Che mi dite? Secondo voi c'è contraddizione tra la risposta (ufficiosa) del cardinale Brandmüller e questa affermazione del Catechismo postconciliare?

25 commenti:

Anonimo ha detto...

...dagli effetti smodati.
Questa sarebbe una giustificazione o attenuante?
Come dire che lo stato di ebbrezza di chi sta al volante attenui un eventuale investimento.
Ma neanche le abitudini(cattive) e i non meglio precisati fattori psichici e sociali scherzano.
Non dimentichiamoci che l'attuale catechismo è pur sempre uno dei "frutti" del CVII.
Antonio

Felice ha detto...

Quando un peccato, per sua natura, non si concretizza in un'azione puntuale e limitata nel tempo, ma si traduce in un comportamento abituale, non può rientrare in questa fattispecie. Se io convivo more uxorio con una donna che non è mia moglie, la prima volta che vado a confessarmi il sacerdote mi chiarirà (si spera!) che vivo in peccato mortale. Almeno da quel momento in poi la mia ignoranza non sarà più incolpevole.

Cesare Baronio ha detto...

L'ignoranza invincibile (che deriva da una causa non voluta e non cercata dalla persona) è causa di non imputabilità; così anche l'inavvertenza e la dimenticanza, che sono azioni non volontarie.

L'ignoranza vincibile (ossia che può esser corretta in modo relativamente semplice) non toglie l'imputabilità di un atto volontario, ma può diminuirla, sempre che non sia simulata. Siccome l'ignoranza vincibile è volontaria, anche i suoi effetti sono volontarj; e l'ignoranza simulata di solito è originata da una cattiva volontà che la provoca per peccare con maggiore libertà.

L'inavvertenza si ha quando l'atto viene compiuto senza accorgersene, ad esempio nel caso di un'inveterata abitudine a mentire, o a bestemmiare. Ma in questi casi occorre distinguere se l'abitudine cattiva è stata sinceramente contrastata per mezzo della contrizione, e allora gli atti compiuti per inavvertenza sono involontarj e quindi non imputabili. Ma se l'abitudine non è stata contrastata, allora i singoli atti non sono senza colpa, dal momento che si sarebbero potuti prevedere ed evitare. Sono anzi peccati ancor più gravi, perché derivano da un'abitudine inveterata assunta liberamente.

La violenza come causa di non imputabilità implica due requisiti: che la persona non voglia compiere quell'atto, che cioè lo giudici ripugnante o proibito, e che lo compia solo con un'azione esterna e non aderendovi con la volontà.

Il timore invece consiste nella paura causata da un pericolo presente o futuro, per il quale si compie un'azione che viceversa non si compirebbe in assenza del timore. Il timore che non impedisce l'uso della ragione non scusa ma può diminuire l'azione volontaria.

Gli affetti smodati, detti dai moralisti "passioni", possono diminuire o anche annullare l'imputabilità, nella misura in cui indeboliscono o annullano l'uso della ragione. Ma se le passioni sono causate da un'abitudine volontaria - cioè non combattuta efficacemente - la responsabilità ne è aumentata, perché il soggetto crea le deliberatamente le premesse che indeboliscono la sua volontà con le passioni.

I fattori psichici sono quelli che influiscono sull'imputabilità in relazione alla capacità mentale del soggetto: pazzia, manìe, isteria. I fattori sociali sono invece quelli che influiscono sull'imputabilità in relazione alla pressione psicologica esercitata in determinati contesti sociali, tali da inibire o influenzare la volontà della persona quasi come sotto l'effetto della violenza o del timore.

Ma qui a mio parere si giudica del foro interno, e non del foro esterno.
Le sanzioni canoniche che la Chiesa commina ai pubblici peccatori sono relative ad azioni esterne.

Alex da Roma ha detto...

Grazie Mic! Interessantissimo articolo.

marius ha detto...

