Peregrinatio Summorum Pontificum 2022

domenica 15 marzo 2020

Nota canonico-pastorale - don Elia

Il Governo della Repubblica, con i recenti provvedimenti miranti al contenimento del contagio, ha agito in aperta violazione sia della Costituzione che del Concordato. La prima recita testualmente: «Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi» (Art. 7). Il secondo, nella revisione del 1984, afferma: «La Repubblica Italiana riconosce alla Chiesa Cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica» (Art. 2, comma 1). Il canone 1213 del Codice di Diritto Canonico precisa: «Nei luoghi sacri l’autorità ecclesiastica esercita liberamente i suoi poteri e i suoi uffici». Ciò posto, qualora una situazione eccezionale richieda realmente una momentanea sospensione di queste prerogative, è necessario che essa sia sancita con accordo pubblico tra la Santa Sede e lo Stato italiano, in mancanza del quale non si può esigere dal clero e dai fedeli, con semplici comunicati, la rinuncia all’esercizio dei propri diritti e doveri sacri.

La Conferenza Episcopale Italiana, recependo le disposizioni governative senza alcuna obiezione, ha disposto la sospensione di ogni celebrazione pubblica e la chiusura di tutti i luoghi di culto. Così facendo, ha dato un ordine direttamente contrario alla legge divina. Il I comandamento impone di rendere a Dio il culto che Gli è dovuto, culto che, per sua stessa natura, è pubblico. Il Sacrificio della Messa è l’atto più alto ed efficace del culto cattolico, l’unico che soddisfi pienamente le esigenze del comandamento. La celebrazione della Messa senza il popolo, sebbene sia impropriamente detta privata, ha in radice un carattere pubblico, tuttavia non lo manifesta adeguatamente. La sospensione delle Messe nei giorni festivi, oltretutto, impedisce ai fedeli di adempiere il III comandamento, che sono tenuti a osservare sotto pena di peccato mortale, a meno che non ne siano impediti da cause indipendenti dalla loro volontà (come in questo caso, che rappresenta però una fattispecie paradossale). Nessuno può nemmeno proibire di offrire pubblicamente il Santo Sacrificio, nella chiesa in cui ha titolo per farlo, a un sacerdote che non ne sia impedito dal diritto.

Le conferenze episcopali hanno solo una funzione di coordinamento pastorale (cf. CIC, can. 447) e non possono prendere decisioni vincolanti per i vescovi nel governo delle rispettive diocesi, se non a determinate condizioni: «La Conferenza episcopale può emanare decreti generali solamente nelle materie in cui lo abbia disposto il diritto universale, oppure lo stabilisca un mandato speciale della Sede Apostolica, sia motu proprio, sia su richiesta della Conferenza stessa. Perché i decreti di cui al § 1 siano emanati validamente, devono essere espressi nella riunione plenaria almeno mediante i due terzi dei voti dei Presuli che appartengono alla Conferenza con voto deliberativo e non ottengono forza obbligante se non vengono legittimamente promulgati, dopo essere stati autorizzati dalla Sede Apostolica. […] Nei casi in cui né il diritto universale né uno speciale mandato della Sede Apostolica abbiano concesso alla Conferenza Episcopale la potestà di cui al § 1, rimane intatta la competenza di ogni singolo Vescovo diocesano e la Conferenza Episcopale o il suo presidente non possono agire validamente in nome di tutti i Vescovi, a meno che tutti e singoli i Vescovi non abbiano dato il loro consenso» (CIC, can. 455, §§ 1-2.4; il corsivo è mio).

La comunione sulla lingua, poi, è un diritto dei fedeli garantito dalla legge universale della Chiesa. I Vescovi, pur essendo i moderatori della liturgia entro il territorio della propria diocesi, non hanno facoltà di legiferare in modo contrario alle norme stabilite dalla Santa Sede. Pertanto l’obbligo di ricevere l’Eucaristia sulla mano è illegittimo e si configura come un abuso di potere. Il rischio di contagio, peraltro, è più elevato con la ricezione sulla mano, dato che il sacerdote è tenuto a lavarsi le mani prima della Messa, mentre le mani dei fedeli sono venute a contatto con ogni genere di superficie. Se si teme che il contagio sia trasmesso tramite contatto con la lingua del comunicando, è sufficiente che il ministro sacro faccia attenzione a non toccarla. Per evitare proteste da parte degli altri fedeli, chi desidera la Comunione sulla lingua può riceverla per ultimo mettendosi in fondo alla coda. Nessun sacerdote, poi, può negare la Comunione a chi la richieda con le debite disposizioni e non ne sia impedito dal diritto; se lo fa solo a motivo della modalità in cui il fedele vuole riceverla, commette un abuso molto grave, specie se, al tempo stesso, la concede a persone che non possono assolutamente accedervi perché sono in stato di peccato mortale notorio.

Poiché non consta affatto che tutti e singoli i Vescovi abbiano dato il loro consenso alla decisione di chiudere le chiese e di sospendere il culto (anche ammettendo che abbiano facoltà di deliberare in tal senso), i sacerdoti e i fedeli non sono tenuti all’obbedienza e conservano la piena libertà di regolarsi secondo la propria coscienza rispetto alle ultime disposizioni della C.E.I., protestando con tutti i mezzi leciti contro tale inaudito abuso di potere. L’obbedienza ai Pastori, per quanto doverosa, non può essere contraria alla legge, sia divina che ecclesiastica, né giungere a privare i fedeli dei loro diritti, andando a detrimento del loro bene spirituale. Al contrario, i Pastori hanno l’obbligo grave di fare quanto è in loro potere per assicurare ai fedeli la necessaria assistenza mediante la predicazione, il governo e l’amministrazione dei Sacramenti, fino – se necessario – al rischio della vita. Sottrarsi a questo dovere è una grave omissione, che in caso di piena avvertenza e di deliberato consenso costituisce peccato mortale. Perciò richiamare i Pastori ai loro doveri di stato è anche un atto di carità nei loro confronti, oltre che un diritto di ogni fedele. Se poi si considera che l’offerta del Santo Sacrificio è il mezzo più potente in assoluto per rendere Dio propizio e ottenerne l’aiuto, bisogna seguire l’esempio dei vescovi polacchi e moltiplicare le Messe, anziché sospenderle. In caso di pubblica calamità, nella storia cristiana, si è sempre implorata la divina clemenza.

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