Peregrinatio Summorum Pontificum 2022

venerdì 3 luglio 2026

La formula utilizzata da Tucho per scomunicare sacerdoti e laici è priva di efficacia penale

Una gestione dilettantesca e semplicistica — e dunque con elementi di invalidità — di documenti importanti da parte delle autorità preposte, oltre alla inusitata severità rispetto ai precedenti storici...

La formula utilizzata da Tucho per scomunicare sacerdoti e laici è priva di efficacia penale

I due documenti pubblicati il 2 luglio dal Dicastero per la Dottrina della Fede — un Decreto [qui] e una Nota Esplicativa (Prot. N. 99/2009) [qui], entrambi firmati dal cardinale Víctor Manuel Fernández e dai segretari Armando Matteo e John J. Kennedy — presentano difetti di tecnica canonica che ne limitano drasticamente la portata reale. Analizzati conformemente al Libro VI del Codice di Diritto Canonico, il loro effetto giuridico si riduce alla dichiarazione di sei scomuniche. Riguardo ai più di settecento sacerdoti della Fraternità Sacerdotale San Pio X e ai loro fedeli, la formula impiegata è priva di efficacia penale.

Due strumenti di natura giuridica distinta
Da un lato il Decreto dichiara «a tutti gli effetti giuridici» che mons. Alfonso de Galarreta e i quattro consacrati il 1° luglio — Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier — sono incorsi ipso facto nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica (cann. 1387 e 1364 § 1 CIC), e che mons. Bernard Fellay, in qualità di co-consacrante che ha aderito pubblicamente all’atto scismatico, è incorso nella scomunica del can. 1364 § 1. Si tratta di un decreto dichiarativo di censure già contratte: l’unica figura, insieme alla sentenza, idonea a dichiarare pene latae sententiae (cann. 1341, 1720). Il suo ambito soggettivo è tassativo: sei vescovi.

La Nota Esplicativa che lo accompagna contiene invece tre affermazioni aggiuntive: che i ministri sacri della Fraternità «sono nello scisma e devono essere considerati scismatici», restando «soggetti alla scomunica prevista dal diritto»; che i laici che «aderiscono formalmente» alla Fraternità «sono da considerarsi scismatici ed escomunicati» alle condizioni della Nota del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 24 agosto 1996 [qui], che il Dicastero dichiara vigente e «fa propria»; e che la penitenza amministrata dai suoi sacerdoti e il matrimonio da essi assistito «sono invalidi». 

Una nota esplicativa non rientra nella tipologia degli atti dotati di efficacia penale: non è legge (cann. 7-22, 29 ss.), non è decreto generale esecutorio (cann. 31-33), non è precetto penale (can. 1319), non è sentenza né decreto dichiarativo emanato conformemente ai cann. 1341 ss. e 1717 ss. Si tratta di un atto di natura espositiva. Quanto dichiara su categorie indeterminate di persone ha valore di avvertimento dottrinale, non di costituzione né di dichiarazione di pena.

La contraddizione tra il Decreto e la Nota
Il Decreto ammonisce i chierici e i fedeli laici «a non aderire allo scisma della Fraternità Sacerdotale San Pio X, perché incorrerebbero ipso facto nella pena di scomunica latae sententiae». Il tempo verbale è condizionale: il delitto, rispetto a loro, è contemplato come futuro ed eventuale. La Nota, invece, afferma al presente che i ministri «sono nello scisma». Entrambi i testi recano la stessa data e le stesse firme. Il conflitto contraddittorio deve essere risolto a favore del Decreto, unico strumento dotato di forma penale; e, conformemente al can. 18, le leggi penali sono soggette a interpretazione stretta, il che esclude di estendere mediante nota ciò che il decreto formula come mera ammonizione. Ne consegue che lo stesso Dicastero, nel suo atto giuridicamente efficace, riconosce che sacerdoti e fedeli non sono ancora incorsi nella censura.

Assenza di imputabilità individuale accertata e regime della censura non dichiarata
Anche accettando, a fini dialettici, che la Nota intendesse operare come dichiarazione generale, le pene latae sententiae si contraggono ipso iure da parte di ciascun soggetto che commette il delitto con l’imputabilità piena richiesta dal can. 1321 § 2, accertata conformemente ai cann. 1323-1325: l’ignoranza incolpevole della legge o della pena, l’errore, il grave timore e lo stato di necessità — anche putativo — esimono dalla pena o ne impediscono l’applicazione. Tale giudizio è necessariamente individuale e non è stato effettuato riguardo a nessun sacerdote. La qualifica collettiva di settecento chierici come «scismatici soggetti alla scomunica» senza verifica dell’imputabilità né procedimento (can. 1720: audizione del reo, certezza sul delitto e sull’imputabilità) è incompatibile con il regime del Libro VI.