Grazie Baronio per l'esaurientissima descrizione.
A mo' di conclusione, Lei vede una contraddizione tra la risposta esatta al dubium no 4 e il contenuto del paragrafo 1375 del CCC?
In altri termini:
i due giovani sposi di cui sopra hanno ragionato correttamende applicando il 1375 al dubium no 4 (rispondendo SI)?

Alessandro Mirabelli ha detto...

Anche i vescovi del Piemonte si sono adeguati all'andazzo generale. Nel loro documento pubblicato oggi sul sito della diocesi di Torino si cita esplicitamente la risposta data da Bergoglio al documento dei vescovi della regione di Buenos Aires. E la si fa propria. Con un linguaggio molto più paludato di quello dei vescovi emiliani, hanno anche loro acceso il placet al sacrilegio dell'Eucaristia. E costoro dovrebbero essere maestri nella fede? Ma mi facciano il piacere. Questo blog dovrebbe iniziare una doverosa e forte campagna di dissuasione della devoluzione dell'otto per mille alla CEI. La misura è più che colma.

Cesare Baronio ha detto...

Come ho scritto sopra, l'imputabilità dell'azione dev'essere presa in considerazione - come possibile ma non necessario elemento che diminuisce o annulla la responsabilità morale - in foro interno, e non in un giudizio pubblico, qual è quello che la Chiesa pronunzia dinanzi a comportamenti pubblici: de occultis Ecclesia non judicat.

Il quarto dubium recita: "Esistono circostanze della vita che possano diminuire la responsabilità morale fino al punto di scusare o addirittura giustificare moralmente un atto immorale (in questo caso l’adulterio)?"

Ora, se è vero da una parte che l'imputabilità soggettiva della persona può essere effettivamente diminuita o annullata dai casi citati dal CCC 1735, è anche vero che essa non comporta - né può comportare assolutamente - una scusante né tantomeno una giustificazione di un atto immorale, poiché l'imputabilità ha come soggetto colui che compie l'atto, relativamente alla considerazione di fattori che influiscono sulla responsabilità e sull'imputabilità, e non l'atto in sé.

Facciamo un esempio: un marito si corica nel letto di casa al buio, dopo esser rientrato tardi dal lavoro; crede che la persona nel letto nuziale sia sua moglie ed ha con questa un rapporto. Siccome non sa che quella persona che dorme nel suo letto non è la moglie (ma la di lei sorella, ospitata senza avvisarlo), egli non è colpevole per l'azione compiuta. Anzitutto perché, se l'avesse saputo, non avrebbe consumato con lei. E in secondo luogo perché era normale per lui presumere che in quel letto ci fosse sua moglie. Eppure ha commesso adulterio: egli non è imputabile, ma l'atto in sé è un peccato di adulterio e non è - in sé - né scusabile né giustificabile.

La non imputabilità, inoltre, si limita ad azioni occasionali, non a condizioni abituali, delle quali è assai difficile, per un cattolico, non avere la cognizione della loro intrinseca malvagità, non fosse che per l'obbligo del Confessore di illuminare la coscienza del penitente. Non si può infatti ritenere che chi vive in concubinato sia costantemente sotto l'effetto di un'ignoranza invincibile, di una coercizione violenta, di timore grave, di una privazione della ragione.

Quindi a mio giudizio al quarto dubium la risposta è NEGATIVE, quoad concubinatum. Ossia: NO, se ci si riferisce (come nel caso specifico dei dubia) al concubinato, inteso come situazione permanente di pubblico adulterio di una persona legata ad un’altra dal sacro vincolo del matrimonio e che vive come marito e moglie con una terza persona .

Anonimo ha detto...

A quanto ho capito Baronio intende che gli sposi hanno applicato correttamente il 1375 al n.4 ma anche che un PIO X non avrebbe fatto scrivere così perché aveva ben presente che le sanzioni riguardano l’esterno non l’interno..e qui c’è tutta la differenza tra un pontefice d’inizio XX secolo e uno venuto oltre mezzo secolo dopo..
Michele Durighello

marius ha detto...

