Peregrinatio Summorum Pontificum 2022

domenica 21 aprile 2024

Articoli sulla vexata quaestio della rimozione di mons. Strickland e testimonianze del suo esemplare apostolato

Quello di Mons. Strickland è un caso emblematico di rimozione di un vescovo cattolico senza base morale o giuridica. Bergoglio ha rimosso dalle loro sedi Joseph Strickland, vescovo di Tyler, Texas (del quale gli articoli che seguono testimoniano l'esemplare apostolato), e mons. Daniel Fernández Torres, vescovo di Arecibo in Porto Rico [vedi]. Provvedimenti adottati arbitrariamente in quanto senza giusta causa, senza procedimento legale e senza alcuna spiegazione. Ma i vescovi ricevono il potere di giurisdizione al momento della loro consacrazione e questo potere è ricevuto direttamente da Cristo (cfr At 20,28; Ef 4,11-12; Lumen gentium 21 e Nota praevia quiConcilio di Trento, sess. XXIII, cap. 4. e canoni 6 e 7). Pertanto la giurisdizione di un vescovo sulla sua diocesi non può essere revocata semplicemente per volontà del papa senza una ragione nella legge naturale o divina che lo giustifichi, in quanto la giurisdizione è ricevuta da Dio. 

Articoli sulla vexata quaestio della rimozione di mons, Stricland 
e testimonianze del suo esemplare apostolato

4 commenti:

Anonimo ha detto...

Grande, Mic. Ce la stai mettendo tutta!

Anonimo ha detto...

Se l'argomento è la teologia dell'episcopato di Lumen Gentium, temo che non regga. Tra poco difenderemo la santità del matrimonio citando Amoris Laetitia.

mic ha detto...

Non è citata solo Lumen gentium. Il n. 21 non mi pare problematico. E, secondo mons. Gherardini (4 livelli di validità dei documenti del concilio), le parti commestibili non sono da buttar via!

Anonimo ha detto...

Fra Claudio di San Francesco: Infatti, la " teologia" sull'episcopato della Costituzione pseudo-conciliare denominata " Lumen Gentium" è eretica. Con la consacrazione episcopale viene conferita al sacerdote consacrato Vescovo la somma dei Poteri di Ordine che sono propri del sacerdozio ministeriale cattolico. Quindi la Potestà d'ordine ossia Consacratoria. La Potestà di Governo, ossia di Giurisdizione, viene non da Cristo, ma dal Papa quale Sommo Pontefice ossia Patriarca e Primate della Santa Chiesa Universale, detentore quindi di un vero Primato di Giurisdizione su tutta la Chiesa, la somma delle Potestà di Governo Pastorale che sono proprie dei Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi e che nella Persona del Papa di Roma, Arcivescovo Primate della Chiesa Cattolica di Nostro Signore Gesù Cristo, è conferita da Cristo Stesso con la accettazione della Elezione al Papato Romano dell'Eletto validamente e lecitamente, Cardinale della Santa Chiesa di Roma o no che sia. E il Sommo Pontefice, Papa di Roma, conferisce questa Potestà di Giurisdizione al Patriarca, Arcivescovo o Vescovo che da sacerdote viene consacrato all'Episcopato tramite la Bolla Papale di Elezione, nella quale è contenuto il Mandato Apostolico che legittima e rende lecita la consacrazione episcopale. Benché infatti in linea di principio la duplice Potestà, di ordine ossia consacratoria, e di giurisdizione ossia di legittimo e lecito Governo su una porzione di Chiesa, siano strettamente connesse, nondimeno esse sono distinte, per cui può ben essere che colui che detiene la prima non detengono la seconda e viceversa. Vi furono, in età antiche, dei Veri Papi di Roma, validamente eletti, che perirono persino prima di ricevere gli Ordini Sacri maggiori, ma governarono la loro Sacrosanta Apostolica Diocesi di Roma, ossia la Santa Romana Chiesa, e da Roma resterò la Chiesa Universale con piena legittimità, giacché l'elezione al Papato, una volta accettata dell'elettorato, gli conferisce immediatamente la Potestà di Giurisdizione su Roma innanzitutto e soprattutto, e di conseguenza su tutta quanta la Chiesa Universale. Questa distinzione la osserviamo bene nei Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi cosiddetti emeriti, i quali conservano la Potestà Consacratoria propria dell'Episcopato, ma perdono totalmente ogni Potestà di Giurisdizione. Un caso ancora più interessante è quello del Priore Generale dell'Ordine dei Frati Ospedalieri, fondato a Granada dal Grandissimo e Gloriosissimo San Giovanni di Dio. Trattasi di un Ordine Religioso mendicante, maschile ovviamente, e LAICALE. Anche se alcuni, non più di uno massimo due Frati di voti perpetui, su chiamata del Regime dell'Ordine, possono ricevere anche il Sacerdozio Ministeriale Cattolico, a titolo di cappellani di un convento dell'OH, di rettori della Chiesa annessa, e di cappellani dell'Ospedale o Istituto Terapeutico retto dall'Ordine. Orbene, trattandosi di Ordine canonicamente laicale, come eretto da Papa Sisto V, nessuno dei suoi membri non-ordinati, cioè la stragrandissima maggioranza, non potrebbe esercitare Uffici che comportino Giurisdizione, a cominciare da quello di Priore Generale, moderatore supremo dell'istituto fondato da San Giovanni di Dio. Invece, in forza delle Costituzioni approvate dalla Santa Sede, benche' laici, il Priore Generale, i Priori Provinciali e gli altri eventuali Superiori Maggiori, guidano l'ordine o una sua parte ( Provincia Monastica, Vicariato, Delegazione ecc.) con vera e legittima Potestà di Giurisdizione a norma dei Sacri Canoni. Potestà che, in forza delle Costituzioni approvate dal Sommo Pontefice, proviene da Lui, e non da Ordini Sacri o Consacrazioni Episcopali che non esistono, nel caso che i summenzionati Superiori Maggiori siano Credenti Laici, come da natura dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio.