Peregrinatio Summorum Pontificum 2022

giovedì 22 luglio 2021

Indice degli interventi sulla Traditionis custodes e correlati

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Traditionis custodes - Responsa ai Dubia - Desiderio desideravi e correlati

La Bellezza perenne ci consola e ci sostiene
Il Motu proprio Traditionis custodes può essere considerato un atto più grave dell’esortazione Amoris laetitia. Non soltanto, ha delle applicazioni canoniche di cui l’esortazione post-sinodale è priva, ma mentre la Amoris laetitia, sembra concedere l’accesso all’Eucarestia a chi non ne ha diritto, Traditionis custodes priva del bene spirituale della Messa apostolica coloro che a questo bene irrinunciabile hanno diritto e di cui hanno bisogno per perseverare nella fede, così come ne ha bisogno il mondo per le ricadute spirituali che ne derivano. Benedetto XVI aveva dichiarato che il Rito Antiquior numquam abrogatum insieme al pieno diritto ogni sacerdote di celebrarlo in qualsiasi parte del mondo. Traditionis custodes fa di quel diritto un privilegio, e dunque passibile di revoca. Ma è un atto arbitrario perché la liceità della Messa tradizionale non scaturisce da un privilegio, ma dal riconoscimento di un diritto soggettivo del singolo fedele, laico, chierico o religioso che sia. Di fatto quella di Benedetto XVI non è una concessione, ma il riconoscimento del diritto di usare il Messale del 1962, «mai abrogato», col quale rendere a Dio il culto pubblico autentico che gli è dovuto e di trarne i benefici spirituali.

Alcuni prodromi

1 commento:

Giovanni ha detto...

E' utile esaminare il rapporto di compatibilità del Motu proprio "Traditionis custodes" col Concordato del 1984.
Il preambolo del Concordato del 1984 opera un espresso rinvio formale alla libertà religiosa (art. 19 Cost.) e ai principi della Costituzione italiana.
Il Motu proprio “Traditionis custodes” circoscrive il Rito Tridentino (art. 3, §2, §3, §5, §6), prospettando una definitiva conversione (penultimo periodo della Lettera accompagnatoria; art. 3 §1 del Motu proprio).
Impregiudicata in termini di suprema autorevolezza l’autonomia e insindacabilità del diritto canonico, tali disposizioni meritano ogni rispettosa riflessione sulla compatibilità con il Concordato (art. 7 Cost.) in ragione del rinvio formale da esso operato all’art. 19 Cost. e ai principi costituzionali. Infatti, l’art. 19 Cost. prevede il diritto alla libertà religiosa, comprensiva della Religione cattolica, “in qualunque forma”, quindi anche in quella del Rito Tridentino, quale specifica “forma” di detta Religione. In tal senso dispongono anche la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 9) e il Trattato di Nizza (art. 10), per i quali opera il rinvio formale non recettizio di cui all’art. 117, comma 1, Cost.
Diversamente opinando, si arriverebbe al paradosso che un acattolico, in virtù dell’art. 19 Cost., può professare liberamente tutti i riti di fede e un cattolico no, in ragione di una preclusione esterna all’ordinamento costituzionale. Tale preclusione sarebbe astrattamente lesiva anche del principio costituzionale di eguaglianza formale e sostanziale (artt. 2 e 3 Cost.).
Per altro verso, ferma sempre la suddetta pregiudiziale, il penultimo periodo della Lettera accompagnatoria e l’art. 3 §1 meritano rispettoso approfondimento sulla compatibilità col diritto di libertà di opinione garantito dall’art. 21, comma 1, Cost., ascritto ai principi costituzionali richiamati formalmente dal Concordato. In ragione di tale espressa garanzia costituzionale, un fedele italiano è liberissimo di professare il Rito Tridentino e sarebbe intrinsecamente lesivo del richiamato art. 21 (e, quindi, del Concordato che a tale articolo rimanda) ogni impedimento derivante anche da ordinamenti esterni.
Né in senso contrario sembra potersi fondatamente evocare la prerogativa esclusiva (possideo quia possideo) dell’ “esercizio del culto”, prevista dal Concordato (art. 2, comma 1, secondo periodo). Invero, pare ragionevole che tale prerogativa vada coordinata con i predetti principi della Costituzione italiana, richiamati dal Concordato in quanto inderogabili.