Allora se ho capito bene (Baronio eventualmente mi corregga per favore) il 1375 del CCC non è sbagliato in sé, ma sarebbe da ritenere appannaggio esclusivo del confessore, il quale nel colloquio segreto col penitente discerne la di lui situazione personale considerando tutte le eventuali attenuanti e l'eventuale scemata responsabilità.

Il fatto che di tutto ciò si faccia menzione su un catechismo, che è di pubblico dominio e destinato alla formazione dei laici, condurrebbe ad una situazione oltremodo diseducativa per il fedele, in quanto egli sarebbe indotto ad autogiudicare la sua situazione usufruendo di tutte le attenuanti che può leggere nell'elenco, applicandole e attribuendole facilmente al suo caso particolare.

Questo effetto perverso sarebbe dunque stato all'origine della risposta sbagliata (SI) al quarto dubium da parte della nostra pia coppia di giovani sposi i quali, pur non essendo al momento toccati personalmente ed esperienzialmente da una situazione critica, a livello puramente teorico sono stati indotti a formarsi una concezione pericolosamente sbagliata che potrebbe ripercuotersi in eventuali futuri casi problematici della vita, inducendoli poi in possibile tentazione tramite una giustificazione arbitraria ed ingannevole della propria coscienza, per di più supportata e motivata da un sussidio religioso autorevole.

Oppure sbaglio? i catechismi precedenti da questo punto di vista erano impostati come quello postconciliare?
Chiedo lumi. Grazie di cuore.

don gianluigi braga ha detto...

Il canone in questione 1735 è perfettamente in linea con i principi della moralità degli atti umani insegnata nei seminari ben prima del Concilio Vaticano II. Il compendio di Teologia morale del P. Jone OFM Capp., Marietti, Roma, 1949 a pag. 7 elenca gli impedimenti degli atti umani che ostacolano la conoscenza o la libera volontà, togliendo o diminuendo, così, l'imputabilità: 1. Ignoranza, 2. Violenza, 3.Timore, 4. Passione, 5. Abitudine, 6.Malattie mentali. Tuttavia mi pare che questo canone non possa essere invocato come giustificazione alla Comunione ai divorziati risposati. Infatti si riferisce ad atti occasionali o limitati nel tempo, mentre un convivente more uxorio che chiedesse i Sacramenti sarebbe subito a conoscenza della situazione peccaminosa in cui si trova e il perdurare in tale situazione non si potrebbe più scusare con uno degli impedimenti suddetti. Quand'anche soggettivamente sussistessero margini di non imputabilità, il confessore non sarebbe tenuto a considerarli.

don gianluigi braga ha detto...

-continua- poiché de internis neque ecclesia iudicat , cioè il confessore deve attenersi a ciò che il penitente afferma, non può e non deve giudicare la sua coscienza. Quindi se i conviventi, che si dichiarano pentiti e desiderosi di accostarsi alla Comunione, non s'impegnano a vivere come fratello e sorella, non possono essere assolti, anche se intimamente convinti di essere nel giusto, perché il confessore non può andare al di là di quello che vede e che sente. Il problema qui dibattuto è stato magistralmente affrontato nel saggio: OSSERVAZIONI SULL'"INSTRUMENTUM LABORIS" di Claude Barthe, Antonio Livi, Alfredo Morselli che si può trovare qui: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351141.html

Michele Durighello ha detto...

Scusate sopra ho scritto 1375 invece di 1735 riferito al CCC
Su http://www.maranatha.it/catpiox/07page.htm da 423 a 430 vedete il modo semplice ma efficace di PIO X d’impostare domanda e risposta e di trattare (ad esempio) il sesto e nono comandamento.

Cesare Baronio ha detto...