Ne segue che le eventuali censure del clero della Fraternità restano, nel migliore dei casi per la tesi del Dicastero, nella condizione di latae sententiae non dichiarate. Il regime di queste è quello del can. 1331 § 1, attenuato dal can. 1335 § 2: il divieto di amministrare sacramenti e sacramentali resta sospeso ogni volta che un fedele lo chieda per qualsiasi giusta causa. La formula scelta lascia pertanto intatta, sul piano giuridico, la situazione del fedele che chiede i sacramenti a un sacerdote della Fraternità.

Il rinvio alla Nota del 1996 esclude l’automatismo riguardo ai laici
La Nota del 1996 del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, che il Dicastero «fa propria» con le sue condizioni, non è un’interpretazione autentica ex can. 16 § 1 — manca dell’approvazione pontificia in forma specifica e della promulgazione come tale — bensì un parere pubblicato in Communicationes. Il suo contenuto, inoltre, è restrittivo. Il n. 5 esige per l’«adesione formale allo scisma» un duplice elemento: interno (volontà propriamente scismatica: anteporre l’opzione personale all’obbedienza al Romano Pontefice) ed esterno (la sua traduzione in atti). Il n. 7 stabilisce che riguardo ai fedeli «non è sufficiente una partecipazione occasionale ad atti liturgici o ad attività del movimento, realizzata senza far propria l’attitudine di disunione dottrinale e disciplinare», che si deve attendere innanzitutto all’intenzione della persona, e che «le diverse situazioni devono essere giudicate caso per caso, nelle sedi competenti di foro esterno e di foro interno».

Il rinvio produce così l’effetto inverso a quello apparente: incorporando le condizioni del 1996, la Nota del 2026 esclude essa stessa ogni scomunica automatica dei laici per la frequentazione delle cappelle della Fraternità e subordina qualsiasi censura a un giudizio individuale che non è stato effettuato né può essere effettuato mediante un documento generale. La prassi di tre pontificati conferma questa lettura restrittiva: il Decreto della Congregazione per i Vescovi del 21 gennaio 2009 ha rimesso le scomuniche unicamente dei quattro vescovi consacrati nel 1988, unici censurati dichiarati; Benedetto XVI, nella Lettera del 10 marzo 2009, ha collocato i sacerdoti sul piano della sospensione e della carenza di statuto canonico, non della scomunica; e le facoltà concesse da Francesco presuppongono soggetti capaci di riceverle, condizione incompatibile con quella di scomunicato (can. 1331 § 1, 2º).

L’invalidità delle confessioni e dei matrimoni esige la revoca di atti pontifici che la Nota non effettua
L’invalidità che la Nota proclama non deriva dalla scomunica, bensì dalla mancanza di facoltà di assolvere (can. 966 § 1) e dal difetto di forma canonica nel matrimonio (can. 1108). Entrambe le carenze sono state sanate da atti del Romano Pontefice: la Lettera apostolica “Misericordia et misera”, n. 12 (20 novembre 2016), che ha concesso in via stabile la facoltà di assolvere validamente ai sacerdoti della Fraternità, e la Lettera della Pontificia Commissione Ecclesia Dei del 27 marzo 2017, approvata da Francesco, che ha abilitato la delega ad assistere validamente i matrimoni. La Nota non menziona nessuno dei due atti né contiene clausola revocatoria. Valgono allora il can. 21 — nel dubbio non si presume la revoca — e il principio di gerarchia degli atti: un dicastero non può derogare ad atti del Romano Pontefice se non con approvazione pontificia in forma specifica (art. 7 § 2 del Regolamento Generale della Curia Romana; prassi costante), approvazione che non risulta nel testo diffuso. Finché non intervenga revoca espressa del Papa, le facoltà restano vigenti e la dichiarazione di invalidità è giuridicamente infondata. In via subordinata, anche se revocate pro futuro, opererebbe in molteplici casi la supplenza della facoltà per errore comune o dubbio positivo e probabile del can. 144, che la Nota neppure affronta.

Conclusione
Il risultato dell’analisi è il seguente. 
Primo: l’unica censura validamente dichiarata è quella dei sei vescovi, mediante il Decreto.
Secondo: riguardo al clero, la Nota è priva di idoneità formale a dichiarare pene, contraddice l’ammonizione in forma condizionale dello stesso Decreto, e omette il giudizio individuale di imputabilità richiesto dai cann. 1321-1325 e 1720; le censure, ove esistano, sarebbero non dichiarate e resterebbero sospese dinanzi alla richiesta di sacramenti da parte dei fedeli (can. 1335 § 2).
Terzo: riguardo ai laici, il rinvio alla Nota del 1996 — con la sua richiesta di duplice elemento e giudizio caso per caso — esclude per definizione l’automatismo. 
Quarto: la dichiarazione di invalidità delle confessioni e dei matrimoni pretende un effetto derogatorio di atti pontifici vigenti che una nota dicasteriale senza approvazione in forma specifica non può produrre (can. 21). Si può aggiungere un indizio dell’imprecisione tecnica dell’insieme: mons. Fellay è censurato unicamente ex can. 1364 § 1, mentre il can. 1387 raggiunge chi consacra senza mandato, condizione che ricorre anche nel co-consacrante.

