La Fraternità San Pio X si difende da qualsiasi accusa di scisma e, facendo affidamento su tutta la teologia tradizionale e sull’insegnamento costante della Chiesa, sostiene che una consacrazione episcopale non autorizzata dalla Santa Sede non costituisce una rottura della comunione — a condizione che non sia accompagnata da un’intenzione scismatica né dal conferimento della giurisdizione.
Ordine e giurisdizione: l’inefficacia dell’accusa di scisma
La costituzione Lumen gentium sulla Chiesa enuncia al capitolo III, n° 21, che il potere di giurisdizione è conferito dalla consacrazione episcopale contemporaneamente al potere d’ordine. Il decreto Christus Dominus, sull’ufficio pastorale dei vescovi nella Chiesa, enuncia il medesimo principio nel suo Preambolo al n° 3. Tale affermazione è ripresa dal Codice di Diritto Canonico del 1983, al canone 375 § 2. Ora, nella Chiesa, la ricezione del potere episcopale di giurisdizione dipende per diritto divino dalla volontà del Papa, e lo scisma si definisce precisamente come l’atto di colui che si arroga una giurisdizione in modo autonomo e senza tenere conto della volontà del Papa. È per questo motivo che, secondo tali documenti, una consacrazione episcopale compiuta contro la volontà del Papa sarebbe necessariamente un atto scismatico.
Questa argomentazione, che vorrebbe concludere che le future consacrazioni episcopali in seno alla Fraternità sarebbero scismatiche, riposa interamente sul postulato del Concilio Vaticano II, secondo cui la consacrazione episcopale conferirebbe contemporaneamente il potere d’ordine e quello di giurisdizione.
Ora, secondo il parere di pastori e teologi la cui autorità era riconosciuta al tempo del Concilio Vaticano II, questo postulato non è tradizionale ed è privo di fondamento solido. Durante il Concilio, il cardinal Browne e Mons. Luigi Carli lo hanno dimostrato nelle loro osservazioni scritte sullo schema della futura costituzione Lumen gentium. Lo stesso fece Mons. Dino Staffa, appoggiandosi ai dati meglio attestati della Tradizione.
Pio XII ha dichiarato a tre riprese, nella Mystici corporis nel 1943, nella Ad Sinarum gentem nel 1954 e nella Ad apostolorum principis nel 1958, che il potere episcopale ordinario di governo di cui godono i vescovi, e che essi esercitano sotto l’autorità del Sommo Pontefice, è loro comunicato in modo immediato – vale a dire senza l’intermediario della consacrazione episcopale – dallo stesso Sommo Pontefice: «immediate sibi ab eodem Pontifice Summo impertita». Se questo potere è loro conferito in modo immediato dal solo atto della volontà del Papa, non si vede come esso possa derivare dalla consacrazione.
Tanto più che la maggior parte dei teologi e dei canonisti nega assolutamente che la consacrazione episcopale conferisca il potere di giurisdizione.
Anche la disciplina della Chiesa è in contraddizione con questa tesi. Infatti, se il potere di giurisdizione fosse conferito dalla consacrazione, come potrebbe essere vero che un Sommo Pontefice eletto, che non fosse ancora consacrato vescovo, possiede già per diritto divino la pienezza del potere di giurisdizione, nonché l’infallibilità, a partire dal momento stesso in cui accetta la sua elezione? Secondo la stessa logica, se fosse la consacrazione a conferire la giurisdizione, i vescovi residenziali nominati ma non ancora consacrati, nonostante siano già posti a capo della loro diocesi come veri pastori, non avrebbero alcun potere di giurisdizione né alcun diritto di sedere in concilio, mentre in realtà possiedono formalmente entrambe queste prerogative prima della loro consacrazione episcopale. Quanto ai vescovi titolari, che non godono di alcuna autorità su alcuna diocesi, essi sarebbero stati privati per secoli dell’esercizio di un potere di giurisdizione che, secondo la Lumen gentium, avrebbero ricevuto in virtù della loro consacrazione.
Se si obietta che la consacrazione conferisce già un potere di giurisdizione propriamente detto, ma che richiede l’intervento del Papa per poter essere esercitato concretamente, rispondiamo che tale distinzione è fittizia, poiché Pio XII afferma chiaramente che è il potere di giurisdizione nella sua essenza a essere immediatamente comunicato dal Papa, il quale non si limita dunque a realizzare una condizione richiesta per il buon esercizio di tale potere.
I vescovi che saranno consacrati il prossimo 1° luglio come ausiliari della Fraternità non si arrogheranno dunque alcuna giurisdizione contro la volontà del Papa, e non saranno affatto scismatici.