Il Catechismo, come tutti i documenti della Chiesa, presuppone una visione filosofica, ancor prima che teologica. Per questo motivo, nella trattazione generale della Morale, esso precisa alcune condizioni generali, tra cui quelle che rendono un azione moralmente rilevante, ossia:

- la distinzione degli atti umani (atti dell'uomo in quanto animale e atti umani proprj dell'essere razionale)
- atti involontarj ed atti volontarj
- atti esterni ed atti interni
- atti buoni, cattivi, indifferenti
- atti naturali ed atti soprannaturali
- atti validi ed atti invalidi

Gli atti volontarj si distinguono in:

- atti perfetti ed imperfetti
- atti espressi e taciti
- atti volontarj in se ed atti volontarj nella causa
- atti volontarj attuali, virtuali e abituali

Perché un atto sia umano sono necessarj tre elementi:

- oggetto (a - buono; b - cattivo; c - indifferente) > non è atto umano quello che si compie senza sapere cosa si fa

- intelletto (a - consapevolezza di compiere quella determinata azione; b - consapevolezza circa l'oggetto dell'azione; c- deliberazione di compiere l'azione; d - decisione, o giudizio pratico circa la natura buona o cattiva dell'atto) > non è atto umano quello che si compie senza la consapevolezza di farlo, la consapevolezza relativa all'oggetto, la scelta di farlo e la formulazione generale di un giudizio circa l'atto

- volontà (a - esercizio della libertà; b - libero orientamento all'oggetto dell'azione) > non è atto umano quello che si compie non liberamente, cioè senza adesione della volontà

Vi sono poi i cosiddetti impedimenti di un atto umano, che si dividono in:

- attuali >che diminuiscono o annullano in un dato momento l'atto umano libero e volontario
- abituali > che diminuiscono o annullano in modo abituale e permanente l'atto umano libero e volontario

Tra gli impedimenti attuali, si contano:

- ignoranza (carenza della cognizione dell'atto)
- concupiscenza (atto o mozione dell'appetito sensitivo nei riguardi di un bene o un male sensibile, così come viene recepito dall'immaginazione)
- timore (trepidazione della mente circa un male futuro, che viene percepito come difficilmente o per nulla evitabile)
- violenza (mozione causata da un fattore esterno che ripugna alla volontà)

Impedimenti abituali sono invece:

- relativamente alla volontà, quelle propensioni naturali al male o le abitudini acquisite che orientano la volontà ad azioni moralmente cattive
- relativamente all'intelletto, quelle false opinioni (cattiva educazione, frequentazione di persone cattive, cattive letture ecc.) o quelle patologie mentali che impediscono alla persona di usare pienamente delle proprie facoltà

Cesare Baronio ha detto...

Fatte queste premesse, dobbiamo definire imputabilità quella proprietà dell'atto morale, in forza della quale essa può essere attribuita all'uomo come suo proprio autore e padrone.

Nella fattispecie dell'adulterio, presentato come giustificabile dai novatori di Amoris laetitia, si dovrebbe tener presente la norma generale secondo è lecito compiere un'azione da cui derivi un effetto buono ed uno cattivo solo se si verificano tutte e quattro queste condizioni:

1. se l'azione è buona, indifferente o quantomeno non procura direttamente un effetto cattivo
2. se l'effetto buono non segue direttamente per mezzo dell'effetto cattivo (non si può usare un mezzo cattivo per ottenere un fine buono)
3. se l'effetto cattivo che si prevede derivare dall'azione non è voluto ma solo permesso (un'azione buona diventa cattiva se il fine che ci si prefigge è cattivo)
4. se vi è una ragione proporzionatamente grave per creare le premesse e permettere il conseguimento di un risultato cattivo (come nel caso di chi uccide un nemico che lo aggredisce per difendere la propria vita ed i mezzi necessarj alla sua conservazione, ma non nel caso in cui lo si uccida per tutelare dei beni di scarso valore)


Ora è evidente che nel caso in esame, ossia il concubinato,

1. l'azione non è buona né indifferente
2. l'eventuale effetto buono (ad esempio l'educazione della prole nata dalla relazione con una terza persona, con cui uno legittimamente sposato con un'altra convive more uxorio) deriva direttamente dall'azione cattiva (l'adulterio)
3. l'effetto cattivo è voluto, perché il concubinato è causa efficiente di un risultato cattivo
4. non sussiste alcuna ragione proporzionatamente grave per derogare all'indissolubilità del vincolo coniugale