In sintesi, la formula giuridica scelta dal prefetto — dichiarare per decreto sei persone e per nota tutti gli altri — lascia senza effetto, in diritto, la scomunica dei sacerdoti e dei laici della Fraternità: dove c’era forma penale non vi sono più di sei destinatari, e dove si nominano gli altri non c’è forma penale. Se la Santa Sede intendeva estendere le conseguenze dello scisma all’insieme della Fraternità, il diritto vigente le imponeva un’altra via: legge o precetto penale, decreti dichiarativi individuali previo procedimento del can. 1720, e revoca espressa, con approvazione pontificia in forma specifica, delle concessioni di “Misericordia et misera” e del 2017. Per il momento, nulla di tutto ciò è stato fatto.

Infovaticana

8 commenti:

Anonimo ha detto...

Resta da chiedersi quanta parte del clero, episcopato e cardinalato sia oggi scomunicata latae sententiae per eresia e/o scisma e come debba comportarsi il povero fedele comune in questo arcipelago nella tempesta.

E.P. ha detto...

Don Pompei fa un breve riepilogo dell'atto di abiura ("giuramento modernista"?) che la Santa Sede richiede a coloro che non si limitassero a frequentare sporadicamente la FSSPX.

Wisteria ha detto...

Accadde qualcosa di simile durante la Rivoluzione Francese. L'eredità giacobina ogni tanto risuscita...

tralcio ha detto...

Dagli anni ottanta/novanta del secolo scorso non sono passati moltissimi anni, ma abbastanza.

In quegli anni la Chiesa del post concilio ha iniziato a comprendere il suo immediato futuro, specialmente attorno al Papato.

Sarebbe diventato un personaggio mediatico e sarebbe stato più facile attentare alla sua vita; inoltre sarebbe diventato il termine ultimo di scontro per appropriarsi della Chiesa. Morto un Papa se ne fa un altro, e’ sempre stato così, ma diventava pericoloso il fare in modo di farne subentrare legittimamente uno privo della volontà di pascere il gregge.

In quegli anni vengono redatte la Universi Dominici Gregis e il Catechismo della Chiesa Cattolica, nel quale -sorprendentemente per chi vagheggiava la nuova primavera- si parla testualmente di apostasia manifesta della Chiesa.

Insomma, i più avvertiti, conoscitori anche del segreto di Fatima e di altri messaggi mariani (Tre Fontane, Garabandal, Akita…) iniziano a fiutare l’aria.

Alla morte di GPII il primo tentativo di fare il colpaccio, con il Papato prima okkupato e poi formalmente impedito di BVI, che però mette in atto tutte le contromisure per mettere fuori gioco i cospiratori.

Non poteva evitare che spadroneggiassero, ma non gli consegna un papato a tutto tondo, ma solo il suo simulacro. Fa in modo che detengano le chiavi per il mondo, ma senza potersi vantare di farlo per Dio. Bergoglio ha mostrato platealmente la differenza.

Purtroppo molta parte della Tradizione ha osteggiato BVI e flirtato con Bergoglio, ed è un dato di fatto. Sullo sfondo c’è la profezia del Catechismo.
C’è poco da lamentarsi: ci dobbiamo passare. Non abbiamo una Chiesa normale, ma quella okkupata. Tutto è saldamente nelle mani di Dio.

A noi tocca solo un pieno abbandono fiducioso, stando sempre dalla parte del Signore e non di quello che gli uomini vorrebbero fargli dire anche se ha detto il contrario. Nei sacramenti, che restano validi, c’è la grazia necessaria.

Per il resto verrà il tempo in cui quello che tutti sanno (BVI mai dimessosi e declaratio manipolata), noto a Pechino, Washington, Mosca e ovviamente Roma, finalmente sarà reso manifesto, come e quando lo vorrà il Signore.

Wisteria ha detto...

Ho l'impressione -assai dolorosa che si vogliano intimidire tutto i fedeli del VO. Intendo coloro che seguono il rito latino senza per questo militare pro o contro i lefevbriani. Sarebbe bene che Burke, Schneider, eccetera si spendessero per rassicurare questi fedeli.

Anonimo ha detto...