Ora, secondo il parere di pastori e teologi la cui autorità era riconosciuta al tempo del Concilio Vaticano II, questo postulato non è tradizionale ed è privo di fondamento solido. Durante il Concilio, il cardinal Browne e Mons. Luigi Carli lo hanno dimostrato nelle loro osservazioni scritte sullo schema della futura costituzione Lumen gentium. Lo stesso fece Mons. Dino Staffa, appoggiandosi ai dati meglio attestati della Tradizione.
Pio XII ha dichiarato a tre riprese, nella Mystici corporis nel 1943, nella Ad Sinarum gentem nel 1954 e nella Ad apostolorum principis nel 1958, che il potere episcopale ordinario di governo di cui godono i vescovi, e che essi esercitano sotto l’autorità del Sommo Pontefice, è loro comunicato in modo immediato – vale a dire senza l’intermediario della consacrazione episcopale – dallo stesso Sommo Pontefice: «immediate sibi ab eodem Pontifice Summo impertita». Se questo potere è loro conferito in modo immediato dal solo atto della volontà del Papa, non si vede come esso possa derivare dalla consacrazione.
Tanto più che la maggior parte dei teologi e dei canonisti nega assolutamente che la consacrazione episcopale conferisca il potere di giurisdizione.
Anche la disciplina della Chiesa è in contraddizione con questa tesi. Infatti, se il potere di giurisdizione fosse conferito dalla consacrazione, come potrebbe essere vero che un Sommo Pontefice eletto, che non fosse ancora consacrato vescovo, possiede già per diritto divino la pienezza del potere di giurisdizione, nonché l’infallibilità, a partire dal momento stesso in cui accetta la sua elezione? Secondo la stessa logica, se fosse la consacrazione a conferire la giurisdizione, i vescovi residenziali nominati ma non ancora consacrati, nonostante siano già posti a capo della loro diocesi come veri pastori, non avrebbero alcun potere di giurisdizione né alcun diritto di sedere in concilio, mentre in realtà possiedono formalmente entrambe queste prerogative prima della loro consacrazione episcopale. Quanto ai vescovi titolari, che non godono di alcuna autorità su alcuna diocesi, essi sarebbero stati privati per secoli dell’esercizio di un potere di giurisdizione che, secondo la Lumen gentium, avrebbero ricevuto in virtù della loro consacrazione.
Se si obietta che la consacrazione conferisce già un potere di giurisdizione propriamente detto, ma che richiede l’intervento del Papa per poter essere esercitato concretamente, rispondiamo che tale distinzione è fittizia, poiché Pio XII afferma chiaramente che è il potere di giurisdizione nella sua essenza a essere immediatamente comunicato dal Papa, il quale non si limita dunque a realizzare una condizione richiesta per il buon esercizio di tale potere.
I vescovi che saranno consacrati il prossimo 1° luglio come ausiliari della Fraternità non si arrogheranno dunque alcuna giurisdizione contro la volontà del Papa, e non saranno affatto scismatici.

2 commenti:
State sereni, vedrete che Leone vi approvera', evviva la chiesa del poliamore.
https://www.diakonos.be/la-polygamie-pierre-dachoppement-du-premier-voyage-du-pape-leon-en-afrique/
Ancora mistificazioni. Il thread riduce lo scisma a: “scisma = arrogarsi una giurisdizione contro la volontà del Papa”. Ma il can. 751 CIC 1983 lo definisce come “il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti”. Non serve dunque “arrogarsi” formalmente una giurisdizione: basta un atto oggettivo di rifiuto della sottomissione al Papa in materia gravissima, come la consacrazione di vescovi contro il suo esplicito divieto. Le consacrazioni episcopali del 1988 (e ogni eventuale ripetizione) furono compiute contro un ordine formale e reiterato del Papa, in una materia che tocca direttamente la struttura gerarchica della Chiesa. Questo, in diritto canonico, è precisamente ciò che si chiama “atto scismatico”, anche se chi lo compie afferma di non voler fare scisma. Il thread insiste: “non c’è intenzione scismatica, quindi non c’è scisma”, ma nel diritto della Chiesa l’elemento oggettivo dell’atto ha un peso decisivo. L’intenzione soggettiva può attenuare la colpa, ma non annulla la natura dell’atto. Se un vescovo riceve un ordine diretto del Papa di non consacrare e lo fa comunque, creando una linea episcopale autonoma, rompe di fatto la comunione gerarchica, anche se a parole dice di restare cattolico. È esattamente ciò che Giovanni Paolo II ha definito “atto scismatico” nella Ecclesia Dei adflicta (1988). Quanto a Lumen gentium, Christus Dominus e il can. 375, il thread sostiene che affermino che la consacrazione episcopale conferisca anche la giurisdizione, considerandolo un postulato non tradizionale. In realtà, Lumen gentium 21 afferma che con la consacrazione episcopale si riceve la pienezza del sacramento dell’Ordine, che per sua natura comporta anche una idoneità e una destinazione all’ufficio.
Le bugie hanno le gambe corte cara MIc.
Posta un commento