Quanto all'indole pubblica delle sanzioni che la Chiesa commina ai pubblici peccatori, ed in particolare alla privazione dei Sacramenti da parte dei concubinarj, essa trova conferma anche nelle condizioni previste dalle disposizioni recenti di Giovanni Paolo II, laddove si richiede per l'ammissibilità ai Sacramenti che i concubinarj vivano "come fratello e sorella" (e ciò relativamente al foro interno, com'è ovvio), ma che l'amministrazione dei Sacramenti agli adulteri sia fatta in modo tale "da evitare pubblico scandalo", ossia in luoghi e circostanze che evitino di far ritenere da parte dei fedeli un qualsiasi indebolimento della disciplina della Chiesa (e ciò relativamente al foro esterno). Così una coppia adulterina non può comunicarsi in parrocchia, dov'è conosciuta come convivente. Se l'indole pubblica del peccato di adulterio non fosse contemplata dalla mens del legislatore, questa condizione - espressamente menzionata - non avrebbe senso.

Si vede quindi che l'art. 1735 del CCC va inteso in senso morale generale, ma non relativamente ad azioni che comportano pubblico scandalo e che hanno una connotazione pubblica. Non si dimentichi che la ricezione dei Sacramenti è atto pubblico che coinvolge tutta la Chiesa, non una devozione privata. Quindi chi pubblicamente ha una condotta di vita in contrasto con le leggi della Chiesa, altrettanto pubblicamente viene dalla Chiesa privato dei Sacramenti.

Inutile dire che la persona che, in forza degli impedimenti attuali ed abituali elencati dal Catechismo e descritti più diffusamente dalla Teologia Morale, cercasse di creare artificiosamente le premesse per scusare la propria condotta, si renderebbe responsabile di un inganno del quale egli stesso è artefice, che aggiungerebbe peccato a peccato.

Anonimo ha detto...

@marius
La questione di cosa è opportuno dire è interessante. Comunque direi che il problema non è tanto il Catechismo, quanto il contesto. Se continuano a bombardare tesi improprie su imputabilità e "discernimento", non c'è Catechismo che tenga.

viandante ha detto...

@Cesare Baronio e Don Luigi Braga
Bel compendio di morale cattolica. Grazie!

Cesare Baronio ha detto...

Aggiungerei, a corollario delle osservazioni del reverendo don Braga, che oltre al peccato in foro interno, nel caso del pubblico concubinato si aggiunge il peccato di scandalo in foro esterno. Coerentemente con l'impostazione della Morale, anche se i concubinarj non peccano e vivono come fratello e sorella, il semplice fatto di avere un comportamento pubblico contrario alla legge di Dio è bastevole per privarli della normale ammissione ai Sacramenti, riservandosi il Confessore la possibilità di consentire che si comunichino in privato e remoto scandalo.

Michele Durighello ha detto...

Ringrazio davvero anch’io.

Etneo ha detto...

A proposito del matrimonio, all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota romana, Bergoglio ha detto: "mi piace rimarcare che nei due Documenti in forma di motu proprio, emanati per la riforma del processo matrimoniale, ho esortato a istituire l’indagine pastorale diocesana così da rendere non solo il processo più sollecito, ma anche più giusto, nella dovuta conoscenza di cause e motivi che sono all’origine del fallimento matrimoniale.

Mi chiedo io, il processo canonico serve a valutare l'esistenza del matrimonio o la sua riuscita?

mic ha detto...

Non si sa se questo papa sia così impreciso per ignoranza o per malafede dissolutrice. Ogni giorno ne dice una tanto che non si riesce a stargli dietro per rettificare...
La Chiesa non può far altro che riconoscere e dichiarare, in base a precisi criteri, l'eventuale nullità di un matrimonio, a prescindere dalla riuscita o dal fallimento...

marius ha detto...