C'è uno stato di necessità? Si sostiene che chi lo dice non ha il titolo per stabilirlo.
A questa stregua chiunque potrebbe invocare uno stato di necessità per derogare.
C'era uno stato di necessità per sospendere le libertà costituzionali tramite DPCM?
No, non c'era affatto, però chi l'ha evocato aveva il titolo per imporne le conseguenze.
Quindi non sembrerebbe più una questione di stato di necessità, ma solo di potere.
Il Concilio Vaticano II è diventato come il siero mRNA, un dogma insindacabile.
Non ha strettamente a fare con la medicina, non cura, è pure dannoso, ma è dogma.
La Chiesa istituzione fa del potere e non del sacramento il suo specifico e chiude.
Chiuse le chiese per una falsissima pestilenza, chiude le porte per ragioni pastorali.
Ha ragione al 100% la Fraternità? No, perchè se chiedi ti possono rispondere di no.
E se quello a cui chiedi è la tua autorità, un no rimane un no anche nella necessità.
Allora che fai, ti lasci iniettare l'mRNA? No, però scegli di startene in disparte.
Ti escludono dalla comunione sociale? Questo è, per motivi di potere e di autorità.
Faccio bene o faccio male? Se sai che l'intruglio fa male, stai lontano dall'intruglio.
Quanto può durare? Non si sa. Cambieranno idea? Non dipende da me.
Chi non ha il potere d'autorità non può attendersi l'autorità che premi la disobbedienza.
Ma l'autorità è tale se è legittimata ad averne e ce l'ha perchè l'ha ricevuta: non è sua.
Se proprio sono necessitato a disobbedire forse è perchè l'autorità non è legittimata.
Ma se la penso e dico legittima, poi non è logico disobbedire platealmente.
Si deve brindare al papa, ma prima alla coscienza, dove risuona la voce interiore di Dio. In coscienza eludo un’autorità che mi spinge a dover accettare comportamenti errati.
Il problema si solleva dove la liturgia riceve l'agire divino per la salvezza dell’anima.
Ricade sul Papato, se qualche manovra mondana e di potere l'ha ridotto a comparsa.
Le chiavi le ha Pietro, ma il Regno è dei Cieli. Se Pietro apre solo porte terrene...

Laurentius ha detto...

È scontato che I caporioni dei conservatori rassicureranno i loro fedeli, anzi, esulteranno nella prospettiva di incrementare il partito conservatore. Pertanto, la situazione evolverà così:
1 - aumenteranno i seminaristi e i sacerdoti conservatori, ai quali verrà chiesto di celebrare obbligatoriamente nelle due forme, come dicono loro, la Messa,
2 - aumenteranno considerevolmente i fedeli conservatori.
3 - aumenteranno le celebrazioni della Messa,
4 - tutto il resto continuerà come prima.
La Chiesa Cattolica attuale non è interessata alla maggior gloria di Dio e alla salvezza delle anime, bensì a fare da stampella alla costruzione del Nuovo Ordine Mondiale, che, attraverso le convulsioni in corso (guerriglie che durano da più di quattro anni per un fazzoletto di terra, lanci di missili di qua e di là, elezioni ripetute fino ad ottenere il risultato voluto, etc), si sta pian piano delineando. I conservatori non danno nessun fastidio. Qualche Messa secondo il Messale del 1962 che fastidio può dare? A Reggio Emilia ce n'è una sola, in genere la prima domenica del mese. Dodici Messe in un anno. Tutto qua. Più qualche Messa a Correggio. Si tratta di eventi che quasi nessuno conosce, isolati. Chi va a quelle Messe va anche alle messe moderne. Sempre. Sperare qualcosa dai conservatori è vano. In ogni caso: che cosa? Comunque sia, solo Iddio può sistemare le cose. Rincorrere Prevost come fa don Pagliarani manca di dignità. Mons. Lefebvre NON avrebbe mai e poi mai scritto lettere come quelle di don Pagliarani. Ho letto l'ultima su Vitis Vera. Non mi e piaciuta. Se proprio vogliono un accordo, che accettino quel benedetto Concilio Vaticano II ed e chiusa la questione. Altrimenti, BASTA scrivere lettere, basta con quel "Santo Padre" che, se davvero è il "Santo Padre", la scomunica è valida e devono tenersela ben stretta.

MEMENTO AUDERE SEMPER.

Matteo ha detto...

Secondo me sarebbe stato meglio non suggerire le modifiche da apportare. Fra un mesetto vedrete che di fronte ad atti pubblici dei neoVescovi, ci saranno queste prese di posizioni più "formali".
In questo caso sarebbe meglio discutere dei motivi che hanno portato la FSSPX a non accettare sto Concilio, o come dalla Chiesa non sia stata data alcuna risposta alla dichiarazione di "cattolicità" proposta dalla stessa FSSPX.