"Mi chiedo io, il processo canonico serve a valutare l'esistenza del matrimonio o la sua riuscita?"

Non è proprio una novità: Bergoglio l'aveva già evocata nel 2013 fin dall'inizio del suo pontificato nel ritorno sull'aereo dalla gmg di Rio.
Egli vuole importare dalla cosiddetta "Ortodossia" e sdoganare nel Cattolicesimo il concetto teologico dell'Oikonomia con il quale quella "chiesa" dichiara morto un matrimonio fallito.

E pensare che ci sono persino cattolici che si reputano tradizionalisti e che simpatizzano verso oriente chiudendo gli occhi sulla realtà e sminuendo questo gravissimo fatto con una superficialità incomprensibile.

Anonimo ha detto...


A Papa Francesco piacciono non solo le eresie dei Luterani, ma anche quelle degli Ortodossi
o Grecoscismatici.
E siccome ha anche tanta simpatia per l'Islam, non è da escludere che un domani cerchi di introdurre in qualche modo nel regime matrimoniale cattolico anche la poligamia. Una volta "sdoganato" l'adulterio e fatto strame della S. Comunione, tutto è possibile.
Vogliamo scommettere?
Z.

viandante ha detto...

E pensare che ci sono persino cattolici che si reputano tradizionalisti e che simpatizzano verso oriente chiudendo gli occhi sulla realtà e sminuendo questo gravissimo fatto con una superficialità incomprensibile.

Ti pareva! Dopo una bella discussione in cui si sono messe in luce cose molto interessanti, guarda un po' se non si può trovare il modo di continuare a rimestolare cibi già stracotti! Oltretutto in modo alquanto subdolo, perché qui nessuno chiude gli occhi davanti alla realtà e sull'aspetto qui discusso non mi risulta che alcuno abbia preso gli ortodossi a modello.

irina ha detto...

http://querculanus.blogspot.it/2018/01/concilio-e-tradizione.html

marius ha detto...

...guarda un po' se non si può trovare il modo di continuare a rimestolare cibi già stracotti! Oltretutto in modo alquanto subdolo, perché qui nessuno chiude gli occhi davanti alla realtà e sull'aspetto qui discusso non mi risulta che alcuno abbia preso gli ortodossi a modello.

"rimestolare cibi già stracotti”?
Sulla questione della purtroppo diffusa infatuazione per la religione grecoscismatica vale piuttosto il detto “repetita iuvant” nel riaffermare la verità cattolica contro quella dottrina e quelle prassi eretiche.

"e sull'aspetto qui discusso non mi risulta che alcuno abbia preso gli ortodossi a modello”.
Etneo 30 gennaio 2018 14:30 nella discussione ha sollevato un problema connesso con il post, segnatamente col 4° dubium che riguarda l’adulterio, segnalando che papa Francesco confonde il fallimento del matrimonio con la nullità del matrimonio, esattamente come succede nella cosiddetta “Ortodossia”, dove il matrimoniomorto-divorzio-adulterio è incredibilmente decretato dalla “chiesa” stessa e così di fatto in quel contesto non esiste più il sacramento del matrimonio indissolubile come rivelato da NSGC. È nientemeno che il citato papa Francesco a prendere gli “Ortodossi” come modello, per cui la trattazione di questo argomento è perfettamente a tema.

"e sull'aspetto qui discusso non mi risulta che alcuno abbia preso gli ortodossi a modello"
Parimenti qui si evince che su altri aspetti qui qualcuno abbia preso gli “Ortodossi" a modello. Quindi gli “Ortodossi” qui risultano come un "menu à la carte”.

”oltretutto in modo alquanto subdolo”?
Subdolo (composto da sub- ’sotto' + dolus ‘inganno’) = astutamente falso, ingannevole.
Qui Viandante mi sta dunque accusando gratuitamente di falsità ed inganno, mentre in realtà io non ho assolutamente nulla da nascondere: semplicemente scrivo ciò che penso e penso ciò che scrivo.